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Circolare 62 del 25 maggio 2022
Oggetto
Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) e successive modificazioni. Istruzioni applicative e chiarimenti in materia
INDICE
Premessa
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)
2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)
3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)
4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)
5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
6. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)
7. Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza(Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
7.3 Rapporti con l’ISCRO
8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019
9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell’APE sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e in caso di causale cessazione UNILAV “cessazione dell’attività aziendale”
Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’articolo 1, comma 91, della suddetta legge ha previsto che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse”.
Il comma 92 del medesimo articolo ha stabilito che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.
Infine, il comma 93 del citato articolo 1 ha previsto un incremento dei limiti annuali di spesa per il finanziamento della misura sperimentale in esame, denominata APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono istruzioni circa le suddette modifiche e alcuni chiarimenti in materia. Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2022, si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, nonché ai messaggi pubblicati in materia.
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)
L’articolo 1, comma 91, della legge ha stabilito che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”. Come comunicato con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato pertanto posticipato al 31 dicembre 2022.
Considerato che le nuove disposizioni hanno introdotto delle modifiche alle norme in materia di APE sociale anche con riferimento alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022).
2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)
Ai sensi del comma 91 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, in seguito al venire meno della suddetta condizione, non sarà più necessario - ai fini della decorrenza del beneficio - computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 100/2017).
Conseguentemente, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non sarà necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale (cfr. l’ultimo capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 100/2017).
3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge di Bilancio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/2016, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla citata legge di Bilancio 2022.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 che, pertanto, con effetto dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l’allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018.
Si precisa che la definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, è riportato il nuovo elenco delle attività c.d. gravose introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
In ordine alla verifica deisette e dei sei anni di attività lavorativa c.d. gravosa necessari per l’accesso al beneficio in argomento, restano fermi i chiarimenti forniti al paragrafo 1 del messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018.
4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)
Il comma 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, dopo avere stabilito che l’elenco cui fare riferimento per l’individuazione delle categorie dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose ai fini dell’accesso all’APE sociale e contenuto nell’allegato 3 alla medesima legge, specifica, al secondo periodo, che: “Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.
Dalla lettura combinata del testo della legge di Bilancio 2022 e dell’elenco delle professioni con i relativi codici Istat riportato nell’allegato 3 alla medesima legge ne consegue che possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente:
- gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat presenti nell’allegato 3;
- i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 92.
Si precisa altresì che, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, previsto dall’articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 232/2016, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Come già chiarito al paragrafo 5 della circolare n. 34/2018, ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.
5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > ”Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
- AP148, denominato " Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.
L’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e del verificarsi delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l’APE sociale “cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017)”.
Si rammenta in proposito che, in fase di liquidazione dell’APE sociale, la scadenza viene determinata, prospetticamente, sulla base delle tabelle relative alle età pensionabili vigenti in quel momento.
Si può verificare che, a causa di modifiche intervenute in corso di godimento del trattamento, la data di scadenza dell’APE sociale indicata in fase di liquidazione non coincida con quella in vigore nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Conseguentemente, la prestazione di APE sociale può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.
In particolare, sia per il biennio 2021-2022 che per il biennio 2023-2024, la prestazione di APE sociale è dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.
6. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)
Al fine di garantire la concessione della misura, al primo periodo dell’articolo 1, comma 93, della legge n. 234/2021, è previsto che: “L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l’anno 2022, 278,8 milioni di euro per l’anno 2023, 251,2 milioni di euro per l’anno 2024, 187,8 milioni di euro per l’anno 2025, 106,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l’anno 2027”.
7. Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).
Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all’APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall’APE sociale.
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE sociale.
Riguardo al regime delle incompatibilità applicabile al Reddito di cittadinanza, la norma di riferimento è il comma 8 dell’articolo 2 del citato decreto-legge che statuisce: “Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
La percezione dell’APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Conseguentemente, in mancanza di un’espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell’APE sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo.
Specularmente e, in mancanza di disposizioni legislative che dispongano diversamente, anche la percezione di Reddito di cittadinanza non è ostativa alla concessione dell’APE sociale.
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
Il Rem è una misura emergenziale introdotta a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; l’indennità, rifinanziata con plurimi interventi normativi e, da ultimo, con l’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non è stata più rinnovata, tuttavia alcune mensilità sono ancora in corso di erogazione.
il Reddito di emergenza non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la percezione di tale ultima indennità fa venire meno il presupposto stesso del Reddito di emergenza, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare; l’APE sociale, infatti, si configura come una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore di particolari categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di peculiari tutele e parametrata, nel limite dei 1.500 euro lordi, alla contribuzione di almeno 30 anni versata nel corso della vita lavorativa.
Nelle ipotesi in cui sussista il diritto all’APE sociale, quest’ultima prevale e il Rem in godimento o già erogato, la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella dell’APE sociale, è considerato come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperato dall’Istituto.
Come chiarito nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, ai paragrafi 2.2.1 e 6, l’ISCRO di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020 e l’APE sociale sono incompatibili. Ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.
8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019
Dal 30 marzo 2019, in merito alla verifica dello stato di disoccupazione sono in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, riguardo alle quali l’ANPAL ha pubblicato la circolare n. 1/2019.
In particolare, l’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che: “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Si ricorda, poi, che, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente, oppure sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, le istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 devono, pertanto, essere integrate alla luce delle indicazioni fornite dall’ANPAL e le domande di APE sociale relative ai soggetti disoccupati devono essere istruite consultando sempre i competenti Centri per l’impiego.
9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell’APE sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e in caso di causale cessazione UNILAV “cessazione dell’attività aziendale”
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, seppure sottoposto a un particolare regime, è un licenziamento individuale; pertanto, tale forma di licenziamento rientra tra quelli indicati all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016.
Devono altresì essere accolte le domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate dai soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.
La predetta causale di cessazione dell’attività rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale in quanto configura un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (cfr. l’articolo 3 della legge n. 604/1966).
Le Strutture territoriali dovranno, pertanto, esaminare le domande ricadenti nelle suddette fattispecie alla luce degli esposti chiarimenti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi