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Messaggio 2053 del 18 maggio 2020
Oggetto: Chiarimenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Premessa
Con il presente messaggio si fornisce una raccolta di risposte a quesiti formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel caso di contribuzione versata
esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle
disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017 nella quale con riferimento alla
pensione di inabilità in cumulo è precisato che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la
pensione di inabilità ai sensi del comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto che il possesso
dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma
239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola. In
caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al citato comma 239, trova peraltro applicazione il
comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i dipendenti del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Chiarimento
I soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico c.d. personale militare od equiparato
(forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare), fermo restando la relativa disciplina speciale,
possono accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
con i requisiti anagrafico e contributivo di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 , convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i soggetti già titolari di
pensione privilegiata.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione privilegiata “tabellare” con funzione “risarcitoria” possono esercitare la facoltà di
cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11
dicembre 2016, n. 232. Diversamente, i soggetti titolari di pensione privilegiata “reddituale” a carico di una
delle gestioni di cui al comma 239, dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, come modificata dall’art. 1,
commi da 195 a 198 della legge n. 232 del 2016 non possono esercitare la predetta facoltà. Ciò che assume
rilevanza è, pertanto, la natura della pensione privilegiata che è stata liquidata. In mancanza di elementi certi,
titolato a dichiarare la natura “risarcitoria” o “reddituale” della pensione privilegiata in pagamento è
l’amministrazione che ha provveduto all’emanazione del decreto di concessione della pensione privilegiata.
Quesito n. 4
Calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine dell’individuazione del sistema di calcolo
applicabile nel caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Chiarimento
Con la circolare n. 140 del 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995,
per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, deve essere presa in
considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale
obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.
Pertanto, si precisa che, al predetto fine, non rileva la contribuzione presso le c.d. Casse professionali -perché
alle stesse non si applica l’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nella parte in cui prevede il c.d. doppio calcolo della pensione -e presso la Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 a seguito di riscatto, ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di periodi che si collocano prima dell’1 gennaio 1996, poiché tali periodi
sono comunque valutati nel sistema di calcolo contributivo e sottoposti al massimale contributivo.
Verifica, ai fini della pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, del
requisito di 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione
anticipata in regime di cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.
Pertanto, se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una in cui ordinamento subordina il perfezionamento
del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto –
cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpI,
Mini-Aspi, Naspi) - ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la
contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse
professionali.
Esempio: un soggetto è in possesso, presso il FPLD, di 32 anni di contribuzione effettiva e figurativa per CIGS
e mobilità e 5 anni di contribuzione figurativa per disoccupazione e, presso la Gestione separata, di 5 anni e 10
mesi di contribuzione effettiva. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al ricorrere delle
previste condizioni, il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o
ad essi equiparati è perfezionato considerando la contribuzione posseduta in entrambe le gestioni: il soggetto
infatti ha maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione di cui, 37 anni e 10 mesi di contribuzione al netto dei
periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati (e 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale).
Quesito n. 6
Possibilità di valutare, ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232, i periodi di LSU successivi al 31 luglio 1995 e non riscattati ai fini della misura.
Chiarimento
Il possesso di sola contribuzione LSU/SDS successiva al 31 luglio 1995 non fa acquisire al soggetto la qualità
di “iscritto" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In proposito, con circolare n. 33 del 2010 è stato precisato
che solo con il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente i lavoratori socialmente utili
acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Per poter far valere tali periodi ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è necessario, quindi, che gli stessi vengano in tutto o in parte riscattati ai
sensi dell’articolo 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, con istanza da presentare al
FPLD, acquisendo in tal modo lo status di “iscritto" nel FPLD.
Viceversa, qualora l’interessato sia in possesso di contribuzione LSU successiva al 31 luglio 1995 ed anche di
contribuzione versata o accreditata ad altro titolo presso il FPLD, potrà accedere all’istituto del cumulo senza la
necessità di presentare istanza di riscatto dei periodi LSU successivi al 31 luglio 1995, atteso che gli stessi sono
efficaci ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione (combinato
disposto dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Ai fini della determinazione della misura del pro-quota di pensione in cumulo, tali periodi LSU dovranno
invece essere necessariamente riscattati con le modalità sopra indicate.
Verifica del c.d. importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine del conseguimento della pensione di
vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. a formazione progressiva.
Chiarimento
Ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione di vecchiaia
in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo
iscritto.
Per gestione di ultima iscrizione, come chiarito al punto 4 della circolare n. 120 del 2013, deve intendersi la
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
Pertanto, il requisito del c.d. importo soglia, di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va verificato quando il soggetto
che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:
- è da ultimo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Ciò
anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione
presso la quale non sia richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia (quindi l’ultima contribuzione
risulta accreditata/versata contestualmente presso la Gestione separata e presso altra gestione nella quale non è
richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia, indipendentemente da quale gestione il soggetto scelga
come Ente istruttore al quale presentare la domanda di pensione), come chiarito al punto 1 del messaggio n.
1094 del 2016;
- è da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che prevede il requisito dell’importo soglia. In tale caso la
Cassa provvede ad inserire nella procedura il requisito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Convenzione
quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, adottata con
determina presidenziale n. 32 del 2018;
- ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ed ha
un’età inferiore a settanta anni adeguati alla speranza di vita (nel 2020 inferiore a settantuno anni), come
chiarito al punto 1 del messaggio n. 1094 del 2016.
Infine, come chiarito al punto 3 della circolare n. 140 del 2017, laddove, ai fini del perfezionamento della
pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della
legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle
gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Modalità applicative della “formazione progressiva” con riferimento ad un soggetto che, nel caso di pensione di
vecchiaia in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
perfeziona prima i requisiti previsti dalle Casse professionali e solo successivamente i requisiti previsti
dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Chiarimento
L’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede, tra l’altro, che la facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a
condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafico e contributivo previsti rispettivamente dai
commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pertanto, qualora i regolamenti delle Casse professionali interessate al cumulo prevedano dei requisiti inferiori,
occorrerà comunque attendere il perfezionamento dei requisiti di cui al citato articolo 24, commi 6 e 7, per la
liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme
previdenziali gestite dall’INPS.
Riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare ovvero dei trattamenti di famiglia nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante il meccanismo della c.d. “formazione progressiva”.
Chiarimento
Come chiarito al punto 5 della circolare n. 140 del 2017, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in presenza di periodi
contributivi nelle gestioni interessate al cumulo totalmente coincidenti.
Chiarimento
La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 non è esercitabile quando l’intera contribuzione posseduta dall’assicurato in tutte le gestioni alle quali è e/o
è stato iscritto risulti completamente sovrapposta senza che residui nemmeno un contributo non coincidente.
Esempio 1: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 21 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2000-2020). Tale soggetto non può conseguire la pensione in regime di
cumulo in quanto la contribuzione è completamente sovrapposta.
Esempio 2: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 6 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2015-2020). Tale soggetto può conseguire la pensione in regime di cumulo
in quanto la contribuzione non è completamente sovrapposta (ai fini del diritto si considererà la contribuzione
versata nel FPLD per il periodo 2000-2014 e in Gestione Separata per il periodo 2015-2020).
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali sono state fornite alle sedi le relative istruzioni con il messaggio
Hermes n. 1429 del 2018.
Quesito n. 11
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte di un soggetto
che, già pensionato nella gestione dipendenti pubblici (eventualmente anche a seguito di ricongiunzione), abbia
successivamente svolto attività lavorativa con contribuzione in altre due gestioni di cui all’articolo 1, comma
239, della citata legge n. 228 del 2012.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni indicate all’articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012 non possono conseguire la pensione in cumulo ai sensi della predetta legge, anche nel caso in cui
la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione è diversa da quelle presso le quali sono presenti
periodi assicurativi che si intendono cumulare ai sensi della medesima legge.
Possibilità, per i soggetti in possesso di contribuzione presso il FPLD, la Gestione ex-Enpals ed altre gestioni
(es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici) di avvalersi congiuntamente degli istituti del cumulo di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232 e della totalizzazione di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
Chiarimento
In caso di presenza di contribuzione FPLD, Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata,
gestione dipendenti pubblici), gli istituti di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, di totalizzazione
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di cumulo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997 n. 184 e di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, sono applicabili in
alternativa alle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Sull’argomento si
richiamano le istruzioni applicative fornite con la circolare n. 83 del 2016 – Parte I – P.2.
Quesito n. 13
In caso di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche presso la gestione ex-Enpals, l’accertamento
dell’anzianità contributiva relativa a quest’ultima gestione avviene tenendo conto delle specifiche regole vigenti
nella stessa, valorizzando pertanto eventuali eccedenze contributive?
Chiarimento
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i
trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex-
Enpals come illustrato all’allegato 2 della circolare n. 83 del 2016.
Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad
esclusivo carico della gestione medesima, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di
contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.
Quesito n. 14
La pensione ai superstiti in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere liquidata se
la qualità di familiare superstite non è riconosciuta dalla gestione di ultima iscrizione?
