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Calcolo della Pensione
Sentenze sulla neutralizzazione
Sentenza 428/1992
(circ.155/1993)
Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre 1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato." Come è noto, tale norma individua, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.Sulla materia la Corte Costituzionale è già intervenuta con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile, deve escludersi il computo della contribuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva che ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti per il diritto alla pensione siano maturati con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v. circolare n. 173 del 1 agosto 1989). La legittimità del citato ottavo comma dell'art. 3 della legge n. 297/1982 è stata messa nuovamente in discussione dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di anzianità conseguita anche sulla base di contribuzione volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianità assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile, senza il computo della contribuzione volontaria. Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiungimento dell'età pensionabile, di un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito sulla base dei soli contributi obbligatori, di per sé sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza n. 307, che al compimento dell'età il loro trattamento fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria. Il Pretore di Torino, pur negando la possibilità di diretta applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esaminate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al giudizio di costituzionalità. La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva dato luogo al giudizio di costituzionalità concluso con la sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diversità di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon- taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità citata in premessa. 2 - Si precisa che, come già operato per la sentenza n. 307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428 è limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del giudizio. A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical- colo le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi- sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa. Inoltre, poichè la sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1982 in poi. La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu' applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la sentenza stessa dovrà essere applicata d'ufficio al rag- giungimento dell'età pensionabile da parte dei pensionati di anzianità. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida- zione delle pensioni di anzianità interessate, costitui- ranno apposita evidenza-scadenzario. Per quanto riguarda l'individuazione dell'età pensionabile si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovrà ovviamente fare riferimento all'età prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno ai seguenti criteri. 3.1 - Per le pensioni di anzianità il cui titolare compia l'età pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla decorrenza originaria senza il computo della contribuzione volontaria nè ai fini della determinazione della retribu- zione pensionabile nè ai fini del computo dell'anzianità contributiva. L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensiona- bile, sarà posto a confronto con quello in pagamento a quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo importo di pensione potrà essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si dovrà procedere alla ricostituzione della pensione segna- lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen- sione di anzianità, in sostituzione dei dati di archivio, la nuova anzianità contributiva e la nuova retribuzione pensionabile calcolate senza il computo dei contributi volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età. Considerato che per il momento la procedura automatizzata di ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'età pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'età pensio- nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima della spedizione agli interessati. 3.2 - Per le pensioni di anzianità i cui titolari abbiano compiuto l'età pensionabile anteriormente al 19 novembre 1992, il ricalcolo sarà effettuato d'ufficio con effetto dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno essere segnalati con le modalità di cui al punto 3.1, tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992. La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile e il 30 novembre 1992, potrà avere luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva- mente su domanda degli interessati. 3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni di reversibilità, derivanti da pensione diretta di anzia- nità avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui dante causa sia morto dopo aver compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia, semprechè per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza n. 428 indicate al punto 2.