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Legge 342 del 21 novembre 2000
Misure in materia fiscale.
Vigente al: 17-11-2013
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUI REDDITI
Sezione I
Disposizioni in materia di redditi
di impresa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e
di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al
contrasto dell'evasione e dell'elusione)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere
partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o
per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa'
o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio
o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui
al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia
di societa' controllate e societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra
altresi' che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al
presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del
contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base
alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96,
96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";
b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
"7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le
imprese estere svolgono principalmente un'attivita' industriale o
commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari
dedotti";
2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non
si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni
in materia di imprese estere partecipate";
c) nell'articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da
societa' non residenti:
1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per
le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti
all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non
privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione
analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi
decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per
l'applicazione del presente comma.";
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel
comma 2-ter";
3) il comma 7 e' abrogato;
d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 106-bis. - (Credito per le imposte pagate all'estero e
credito d'imposta figurativo) - 1. L'imposta corrispondente al
credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15,
nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali
in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e'
riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui
al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione
del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al
numero 2) del predetto comma".
2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e' emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere
partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La
disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti
nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma
2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente
dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma
1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera
d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse
in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al
presente comma sono altresi' stabiliti modalita' e termini per
l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui
all'articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2.
(Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)
1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti
creditizi e finanziari, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si
applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e
finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori
bilancio di cui al comma 1".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 3.
Disposizioni di semplificazione in materia
di redditi di impresa
1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche
gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti,
dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo
precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione in detto periodo.";
b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole:
"utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli
impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati
esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in
corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".
c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale
D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1,
D/2, D/3 e D/8";
d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8
sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate
all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in
cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e'
attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili
di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato
all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato
assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza
tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi
sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di
investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e
degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le
predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro,
computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti
di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta
e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in
cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e'
versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute
per tale periodo";
e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al
comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di
cui al comma 8 e per il successivo". ((3))
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del
presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita
nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi
precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini
dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo,
dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto
dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si
computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. ((3))
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133, e' inserito il seguente:
"7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili
formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se
si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999".
4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi
meccanografici, la parola: "corrente" e' sostituita dalle seguenti:
"per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni annuali,".
5. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia
di regolarizzazione di societa' di fatto o irregolari, il comma 68 e'
sostituito dal seguente:
"68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31
luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001,
in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono soppresse, salvo quanto disposto dal predetto articolo
5, comma 1 lettere a) e b).
Art. 4
Norma interpretativa
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di
determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende
applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal
contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte,
soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. ((17))
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 330 (in
G.U. 1a s.s. 1/8/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge
21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in
cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul
valore aggiunto" e "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui
dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene
pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto".
Art. 5.
(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad
agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)
1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del
finanziamento ai sensi del comma 4 e' da considerare contributo in
conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e
successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito
d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".
Art. 6.
(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18
dicembre 1997, n. 467)
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante
disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende,
fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, recante norme sull'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o
di collegamento, al comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento";
b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai
sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero
partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del
controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del
collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";
c) nell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";
d) nell'articolo 2, concernente la disciplina dell'imposta
sostitutiva, al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata
in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel
quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto
le operazioni di fusione e scissione".
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia
di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito
di imposta sugli utili societari, le parole: "la quota del 27,03 per
cento di dette plusvalenze" sono sostituite dalle seguenti: "la quota
del 48,65 per cento di dette plusvalenze".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire
dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni
perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del
codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati
con il regime di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino
delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario
anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in
regime di neutralita' fiscale si considerano iscritte come
immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti
i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.
505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni
qualificate)
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre
1999, n. 505, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di
investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad
eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi
detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone
fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori
qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione
previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 8.
(Conferimenti di beni o aziende a favore
di centri di assistenza fiscale)
1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei
centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si
considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni
ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore,
quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture
contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate
possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.
2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicabile
alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami
di azienda effettuate dalle societa' di servizi il cui capitale
sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o
dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei
confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo
articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo
le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n.
146.
Art. 9
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei
consorzi di imballaggio)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
"2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati
dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve
costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione
del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del
CONAI.((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
Sezione II
Rivalutazione dei beni delle imprese
Art. 10
Ambito di applicazione della rivalutazione
1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche
in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali
e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni
in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni,
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio ((in corso alla data
del 31 dicembre 2002)).
