Eureka Previdenza

Assegno unico e universale per i figli a carico

Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

(circ.23/2022)

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

(circ.23/2022)

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE.

Individuazione dell'ISEE da presentare

Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

Assenza di ISEE

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Al riguardo, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, il comma 9 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 4.

Importo per ciascun figlio minorenne

Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 1, del D.lgs n. 230/2021).

Importo per ciascun figlio maggiorenne

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 2, del D.lgs n. 230/2021).

Le maggiorazioni previste dall’articolo 4

4.1 Le maggiorazioni previste dall’articolo 4

Al fine di verificare l’importo spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

  1. a) Figli successivi al secondo
    Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 230/2021).
  2. b) Figli con disabilità
    Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (cfr. l’art. 4, comma 4, del D.lgs n. 230/2021).
    Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili (cfr. l’art. 4, comma 5, del D.lgs n. 230/2021).
    Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).
  3. c) Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
    Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio (cfr. l’art. 4, comma 7, del D.lgs n. 230/2021).
  4. d) Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
    Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021).

Redditi da lavoro rilevanti

Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì:

  • i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
  • le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Altre maggiorazioni

e) Altre maggiorazioni

Il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, il comma 11 del medesimo articolo prevede una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno, come individuati nella tabella 1 allegata al decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Esempio: Nucleo con tre figli minorenni, ISEE fino a 15.000 euro ed entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro. Si avrà l’importo di 175,00 euro per ciascun figlio, a cui si aggiungono la maggiorazione di 85,00 euro per il terzo figlio e l’importo di 30,00 euro per ciascun figlio previsto per i genitori lavoratori, per un totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) di euro 700,00. In assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a euro 40.000, l’importo spettante al medesimo nucleo sarà pari ad euro 165,00.

Esempio: Nucleo con tre figli di cui 2 minorenni e uno maggiorenne che frequenta un corso di laurea, ISEE pari a 20.000 euro. Si avrà l’importo di 150,00 euro per ciascun figlio minorenne e 73,00 euro per il maggiorenne. Nell’ipotesi di disabilità grave del figlio minorenne si aggiunge l’importo di 95 euro. In considerazione della numerosità del nucleo, si aggiungono ulteriori 71 euro. Il totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) sarà pari a 539 euro.

Twitter Facebook