Chiarimento
Come previsto dall’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione ai
superstiti in regime di cumulo è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 in materia di totalizzazione.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli
ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della
morte.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti e delle relative quote spettanti, occorre fare
riferimento alla disciplina dell’ordinamento vigente nella gestione in cui il soggetto era iscritto al verificarsi del
decesso. Ne consegue che le quote di reversibilità da applicare al pro-rata di competenza di ciascuna forma
assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.
In considerazione di ciò, laddove la gestione di ultima iscrizione non riconosca ad un soggetto la qualifica di
familiare superstite, lo stesso non ha diritto ad alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella
di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva del Ministero del
Lavoro del 2 marzo 2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità
di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni
singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della
determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
Sul punto si rinvia a quanto già chiarito nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 140 del 2017.
Pensione ai superstiti in regime di cumulo nel caso in cui il dante causa, titolare del pro quota di pensione di
vecchiaia in cumulo a c.d. formazione progressiva, decede prima della maturazione del diritto all’ultimo pro-
quota.
Chiarimento
In merito alla c.d. “formazione progressiva”, laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una
“quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui
all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si precisa quanto segue.
Qualora il requisito contributivo di cui al citato articolo 24, comma 7, sia stato soddisfatto con il cumulo dei
periodi assicurativi presso la Cassa professionale, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
Modalità di calcolo della quota di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’AGO nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Caso pratico: soggetto in possesso di
contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e contribuzione in FPLD dal
1993. Quale retribuzione viene utilizzata nel calcolo della quota A relativa alla contribuzione presente presso la
gestione pubblica?
Chiarimento
Sull’argomento si richiama la circolare n. 120 del 2013 che, con riferimento al calcolo del pro-quota di
pensione a carico delle gestioni interessate al cumulo, chiarisce che quest’ultime, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento.
Ciò premesso, nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al
31 dicembre 1992 e nel FPLD dal 1993, per la liquidazione della c.d. quota A) di pensione, va presa in
considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso
la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto, con riferimento ai soli
emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato. Tale retribuzione deve essere
rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS,
in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.
Disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in presenza
di Casse professionali.
Chiarimento
I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dall’Ente istruttore sono esaminati e decisi dallo stesso
in base alle modalità previste dal proprio ordinamento.
La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli altri Enti/Casse coinvolti
nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine il ricorso verrà comunque deciso dall’Ente istruttore.
L’esito del ricorso è comunicato agli altri Enti/Casse.
Si rinvia all’articolo 13 della Convenzione quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di
totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre
2012, n. 228, adottata con determina presidenziale n. 32 del 2018 e al punto 7 della circolare n. 140 del 2017.
Nel caso di pensione di inabilità in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 con inscrizione
anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione ex articolo 2, comma 3, lett. b), della
legge 12 giugno 1984, n. 222 deve essere ricavata facendo riferimento alla media delle retribuzioni delle ultime
260 settimane nella sola gestione speciale di riferimento, oppure, vanno valutati anche gli altri periodi cumulati
accreditati nelle altre gestioni?
Chiarimento
In presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (IOCUM), tenuto conto che il possesso dei requisiti per il
diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al menzionato comma 239, in
applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo prevista dalla
norma in parola. L’ampliamento della possibilità di liquidare la IOCUM dopo l’entrata in vigore della legge 11
dicembre 2016, n. 232 riguarda i casi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. Ciò
in quanto ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012 e
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42:
- il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante;
- la pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento
del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
Come noto, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo, come
previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel calcolo della quota di maggiorazione
convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi del citato articolo 1, comma 15, rilevano
esclusivamente le retribuzioni esistenti nella gestione accertatrice. Viceversa, qualora i requisiti amministrativi
e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n.
613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio (si
veda l’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966) e non è stato abrogato. Parimenti, in caso di mancato
esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma 239, opera il cumulo di cui alla legge n. 613 del
1966 (si veda circolare n. 60/2017, punto 1.4 che richiama le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015). Ciò nella considerazione che, nella pensione di inabilità, il cumulo della
contribuzione è obbligatorio ai sensi del comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e che il cumulo
della contribuzione opera obbligatoriamente nella gestione autonoma. In tali ipotesi la maggiorazione di
anzianità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 deve essere calcolata, per espressa
previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale
l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.
Quesito n. 19
Decorrenza della pensione di vecchiaia e di inabilità in regime di cumulo per gli iscritti alle forme esclusive.