Art. 11.
(Modalita' di effettuazione della rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte
categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della
rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro
consistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettiva
possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai
valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e
motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione
delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non
eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione
viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le
eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi
di rivalutazione, dei beni rivalutati.
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui
all'articolo 11, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive pari
al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per
cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura
del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di
ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va
computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere
dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi
degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato
in una speciale riserva designata con riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere
ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di
utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare
luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e'
reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti
mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante
riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo
patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti,
aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale
deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di
rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di
precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto,
fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel
comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito
un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma
1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di
riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1
concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a
partire dall'inizio dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o
accantonato a riserva.
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il
riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiori
valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei
beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e'
accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina
dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1
e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di
cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali,
iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Art. 15.
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i
beni relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle
imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle
societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano
attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino
acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli
16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e'
consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto
bollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di
costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16.
(Modalita' attuative della rivalutazione)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10
a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
Sezione III
Disposizioni fiscali per i settori
Bancario e finanziario
Art. 17
Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella
misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni
ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello
risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la
stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello
indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa'
conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio
relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di
chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il
medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve
o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti
indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata
altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla
medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare, in luogo
dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in
misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata
all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti
dell'ente o societa' conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, si e' fusa con la societa' conferente,
l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei
beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal
terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva
va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre
con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi
d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6
per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna
rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, e successive modificazioni. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26)
che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".
Art. 18
Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio
1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il
loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a
condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini
previsti dall'articolo 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in
misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni
ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori
iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad
imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e'
considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle
societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, la societa'
risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per
cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei
maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di
conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano
assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto
dell'imposta sostitutiva. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26)
che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".
Art. 19.
(Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358)
1. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche ai soggetti
destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia
di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni.
Art. 20
Disciplina dell'imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma
1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per
effetto dell'articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano
assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti, della societa' o ente
conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi
1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti,
3 e 4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare
delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei
soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle
riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per
effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta
sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'articolo 17 non concorrono a formare il reddito ne' la base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26)
che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".
Art. 21.
(Disposizioni attuative)
1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta
sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli
articoli da 17 a 20 della presente legge.
Art. 22.
(Fondo di copertura di rischi su crediti)
1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni,
l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui
all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio
in corso al 1° gennaio 1999, puo' essere trasferito, in tutto o in
parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al
19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della
determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3,
quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su
crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 e' indeducibile e puo' essere
computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte
in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con
apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre
con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi
d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima
si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da
versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva
alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonche' per il contenzioso si
applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono
stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente
articolo.
Art. 23.
(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)
1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e
accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole:
"0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento" e
le parole: "nei sette esercizi successivi" sono sostituite dalle
seguenti: "nei nove esercizi successivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 24.
(Regolarizzazione degli adempimenti
degli intermediari)
1. I sostituti d'imposta e gli intermediari, che non hanno
applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i
versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali
obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute,
maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
Art. 25.
(Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non
residenti)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dal
seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati
dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o
indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei
sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di
credito del SEBC".
Art. 26.
(Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non
residenti)
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento
mobiliare, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in
un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni".
2. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di
febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni".
3. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte
sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive
modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del
collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di
undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi
dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni".
4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei
redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della
banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai
versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione
degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o
collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta
precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto
all'amministrazione finanziaria".
Sezione IV
Disposizioni fiscali concernenti
gli enti territoriali
Art. 27.
(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e
il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe
applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del
prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione
agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della
predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte
delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno".
2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del
12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli
obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli
interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.
Art. 28.
Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale
all'IRPEF, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c),
della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, e'
sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da
applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da
pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni
dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle
disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2,
l'esecutivita' della suddetta deliberazione e' differita alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, sono fissate le modalita' per la pubblicazione. La
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2".
2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' efficace per i
contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la
suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero
delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il
rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
medesimo periodo d'imposta.
4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non e' dovuta se di
importo non superiore a lire 20.000.
5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, commesse
dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
6. Per l'anno 1999 restano valide le delibere di variazione
dell'aliquota di compartecipazione adottate successivamente al
termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo
non superiore a trenta giorni.
Art. 29.
(Utilizzo del credito d'imposta per i comuni)
1. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili
distribuiti da societa' ed enti, e successive modificazioni, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai
dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende
municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per
la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
Sezione V
Disposizioni modificative e comunque
concernenti il testo unico delle imposte
sui redditi
Art. 30.
(Deducibilita' degli oneri contributivi relativi ai servizi
domestici)
1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della
previdenza complementare, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili
anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli
oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone
indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000,
i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e
all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla
lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito".
2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente
gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel
periodo d'imposta 2000.
Art. 31.
(Spese di assistenza specifica)
1. Nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per
oneri, al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole:
"dalle spese mediche" sono inserite le seguenti: "e di assistenza
specifica".
2. Nell'articolo 13-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da
esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali
patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli
oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.
Art. 32.
(Disposizioni in materia di spese veterinarie)
1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000,
limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per
le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo
d'imposta 2000.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione
del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle
finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis
del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta
dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
(Restituzione della quota fissa individuale
per l'assistenza medica di base)
1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale
annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive
modificazioni, e' restituito un importo pari all'80 per cento di
quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica
la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
tassazione separata.
2. La restituzione e' effettuata alternativamente mediante
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da
eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi
erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a
quanto disposto nel primo periodo, e' effettuata dallo stesso
sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative
ritenute.
3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le
modalita' di restituzione per i contribuenti che non possono
utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo
quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere
stabilite particolari modalita' per attestare le somme effettivamente
versate.
Art. 34.
(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 20, concernente applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cuialle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1dell'articolo 47";
- all'articolo 47, concernente redditi assimilati a quello dilavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita laseguente:"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolopercepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioniliberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco orevisore di societa', associazioni e altri enti con o senzapersonalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti dicollaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggettonel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego dimezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compitiistituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cuiall'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, onell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente";
- all'articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;
- all'articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, alcomma 2, la lettera a) e' abrogata;
- all'articolo 50, concernente determinazione del reddito dilavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo e' soppresso;
- all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: "dellostesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 2dell'articolo 49".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per
cento";
b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo
47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere
operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento";
c) all'articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro
autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le
parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g)
dell'articolo 12 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello
stesso testo unico, concernente tassazione separata".
3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative
emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1,
lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 35.
(Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)
1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le
indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e
definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze,
versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura
del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli
articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza
l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il
28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo
a decorrere dalla stessa data.
2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito
della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si da' luogo al
rimborso di somme eventualmente versate.
Art. 36.
(Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)
1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro
dipendente, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il
reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di
dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a
183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".
2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: "di concerto con il Ministro
del tesoro", sono aggiunte le seguenti: "e con quello delle finanze".
3. Nell'articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui
redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo
48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente,
comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute".
4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505,
recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997,
n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, e' abrogato.
Art. 37.
(Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per
oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo
complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni
di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita'
sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non
superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive
dilettantistiche";
c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la
lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa,
i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto";
d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennita', il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel
periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi', a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";
e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di
imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-ter)".
2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi
diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di
reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata
delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e'
a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto
importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per
scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo
unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese
quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si
avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non
superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento
di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta
pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione
del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo
1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire
130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite
dalle seguenti: "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni
sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti
da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire
1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati
ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la
decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento
tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita'
sportive dilettantistiche, e' abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1°
gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo
a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei
confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto
comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i
rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze
26 novembre 1999, n. 473.
Art. 38.
(Erogazioni liberali per progetti culturali)
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di utilita' sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta
dall'articolo 37 della presente legge, e' aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori
e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano
superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore
della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per
cento della differenza".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni
medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte
da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di
quanto previsto dal comma 1, e' autorizzato lo stanziamento
complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100
miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle
erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti e'
convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni
successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei
redditi, tale importo puo' essere rideterminato con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
Art. 39
Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato
o delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in
forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o
convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo
dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo
Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte
gia' pagate. ((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in
G.U. 1a s.s. 3/8/2005, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo 39 nella parte in cui dispone
che "non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".
Art. 40.
(Campione d'Italia)
1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione
d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei
soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, gia' iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno
nello stesso il domicilio fiscale.
