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Circolare 46 del 13 marzo 2024
Oggetto
Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
INDICE
1. Premessa
2. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011
3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
3.1 Modifiche al requisito di importo soglia
3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo
3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento
3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico
3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data
Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
L’articolo 1, comma 125, della citata legge dispone che: “All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «a 1,5 volte l’importo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all’importo»;
b) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11»”.
Di conseguenza, i commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono così modificati:
“7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importodell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importodell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importomensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.
[…]
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole “e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica”;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.
2.Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).
Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.
Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
3.1 Modifiche al requisito di importo soglia
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.
L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale (AS) per l’anno 2024 (pari a 534,41 euro), si riportano di seguito i valori dell’importo soglia:
Importo soglia |
Valore |
3 volte AS |
1.603,23 euro |
2,8 volte AS |
1.496,35 euro |
2,6 volte AS |
1.389,46 euro |
Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.
3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo
Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera c), della legge n. 213 del 2023,dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.
3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento
L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, prevede che la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024).
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
Si chiarisce che, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto - alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata - per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023).
Si precisa che la previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento, stabilito dall’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997, anche nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3.5.
3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico
In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Si precisa che, con riferimento ai soggetti di cui al presente paragrafo, la previsione dell’importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cfr. il paragrafo 3.3 della presente circolare).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi