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Legge 14 del 27 febbraio 2009
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
Vigente al: 25-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del comma 1 dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e' sostituito dal seguente:
"48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali
appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono
essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito
degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a
carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono
quelli che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni
2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il
segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il
proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato. Con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti
territoriali, nonche' i termini e le modalita' per l'invio delle
stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili ai fini del
patto di stabilita' interno delle regioni e degli enti locali
interessati dall'applicazione del presente comma"".
All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo
comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante
norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto
con le disposizioni di cui al primo periodo.
1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, al primo periodo, dopo le parole: "e' consentita l'adesione ad
un'unica forma associativa" sono inserite le seguenti: "per gestire
il medesimo servizio" e, al secondo periodo, le parole: "A partire
dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal
1° gennaio 2010".
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008
nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, relative all'unita' previsionale di base 12.1.6
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono
mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater
si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater".
All'articolo 4, al comma 1, le parole: "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "1° gennaio 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1999".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT). - 1.
All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni,
enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono
soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla societa'" sono
soppresse e le parole: "in questa" sono sostituite dalle seguenti:
"nella societa'";
c) al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione
amministrativa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono
definiti criteri e parametri di misurabilita' dei risultati
dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di
trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni,
di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la
rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e
quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e
semplificazione dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di
appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni
e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla
realizzazione degli obiettivi dell'ufficio".
All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 1999 al 31
dicembre 2007".
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "di cui al comma 1313" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 1312".
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
"c-bis) spese di funzionamento"".
All'articolo 12:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione
dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.";
nella rubrica, dopo le parole: "nelle nuove province" sono inserite
le seguenti: "e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e
della criminalita' organizzata".
Nel capo VI, dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). -
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche' con il
garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti
giuridici";
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera b), e' aggiunta
la seguente:
"1-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati"".
((...)).
All'articolo 16 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative
intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine
previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
125, e' prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello
sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in
materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto
del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici
accordi di programma".
All'articolo 20 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantadue mesi"".
All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio
elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il Governo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei
confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, necessari
ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle
imprese elettriche con meno di 5.000 utenze".
All'articolo 22:
dopo il, comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto
corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che
abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che
in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento,
subentrando nelle relative garanzie"";
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di
garanzie a favore di cooperative agricole".
All'articolo 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche
iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono
i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2009".
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009".
All'articolo 24 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva
l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica
di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto";
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato
di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico
sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali";
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio
provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore
considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico,
allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso
di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato
l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la
stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno
dell'inquinamento acustico"".
All'articolo 26, comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di
proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da
renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonche' al
mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di
razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di
competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle
disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo
dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una
semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad
adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo
al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto
rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza
marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a
tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di
controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo
da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad
adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli
organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e
periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo
scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in
mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa
ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi".
All'articolo 27 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le
seguenti: "da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e
dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti:
"all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di
nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale
e";
b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti"".
All'articolo 29 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore
dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i' tassi di
premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti
dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009.
Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei
saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine
di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo
di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente
importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione
sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo
e' altresi' stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il
settore dell' autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del
16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione
nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le
idonee procedure per la loro installazione quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi,
componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione
nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere
l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui
all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, salvo che
sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti".
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio
di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che
avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle
rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate,
esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione";
b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per
il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la
regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente,
all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei
titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la
preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione,
l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita' della
presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si
inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso";
c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il
servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di
una rimessa o di' un pontile di attracco situati nel territorio del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di
autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente
possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente
all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il
servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione,
con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a
destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e
con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o societa'
titolare della licenza. La compilazione dovra' essere singola per
ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2)
nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5)
dati del corrunittente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a
bordo del veicolo per un periodo di due settimane'';
e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei
conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con
conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente
legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla
prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla
quarta inosservanza".
1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e
253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;".
1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
"25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, tilolo
III, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del
30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi
della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo,
esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come
amministrazioni aggiudicatrici".
1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010".
1-octies. La scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall'articolo 4,
comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' differita al 1° gennaio
2010.
1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008
dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti
sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio nel conto
dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008
nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale
italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice
Orbassano-Aiton.
1-decie.s. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitivita' delle navi italiane, i benefici per le imprese di
cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45
per cento dei contributi ordinariamente previsti.
1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma
1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante
utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008
dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad
euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul
capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul
capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel
conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.
1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2005, n. 161, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta mesi".
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati
dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e
successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non
utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo
1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1,
comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno
2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in
bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio
finanziario 2009.
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare
attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:
a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, le parole: "30 marzo 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2009";
b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla
tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono
comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla
particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto"".
All'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti
da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia,
della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di corresponsione
dell'indennizzo di cui al comma 1-bis".
All'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi
decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2"".