2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i
redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non
superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di
cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio
Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente
adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati
in Italia e in Svizzera nello stesso triennio.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro
debito d'imposta in lire italiane.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia'
residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera
c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Sezione I
Norme in materia di IVA
Art. 41.
(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della
disciplina di taluni materiali di recupero)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 19, in materia di detrazione, al comma 3,
concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilita'
dell'imposta, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori";
b) nell'articolo 68, in materia di importazioni non soggette
all'imposta, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono
comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori";
c) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori, il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti
ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche'
nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni
effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia
stato superiore a due miliardi di lire";
d) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori, l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo
comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne
quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le
fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle
importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista
i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori
dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato
cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno
precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi
ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella
dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve
essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una
garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari
all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria
sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori
dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui
all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano
le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori
e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede
fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
2. Nell'articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli
acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello
Stato e' non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8,
8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso
decreto".
Art. 42.
(Norme in materia di mercato dell'oro)
1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le
parole: "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le
seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento,".
2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,
recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: "anche" e'
soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si
fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Art. 43.
(IVA sulle mense scolastiche)
1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37)
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo
il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di
imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni
dell'imponibile o dell'imposta.
Art. 44
(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)
1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da
corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto,
galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di
dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che
controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione;
ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto
nell'anno seguente si applica ((con l'aliquota ordinaria)) anche sui
premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942,
n. 315, e successive modificazioni.
Art. 45
Regime speciale per gli esercenti
agenzie di vendita all'asta
1. Il dodicesimo comma dell'articolo 74, recante disposizioni
relative a particolari settori, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti
agenzie di vendita all'asta, e' abrogato.
2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di
vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche'
di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella
tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie
di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di
privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita
all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e'
commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal
cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al
committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo
della commissione e delle altre spese accessorie addebitate
dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene.
L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e'
costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto
della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal
committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano
effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla
base di contratti di commissione stipulati con:
a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai
sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto
o all'importazione del bene;
b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di
appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di
franchigia previsto per le piccole imprese;
c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato
l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo
36.
2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa
in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.
3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al
comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di
commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato
membro dell'Unione europea.
4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta
si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da
parte del commissionario". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che "L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente
il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta,
previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001".
Art. 46.
(Disposizioni in materia di territorialita' ai fini IVA)
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente territorialita' dell'imposta, al
quarto comma, lettera f), le parole: "a soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' economica europea" sono soppresse.
Art. 47.
(Contabilita' separata ai fini della detrazione IVA)
1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli
enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni
dello Stato.
Art. 48.
(Aliquota IVA del 10 per cento per le strutture ricettive)
1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di
campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive
di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
successive modificazioni".
2. Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "escluse quelle effettuate in pubblici
esercizi di categoria lusso" sono soppresse.
Art. 49.
(Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici)
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i
prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di
medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate
secondo la farmacopea ufficiale;".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2001.
Art. 50.
(Agevolazioni per i disabili)
1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o
altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i
servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita'
motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se
con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore
diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico,
nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e
strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti
non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico;".
2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile
1986, n. 97, e successive modificazioni.
3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), e' inserita la
seguente:
"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31)
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".
4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con
motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri
cubici se con motore diesel".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle
regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in
conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
del presente articolo.
Art. 51.
(Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni)
1. Non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla
detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere
di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in
esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Art. 52.
(Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA)
1. Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi di
cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti
ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai
due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto".
Art. 53.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
concernente disposizioni in materia di IVA)
1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di
cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ivi incluse le societa' strumentali di cui all'articolo 59,
comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa'
del gruppo medesimo;";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei
confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i
corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per
statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;";
c) al comma 2, le parole: "di societa' strumentali" sono
sostituite dalle seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte
di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle
prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del
gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera
a) nei confronti delle societa' stesse a condizione che i
corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i
costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a societa' del gruppo il cui volume di affari dell'anno
precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte
del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che
l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo
dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da
operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa'
controllante e le societa' controllate dalla stessa ai sensi del
primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del
codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente";
e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il
controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2)
del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera
esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
f) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni
rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennita'
dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un
preesistente rapporto di agenzia.
Art. 54.
(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)
1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti
gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena,
alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi,
sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, in
materia di ricavi, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), in
materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di
dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso
in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del
reddito di lavoro dipendente.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Sezione II
Norme in materia di altre imposte indirette
Art. 55
Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse
sulle concessioni governative e di imposta di bollo
1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui
all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa
delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano
fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali
sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, e successive
modificazioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato
B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" e' sostituita
dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei
concessionari del servizio nazionale di riscossione".
5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa,
parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti
all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggette all'imposta
le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita'
diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva
dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso
posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".
6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il
passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per
l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione
europea.
Art. 56.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488,
concernente il contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari, le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono
sostituite dalle seguenti "e amministrativi".
2. All'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le modalita' per
l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di
monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia".
Art. 57.
(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica)
1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di
sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e
terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
Art. 58.
(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)
1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in
fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a
sevizio pubblico".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
Art. 59.
(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui
consumi)
1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto
passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo
stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati
al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del
verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento
penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta
sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o
sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del
soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i
medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore
del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei
confronti dell'effettivo responsabile";
b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: "che comporti
l'esigibilita' dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la
quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo
4,".
2. Per i furti e le irregolarita' nella circolazione dell'alcole
nonche' dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in
vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti
estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai procedimenti in corso.
Art. 60.
(Disposizioni in materia di fonti di energia)
1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite
le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica".
2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera l) e' abrogata;
b) al comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori
comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni,
piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza
elettrica non superiore a 30 Kw".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
Art. 61
Disposizioni in materia di autotrasporto
1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il
comma 22, sono aggiunti i seguenti:
"22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa
rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono
determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella
2-bis allegata alla presente legge.
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base
delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali
limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a
quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita'
in vigore per le stesse.
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
2-bis allegata alla presente legge".
2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, relativi a periodi gia' scaduti nell'anno 2000 ma non
ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per
il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti
dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali
limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti
delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche
dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo
all'anno precedente".
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e' autorizzato lo
stanziamento di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003 ((e fino all'anno 2011. A
decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal
comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul
capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.))
5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 e'
inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.
Art. 62.
(Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci
delle cooperative di autotrasporto)
1. La disposizione di cui all'articolo 62, comma 1-quater, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di
cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico,
se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce
della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione
analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte
effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i
veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo
anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui
al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano
(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica
Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione
dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si
considerano veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui
alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale
determinazione e' aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000
per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e
l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i
predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in
lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Art. 64.
(Accisa sui tabacchi lavorati)
1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29
luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie
disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle
finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001,
dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati
relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali
modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150
miliardi, in ragione annua.
Art. 65.
(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)
1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un
anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti
provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e
dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074,
ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita
vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle
rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo
fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera
b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.
Le relative domande devono essere presentate al competente
ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, gia'
istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno
2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da
quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in
rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne
giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata
condizione di accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere,
qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa
privata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, primo comma,
lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive
modificazioni. ((18))
------------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 23, comma 21-sexies)
che "Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65
della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con
contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei
requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i centoventi
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche".
Art. 66.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima
casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia)
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta
di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai
trasferimenti di unita' abitative non di lusso, secondo i criteri di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche'
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non
e' richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge
l'unita' abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della
tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni.
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per
oneri, e' sempre concessa al personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare, nonche' a quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o
la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di
proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Art. 67.
(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere
dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)
1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed
immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16
dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione
nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto
registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo
2000.
Art. 68.
(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti
di locazione e affitto di beni immobili)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 69.
Norme in materia di imposta sulle successioni
e sulle donazioni
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle
liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione,
l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita'
collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di
diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in
misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto";
b) l'articolo 4 e' abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo
59 del medesimo testo unico;
c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti
aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti
in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al
quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.
2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta
minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona
con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta
si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del
legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle
finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti
dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice
del costo della vita.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni
dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia
usufruito";
d) l'articolo 10 e' abrogato;
e) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i
cointestatari" fino alla fine del comma;
f) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e
i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente
dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica
un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle
previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per garantire la
pubblicita' del versamento volontario dell'imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al
comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a
formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si
detrae l'importo pagato volontariamente dal donante";
g) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole:
"compreso l'avviamento ed" sono soppresse;
h) all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e
dell'avviamento" sono soppresse;
i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: "e
aggiungendo l'avviamento" sono soppresse;
l) all'articolo 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano
anche in caso di donazioni";
m) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la
simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini
della determinazione della base imponibile o dell'imposta";
n) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche
gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati
all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.
Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo
si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa
donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione
delle convenzioni contro le doppie imposizioni";
o) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle aliquote
indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti
oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il
donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1,
ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu'
soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a
favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei
beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.
1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in
linea retta;
b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al
quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado;
c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore
della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni
di lire.
3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta
minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona
con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta
si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante
a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di
lire";
p) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis. - (Accertamento delle liberalita' indirette). -
1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli
articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle
liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di
donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere
effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti
condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni
rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti
all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole o
unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del medesimo
beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350
milioni di lire.
2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota
del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento
patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate
volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso
si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre
qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31
dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento";
q) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai
soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma
dell'articolo 56," sono soppresse.
2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, e'
abrogata.
3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura
fissa per i trasferimenti della proprieta' di case di abitazione non
di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti
immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o
donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di
pluralita' di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano
i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della
prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese
dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di
donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione
mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata
nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei valori permutati" sono inserite le
seguenti: ", ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il
valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano
superiori all'importo di 350 milioni di lire";
b) dopo le parole: "si presumono donazioni" le parole: ", con
esclusione della prova contraria," sono soppresse.
6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili ne' l'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140.
7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del
medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle
successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle
del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli
atti comunque formati successivamente alla data del 1° luglio 2000.
8. Con uno o piu' regolamenti, da adottare con decreto del Ministro
delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili
alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti
ulteriori criteri direttivi:
a) introduzione, ove possibile, del principio della
autoliquidazione;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie
per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle
informazioni;
c) efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa.
9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.
10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei
regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che
regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati
ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo
escluda espressamente.
11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli
relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di
liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalita'
indirette e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi.
12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal
presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi
per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765
miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165
miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la
restante quota, nonche' per gli oneri relativi all'anno 2001 e per
quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate
derivanti dal presente articolo.
13. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383)).
14. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383)).
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle successioni per le quali il termine di presentazione delle
relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed
alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 70.
(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di
settore e l'accertamento basato sui parametri)
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui
all'articolo 10, concernente modalita' di utilizzazione degli studi
di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario
e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario, e successive
modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore
azione accertatrice con riferimento ((alle medesime o alle altre
categorie reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.))
2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale,
degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1
non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con
riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione,
((indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
e)) dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del
citato decreto legislativo n.218 del 1997.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri
previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.
Art. 71.
(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)
1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli
studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze
del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62
alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano
sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano
nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture
contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei
predetti studi di settore.
2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli
studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze
del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di
affari risultante dall'applicazione degli studi di settore puo'
essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Art. 72.
(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piu' attivita')
1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli
studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di
dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 1999, codici di attivita' relativi all'attivita'
prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti
all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici
nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione
di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non
si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e
per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata
o errata comunicazione dei predetti codici.
Art. 73.
(Liquidazione della Societa' esattorie vacanti spa)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.
2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2,
terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive
modificazioni, acquistano carattere di definitivita' mediante
definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli
importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennita' annuale
liquidate alla Societa' esattorie vacanti spa.
Art. 74.
(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura
dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della
partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo
2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta
notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai
comuni interessati. ((16))
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione
della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati
recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli
enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed
interessi relativamente al periodo compreso tra la data di
attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del
termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto,
come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a
rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di
modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata
impugnazione, puo' essere proposto entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione
della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora
recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli
enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini
di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli
tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta
dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti
impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di
notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione
decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo,
il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattivita' dei minori
estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del
medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla L. 27 dicembre
2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 2, comma 34) che "In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite
gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento".
Art. 75.
(Rimborsi automatizzati)
1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i
rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del
Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresi'
determinate le modalita' di esecuzione di tali rimborsi.
2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi
di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 76.
(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di
commercio)
1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a
terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli
accessori per interessi, sanzioni e penalita'. I rapporti tra l'ente
locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo
della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I
privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti
oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado
di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o
annotazione.
3. Le cessioni di cui al comma 1:
a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti
ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti
alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e
quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati
successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni
caso all'ente locale.
