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Circolare 75 del 12 aprile 2007
OGGETTO: Integrazioni salariali - decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88.
SOMMARIO:
Chiarimenti sulla decorrenza della decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88, in base ai criteri enunciati nell’ordinanza n. 190/96 della Corte Costituzionale e delle sentenze n.11679/05 e 4004/07 della Corte di Cassazione.
L’art. 8 comma 4 della L. 160/88 dispone che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività».
Con circolari n.171 del 4.8.1988 punto 5) e n.179 del 12.12.2002, questo Istituto ha dato istruzioni in merito alla succitata norma.
L’ordinanza n.190/96 della Corte Costituzionale e la sentenza n.4004/07 della Corte di Cassazione hanno enunciato dei principi riguardanti l’ambito di operatività della suddetta norma e in particolare il termine iniziale da cui decorre la decadenza in oggetto.
Visti i numerosi quesiti che sono giunti e continuano a giungere sull’argomento e premesso che le interpretazioni giuridiche fornite dalla magistratura hanno confermato gli orientamenti espressi da questo Istituto, si riportano di seguito i chiarimenti riguardanti il termine iniziale da cui far decorrere la decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88.
L'individuazione dell'ambito oggettivo delle prestazioni che dalla decadenza di cui al 5° comma del citato articolo 8 risultano colpite discende dalla finalità che la medesima intende perseguire. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.190 del 1996, ha affermato che la norma in esame "si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate ai disoccupati" e che "la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione", onde la suddetta decadenza non si limita alle giornate di lavoro effettuate o all'importo equivalente al reddito da lavoro percepito dal lavoratore posto in integrazione salariale. L'orientamento del Giudice delle leggi è stato recepito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.11679 del 2005, ha affermato che l'eventuale decadenza limitata al periodo concomitante all'attività lavorativa svolta condurrebbe alla "sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l'obbligo di comunicazione (di cui all'art. 8 c. 5 L. 160/88) al lavoratore inadempiente".
Tali principi sono stati ripresi e ulteriormente sviluppati dalla sent. Cass. n.4004/07 la quale ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva percepito la CIGS per più periodi consecutivi di concessione derivanti da altrettanti decreti.
Per la Suprema Corte il lavoratore che non ha adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8 co. 5 L. 160/88, decade dall’intero periodo di CIGS, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione.
Tale soluzione è basata sul principio di unicità del trattamento straordinario, che costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico decreto di concessione, la cui efficacia temporale quantunque prorogata perdura ininterrotta per l’intero periodo in cui si estende il beneficio.
"La domanda iniziale del datore di lavoro, volta al riconoscimento del relativo trattamento, è diretta all’emanazione di un provvedimento amministrativo sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dall’impresa interessata, mentre le richieste successive intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell’ambito del quale il datore di lavoro è già titolare di posizioni di diritto soggettivo (cfr. in tali termini tra le numerose: Cass., Sez. Un., 5 maggio 1999 n.30, Cass. 10 marzo 2004 n.4922; Cass. 27 ottobre 2003 n.16117, per la riaffermazione del principio che le richieste di proroga sono dirette alla conferma del trattamento di integrazione salariale ed intervengono nell’ambito di un rapporto già costituito; Cass. 3 agosto 2000 n.9236, che precisa altresì come gli enunciati principi valgono non solo per le ipotesi di cassa integrazione per «ristrutturazione» o «riconversione industriale» in senso proprio, ma anche per i caso di «crisi aziendali» - non ricollegati a suddetti processi – che comportano un ridimensionamento delle attività e degli elementi attivi e passivi dell’azienda)."
Nei limiti della prescrizione decennale, le Direzioni di produzione provvederanno al recupero delle somme percepite indebitamente dai beneficiari di integrazione salariale, salvo nel caso in cui sentenze passate in giudicato abbiano accertato il il debito in misura minore.
Il Direttore Generale
Crecco