Dopo l'articolo 34, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Personale medico, veterinario, chimico e
farmacista del Ministero del lavoro, della, salute e delle politiche
sociali). - 1. Al fine di garantire la continuita' dei controlli
obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' conferire al
personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al
30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato,
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969,
n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi
contratti, esclusivamente incarichi di durata massima. quinquennale
rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione
finanziaria di cui al comma 2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite
massimo di euro 2.709.709 per l'anno 2009 e di euro 3.918.252 a
decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad euro 1.246.000 a
decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a
decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad
euro 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario
adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi
registrativi, ispettivi e di farmaco-vigilanza, nonche' per
l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard
quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee,
la pianta organica dell'AIFA e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel
numero di 450 unita'.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei
relativi contratti, l'AIFA non puo' in alcun caso proseguire i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di
lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina
di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della
procedura di cui' all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' bandire
concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo
indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica,
con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il
personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AIFA in forza di
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto
personale.
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai
commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro
10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e' finanziato con
le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".'
L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. - (Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni
in materia di lavoro e di biobanche). - 1. Limitatamente agli enti di
ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo
3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
si applicano fino al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma
14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire
che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni
del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione
delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato
economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI
Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in
servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in
servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole ''esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate
ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica
quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010
e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno
2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di' cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2
milioni di' euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8.
Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di
riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via
presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in
Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto
dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello
stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare
annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate
al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
reddituali entro il 30 giugno di' ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione
dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso
da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di
trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa
l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal
rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati
reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva
comunicazione, la prestazione sospesa e' ripristinata a partire dal
mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la
presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui
al periodo precedente non si da' luogo alla corresponsione di alcun
arretrato.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21
ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e'
differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la
raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da
parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi
dell'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base
all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al
comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tal caso,
entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla
ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in
posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai
fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in
posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento"".
All'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"l-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita
dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per
il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento
indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito
di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di
scuola, entro il termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato
l'esame di Stato".
All'articolo 37 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, le parole: ''2009-2010" sono sostituite dalle seguenti:
"2010-2011".
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "105" e' sostituita dalla
seguente: "100";
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "80" e: "25" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10";
c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: "25" e'
sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) e' abrogata;
d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche
ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi
in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi
di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di
competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode
ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di
Stato";
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: "scolastica statale o
paritaria" sono soppresse.
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita'
degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi
quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con
gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate
fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di
una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre
2009".
All'articolo 41:
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: "4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015";
b) dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "per
l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di
cui al comma 4-bis".
6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le parole:
"l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia
delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN".
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 -
Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008.
Per le annualita' successive, il Fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai
sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge
16 aprile 1987, n. 183";
al comma 16, primo periodo, le parole: "di cui al predetto comma
251" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 251
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: "e comunque non oltre il 31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 30 giugno 2009".
16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio 2009 sono trasferiti,
con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonche' di
quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio
immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno
2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla
data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati
estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi
rapporti di' lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo
contenzioso configurano attivita' escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per
il trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-sexies.' La societa' trasferitaria procede alla liquidazione del
patrimonio trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1,
comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e puo' continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello
Stato, nei processi nei quali essa e' costituita alla data del
trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma 16-sexies,
e' determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale
importo e' ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa
e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del
Canale Milano Cremona Po, la societa' Fintecna o societa' da essa
interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per
queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al
termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se
positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il
compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle risorse
della liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma 2
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
l'ultimo periodo e' soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue
funzioni statali in materia di sostegno alle attivita' produttive,
nonche' alle imprese colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31
dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle
relative commissioni.
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: "aumento del canone" sono
inserite le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata non
superiore a quella di cui all'articolo 27,";
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo".
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi
delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo
svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) nonche' per
l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle
disponibilita' dei comuni della Regione siciliana da almeno un
triennio, e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere
dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle
risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e l° agosto 2008, con
utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive
modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di' potenziare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a
tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua
trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti
nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione
dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di livello
dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali
previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I predetti
incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare
aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad avvalersi, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli
del predetto Ministero gia' in servizio nei soppressi Dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1
milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte
le attivita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3,
nonche' di tutte le attivita' comunque utili od opportune ai fini
della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al
capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di
euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario
confinanti con l'Austria e' istituito un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla
pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma
16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo
impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.";
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ".Proroga
di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione
della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo
2007-2013".
Dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis. - (Editoria). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
"3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o
periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".
2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa'
sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche";
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del
controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende
riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari
delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei
fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249".
3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono
destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue
disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre
nel limite delle stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario".
4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, le parole: ", con l'esclusione dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,"
sono soppresse.
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, dopo le parole: "giornali quotidiani" sono inserite le
seguenti: ", di giornali periodici".
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede
mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.
203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali
presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente
superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali,
a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo
aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere
eccedentario.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 42 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al
30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre";
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive" sono soppresse;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n.
917," sono inserite le seguenti: "dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive," e le parole: "anche in forma unificata,"
sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo" e' sostituita
dalla seguente: "luglio";
f) all'articolo 5, comma 1, la parola; "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono" e la parola: "sette" e' sostituita dalla
seguente: "nove";
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono";
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono";
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" e' sostituita
dalla seguente: "nono'';
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della
dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di
novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo
articolo 3." sono soppresse.
7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui
al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 16 e 17, la parola: "25", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "30";
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: "corrisposta nel" e le
parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle
seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo stesso mese" sono
sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni";
e) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese
di luglio".
