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Legge 385 del 14 dicembre 2000
Oggetto:
Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. Applicazione nei confronti dei titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazieri e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici nonché dei lavoratori marittimi titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1º gennaio 2001 e dal 1º gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.
3. L’integrazione è attribuita nell’aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
4. Per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.
5. L’importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.
6. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a lire 350 milioni per l’anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a lire 38.000 milioni per l’anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.