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Art. 77
Modifica del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della
riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti
parole: "Fino al 31 dicembre 2002";
b) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, la remunerazione spettante ai concessionari e ai
commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e'
pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di
incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione e'
determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto
della temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per il periodo
successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto
dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui
al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al
servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi
rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del
numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio
degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad
operazione dell'attivita' di contabilizzazione e riversamento delle
entrate agli enti impositori. La commissione e' dovuta fino alla
concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso,
se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione
teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 sono
corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del
servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti
della pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale
differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate negli
anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita'
di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di
rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa
per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo
le modalita' di cui al regolamento concernente l'istituzione del
conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della commissione di cui
al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario
governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento
allo stesso delle somme versate. Tale percentuale e' stabilita sulla
base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici
oneri riferibili all'attivita' dei soggetti interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al
comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni,
sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' le Poste
italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente
il biennio di riferimento";
c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, e'
abrogato;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265)).
Art. 78.
(Attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
locali)
1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni
e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano
l'attivita' di consulenza e revisione delle procedure adottate.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze
non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli
enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.
3. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente la potesta' regolamentare generale delle province e
dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data
di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "della data di entrata in vigore del decreto, concernente
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma
3 del medesimo articolo 53".
4. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono
inserite le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per
i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di
riscossione".
Art. 79.
(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)
1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di
lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione possono definire automaticamente le
domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi
presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli
uffici e non ancora esaminate.
2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60,
commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.
3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i
concessionari e i commissari governativi presentano le relative
istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalita' di cui
all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puo'
superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire
annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire
l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire
ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6
del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni
2000, 2001 e 2002.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle di cui
all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli
degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita
convenzione nella quale e' determinata la percentuale delle
anticipazioni da rimborsare.
6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti
territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche
sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle
somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalita'
indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei
commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta,
relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del
99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive di cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi
infruttuose; la misura di tale rimborso e' stabilita in via
convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del
comma 5, con tale modalita' ne regolano la definizione automatica.
9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose
relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, e'
erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di
spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica
delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote
erariali.
10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi
da 1 a 9 resta salva la facolta' degli uffici di procedere, anche
mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa
documentazione secondo le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente
eventuale recupero delle quote gia' rimborsate o oggetto di discarico
ai sensi del presente articolo.
Art. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 81.
(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per
gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette)
1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale
conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione
della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al
netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998,
del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un
periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con
le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro delle finanze.
Art. 82
Disposizioni concernenti le liti fiscali
in materia di imposta sugli spettacoli
1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli ((e i
tributi connessi)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del ((30 novembre 2001)),
possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con
il pagamento entro il ((30 giugno 2002)) di una somma pari al 60 per
cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di
sanzioni amministrative ne' di interessi, gli omessi versamenti
dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il ((30
giugno 2002)) di una somma corrispondente all'imposta sugli
spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per
cento. ((I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate
di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro
il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002)).
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto
l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di
imposta sugli spettacoli;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo
stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si
considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative
esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e' costituito
dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al ((30 giugno
2003)); tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di
discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'integrale
pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento
eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia
riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la
regolarizzazione del pagamento medesimo ((entro sessanta giorni dalla
data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici
competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in
misura pari al tasso legale)).
6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme
provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a
ruolo o liquidate. La definizione non da' comunque luogo alla
restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il
controllo delle stesse, le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e
le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Art. 83.
(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e
compensazione)
1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni, e successive modificazioni, la lettera h-ter) e'
sostituita dalla seguente:
"h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;".
Art. 84.
(Incompatibilita' dei giudici tributari)
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi
forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,
esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la
rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione
finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede
alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione
delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari,
amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive
funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.
3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica,
decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del
periodo di cui al comma 2.
Art. 85.
Composizione del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria
1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri
eletti tra i giudici tributari.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il
presidente e due vicepresidenti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente
ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di
presidenza.
3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n.
545 del 1992 e' sostituito dai seguenti:
"2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e'
istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale
centrale, composto da un presidente di commissione tributaria
regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari,
nominati dal Ministro delle finanze.
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle
commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi
e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle
operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un
suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati
dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso
presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la
funzione giurisdizionale".
4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede
alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione".
5. Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono
determinati il modello della scheda elettorale, le modalita' per la
presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici
elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 86.
(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente: "3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".