7-sexies. Per l'anno 2009, i' dipendenti dei CAF ovvero i
professionisti abilitati nonche' i sostituti d'imposta, nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma
4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate
ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi
i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi
di comunicazione in via telematica del risultato finale delle
dichiarazioni.
7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo e' soppresso.
7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente" e' soppressa e le
parole da: "fino a una percentuale" fino a: "da destinare" sono
sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate 'Fondo
unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e
con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione";
c) il comma 7-quater e' sostituito dal seguente:
"7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto coni Ministri dell'interno e della giustizia, la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al
50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati
statistici".
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme
incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere
riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano
anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle
altre attivita' intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181".
Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:
"Art. 42-bis. - (Disposizioni per la definizione di violazioni in
materia di affissioni e pubblicita'). - 1. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita'
commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado
di giudizio, nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del
committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle
violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per
provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano
state compiute in piu' di un comune della stessa provincia. In tal
caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete
l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il
30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni,
la provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La
definizione di cui al presente articolo non da' luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di
sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e'
fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente
articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Art. 42-ter. - (Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis
della legge 4 febbraio 2005, n. 11). - 1. L'articolo 16-bis della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa
si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per
le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti
dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o
cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848".
Dopo l'articolo 43, e' inserito seguente:
"Art. 43-bis. - (Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione
di immobili pubblici). - 1. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e
dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima
operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla
Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il
patrimonio separato relativo alla seconda operazione di
cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono
posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono di proprieta' della SCIP
sono trasferiti in proprieta' ai' soggetti originariamente
proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile.
Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono
immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 e' determinato
dall'Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti
gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP.
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti
al patrimonio separato relativo alla prima operazione di
cartolarizzazione e' effettuato senza versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti
al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di
cartolarizzazione e' effettuato per un corrispettivo pari al valore
degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale
corrispettivo e' versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore
valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passivita'
della societa' stessa relative alla seconda operazione di
cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti
assunti, al netto degli incassi disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al
comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente
proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione
intestato alla stessa societa' presso la Tesoreria centrale dello
Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme
sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in
nome e per conto degli enti previdenziali originariamente
proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo
del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad
estinguere le passivita' di cui al comma 6. L'eventuale eccedenza tra
le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del
capitolo di spesa e' assegnata ai soggetti originariamente
proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la
prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento
del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme
da acquisire al bilancio dello Stato, e' autorizzato a concedere
un'anticipazione di tesoreria che e' estinta entro l'anno a valere
sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da
parte dei predetti enti previdenziali e' operata anche in deroga al
comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al
comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7
e' interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali
originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili
ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di
cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la
residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o piu'
tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della
cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti
previdenziali aventi disponibilita' di cassa provvedono ad anticipare
la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al
versamento della differenza in deroga al comma 488 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del 7
per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari
regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e
credito derivanti dall'applicazione del presente comma.
9. Qualora le disponibilita' degli enti non siano sufficienti a
provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza
alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una
anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi
proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente
articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore
accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato
dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di
amicipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili
dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della
situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma
4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore
a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8,
si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di
ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione e' conclusa a
seguito dell'avvenuto rimborso delle passivita' di cui al comma 6.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo gli enti possono
procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2,
fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si
applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7,
7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e
20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti
originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di
tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure
regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la
seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in
modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del
mercato immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono
modificare le suddette procedure al fine di rendere piu' efficiente
il processo di vendita. Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del
comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato decreto-legge n.
351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del
2001, gli enti provvedono all'individuazione di unita' immobiliari
aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed
analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti originariamente
proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i
rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in
corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP.
Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e
all'esercizio di attivita' di impresa nella attuale fase di
eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari
promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare
privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che
comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato
economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato
ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di
effettiva riscossione del credito.
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento,
individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari.
Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili
previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite le attivita' di cui al comma 8 ed estinti i costi e le
passivita' relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP
trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi
agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed e' posta in
liquidazione. L'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale
ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprieta' degli
enti previdenziali pubblici".
All'articolo 44, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del l° agosto
2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31
dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento
che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°
agosto 2005".
Dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente:
"Art. 44-bis. - (Disposizioni in materia di infrastrutture
carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave situazione di
sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010,
al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono
attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli
investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove
infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle
esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di uno
o piu' ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali
dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, redige un programma degli
interventi necessari, specificandone i tempi e le modalita' di
realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine
occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere
necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei
tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e. del quadro
finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di
particolare urgenza, puo' essere disposta l'abbreviazione fino alla
meta' dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei
provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione
dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
nonche', se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma
triennale previsto dall'articolo 128 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si
applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III
della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte
da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili
dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547, e successive modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa,
nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4,
costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi
previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia e' istituita la cassa
delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in
favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi
ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria
finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei
revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti
degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui
ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per
specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la composizione
degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di
entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli
articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo'
utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi
dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima
amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti
secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed
approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze"".
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
"ALLEGATO A
(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti
con eta' inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di
invalidita' con decorrenza anteriore al l° agosto 1984, di cui
all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidita' per reddito da lavoro di
cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidita', di cui
all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di
invalidita' con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di
invalidita' con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".