Chiarimento
Con il messaggio Hermes n. 6528 del 2014 sono state chiarite le modalità operative riguardo alla pensione di
inabilità in cumulo qualora l’istanza sia presentata da un iscritto alla gestione dipendenti pubblici al momento
del verificarsi dello stato inabilitante.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo valgono le istruzioni dettate
al punto 2.2 della circolare n. 120 del 2013 ed al punto 1.1 della circolare n. 140 del 2017.
Individuazione dei destinatari della facoltà di recedere dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 29, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti
in merito alla possibilità di rinunciare alla ricongiunzione mediante la sospensione del pagamento rateale
dell’onere.
Chiarimento
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, introduce una
particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno
perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 1°
gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
La normativa di cui al citato articolo 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016, atteso il suo carattere
transitorio, non si applica: transitorio, non si applica:
•ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
•ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il
1° gennaio 2017;
•nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti si applica la disciplina ordinaria.
Ne consegue che l’interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione, in qualsiasi epoca
intervenga (e quindi anche successivamente al 1° gennaio 2018), determinerà comunque il ripristino delle
posizioni assicurative nelle varie gestioni di provenienza con facoltà di esercitare, al ricorrere dei prescritti
requisiti, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012.
Resta ferma l’impossibilità di recedere dalla ricongiunzione in caso di versamento integrale dell’onere o nel
caso la stessa abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, sebbene su di essa vengano
compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
Possibilità di utilizzare il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i periodi di contribuzione
rimasti esclusi dalla ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
Chiarimento
Si ipotizzano le seguenti situazioni:
a)periodi precedenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione che per errore non siano stati
ricompresi nell’operazione stessa nei casi in cui, in conseguenza del lungo tempo trascorso dalla definizione
della domanda, il primo provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 non
sia più riesaminabile (e sia quindi definitivo);
b)periodi successivi alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29
del 1979.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti i periodi contributivi, di fatto non ricongiunti e non ricongiungibili,
restano accreditati nella gestione di origine e potranno essere produttivi di effetti pensionistici. Nulla osta
quindi all’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in presenza degli altri
requisiti di legge.
Con riferimento alla contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell’AGO-FPLD alle condizioni in cui
sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato (verifica del momento genetico), è
pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in
cumulo ex lege n. 228 del 2012.
Quesito n. 22
Possibilità di ritenere superati gli effetti automatici della costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel
FPLD di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 (abrogata dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Possibilità, con particolare riferimento agli iscritti ai fondi FS
e ex IPOST, cessati dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, di esercitare la facoltà di cumulo di cui alla
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Sull’argomento sono state fornite le istruzioni applicative con la circolare n. 120 del 2013. In particolare, per
quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), il cui regolamento pensionistico è
disciplinato dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver
maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio
della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile
1958, n. 322, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione
volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la
maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
La stessa disposizione si applica anche agli iscritti al fondo quiescenza poste e al fondo ferrovie.
Premesso quanto sopra, si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa d’ufficio, nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, qualora l’iscritto non abbia conseguito il requisito minimo contributivo richiesto
per la pensione di vecchiaia; solo laddove l’assicurato abbia maturato il predetto requisito non si procede a tale
costituzione e la relativa contribuzione potrà essere valorizzata mediante l’esercizio della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quesito n. 23
Possibilità, per i soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati con obbligo di iscrizione ad una
delle Casse della gestione pubblica, di accedere alla costituzione della posizione assicurativa in FPLD ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 322 per il periodo di iscrizione ai citati fondi FS o ex IPOST.
Chiarimento
Nell’ipotesi rappresentata (soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati successivamente con
obbligo di iscrizione ad una delle Casse della gestione pubblica) non si procede alla costituzione della
posizione assicurativa in quanto in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 112 a
115 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Quesito n. 24
Termini di pagamento del TFS in caso di pensioni in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai fini
pensionistici, il termine di pagamento del TFS o del TFR sarà quello ordinario previsto dall’articolo 3, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte
dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte
dello stesso. Pertanto, il TFS o il TFR verrà corrisposto agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i
successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia
dal vigente ordinamento (si veda la circolare INPS n. 60 del 2017).
Possibilità di applicare sulla pensione in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le trattenute
relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.
Chiarimento
Riscatti: sulla pensione liquidata in regime di cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da
vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in
materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro.
In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni in cumulo non possono quindi essere
effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti
richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi
oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato
(messaggio Hermes n. 3190 del 2018).
Ricongiunzioni: le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 potranno
proseguire sulla rata di pensione secondo l’originario piano di ammortamento (messaggio Hermes n. 4826 del
2019).
Il Direttore centrale
Gabriele Uselli