Art. 87.
(Utilizzo di risorse finanziarie)
1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma
3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai
commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del
Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le
modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al
miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla
formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale".
Art. 88.
(Razionalizzazione delle procedure relative
ai corsi di riqualificazione)
1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla
base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova
selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione
nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente
modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi
nella regione medesima,".
Art. 89.
(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero
delle finanze)
1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il trattamento economico fondamentale del
personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori
ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza".
Capo IV
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI
Art. 90.
(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili)
1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e'
destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di
monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale
indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno
aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del
31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15
novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo
92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed
atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.
2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante
dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni
limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione
tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti
dall'applicazione dell'imposta.
3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al
proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base
dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati
dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati
dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformita' al
decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con
il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative
dell'imposta.
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui
all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342".
Art. 91.
(Soggetto obbligato ed esenzioni)
1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui
all'articolo 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al
versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese
successivo ad ogni semestre.
2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato,
sanitari e di emergenza.
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui
all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342".
Art. 92.
(Determinazione e versamento dell'imposta)
1. L'imposta di cui all'articolo 90 e' determinata, sulla base
dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle
norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti
misure:
a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli
subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli
subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo
2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione
civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli
subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo
3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del
presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.
2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o
delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per
cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga
nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.
3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica,
sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le
finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate
con l'utilizzo del gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo,
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui
all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342".
Art. 93.
(Poteri delle regioni e delle province autonome)
1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere
variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome,
entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio
successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per la collettivita' nazionale.
2. Le regioni e le province autonome possono, con legge,
differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un
massimo del 10 per cento in relazione alla densita' abitativa
dell'intorno aeroportuale.
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui
all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342".
Art. 94.
(Sanzioni e contenzioso)
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa
dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura
stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del
1997.
2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono
introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire
2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla
base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui
all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di
rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.
((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui
all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342".
Art. 95.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta
erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione
del comma 1 e' compensata da una contestuale riduzione, di pari
importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito
per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al
comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.
((22))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui
all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342".
Capo V
NORME FINALI
Art. 96
Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio
per attivita' antincendio e di protezione civile
1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle
associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere
dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per
l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e
organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di
pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene
attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri
stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo di
cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS
limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti
delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo,
il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma. ((Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti'
in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei
periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241)).
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le
organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio
antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate
dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le
attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti
sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre
1999 che non risultino incompatibili con impianti di
telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad
altri soggetti autorizzati.
Art. 97.
(Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni
Umbria e Marche colpite da eventi sismici)
1. I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28
settembre 1998, n. 499, gia' prorogati, in attuazione del disposto di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.
226, con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
Art. 98.
(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998,
n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "Il bilancio compilato in
conformita' dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10
marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari".
2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 99.
(Proroga di termini)
1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: "entro nove
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1° giugno
2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001";
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "venti mesi";
d) all'articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti:"il 31 dicembre 2001".
2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".
Art. 100
Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi
1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui
alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n.
355, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre
il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o
soppressione;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle
autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso
all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa
quella per il mantenimento dei fondali;
d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle
autorita' portuali, fermi restando i controlli contabili e
amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento
delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei
piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;
e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute
incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II
del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione
delle tasse e dei diritti marittimi. ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 36, comma 1)
che "Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100
della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' prorogato al 30 giugno
2002".
Art. 101.
(Semplificazione degli adempimenti contabili)
1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti
previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi
disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda
espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti
ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della
citata legge n. 662 del 1996.
2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui
al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono
inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di
commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con
l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare
riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale
fine potendosi prevedere la non obbligatorieta' dell'emissione di
fattura in presenza di idonea documentazione.
Art. 102.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in
complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85
miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere
dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno
2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6
miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno
2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la
restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
recate dalla presente legge.
2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 69, a
decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai
fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze e'
autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella
misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al
reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure
previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato 1
(articolo 61, comma 5)
TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)
Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000
fino a 3,5 tonnellate
Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000
superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 8 tonnellate
Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000 superiore a
8 tonnellate ma inferiore
a 18 tonnellate
Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000
pari a 18 tonnellate o superiore
Tariffa 5 Per trattori stradali:
a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000
Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo
sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il
trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene
raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere
effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.