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Circolare 123 del 28 settembre 2011
OGGETTO:
Istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Quadro normativo. Caratteristiche del Fondo. Prestazioni. Contribuzione figurativa. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili.
1. Il quadro normativo.
L’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in allegato 1) prevede che “in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali (…) con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”.
Il Decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (“Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni”, in allegato 2) prevede che “il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. A norma del medesimo regolamento i suddetti contratti collettivi “costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento”. Esso afferma inoltre che ai contributi di finanziamento “si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi” (art. 2) e che gli interventi a carico dei fondi “sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite” (art. 3).
Con il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA e con il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI, si è convenuto di istituire un "Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici".
Con l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA e con l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI, in attuazione delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, si è convenuto di istituire presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici” al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, o di situazioni di crisi del settore delle Imprese assicuratrici.
Il Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, n. 33 (in G.U. n. 73 del 30/03/2011), adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce presso l'Inps il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici», dettandone il relativo Regolamento (allegato 3).
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore. Si rileva a tal proposito che, avendo come base la contrattazione collettiva relativa al personale non dirigente, il fondo di solidarietà si applica con esclusivo riferimento al suddetto personale.
Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 477/1997.
2. Caratteristiche del Fondo
Il Fondo, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di fornire alle imprese che applicano il contratto collettivo del settore delle assicurazioni uno strumento di supporto, che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Esso è gestito da un “Comitato amministratore”, per la cui composizione, durata delle cariche e compiti si rimanda al Regolamento allegato.
Il Fondo scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione (art. 13).
3. Prestazioni
Nell’ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
all’erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo, per un periodo massimo di 60 mesi sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il Fondo, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito versa, altresì, la correlata contribuzione figurativa di cui all’art. 2, c. 28, lett. b) della legge 23/12/1996, n. 662.
4. Contribuzione figurativa
Per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro) il valore retributivo da attribuire “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.”
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Tale aliquota è computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992 (convertito con modificazioni dalla legge 14.11.1992, n. 438).
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 2, c. 28, lett. b) della legge 23/12/1996, n. 662, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
5. Finanziamento
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai seguenti contributi.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato cui si applica il contratto collettivo di settore relativo al personale non dirigente.
Essendo il D.M. n. 33/2011 entrato in vigore il 14/04/2011, l’obbligo del versamento del contributo si applica a decorrere dal mese di paga di aprile 2011.
Per il primo anno di operatività del Fondo, ossia fino al periodo di paga marzo 2012 compreso, l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
A norma del D.M. 33/2011 (art. 6, comma 4), l’obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
b) Contributo addizionale
In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore in misura non superiore al 1,50%. A norma dell’articolo 6, comma 1, lett. b) del D.M. 33/2011, il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
Ne consegue che la base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma della retribuzione persa relativa ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario (1).
c) contributo straordinario
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
6. Adempimenti procedurali.
6.1. Codifica aziende.
I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento sono le imprese cui si applica il contratto collettivo di settore (CCNL fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente).
Le posizioni contributive delle aziende interessate dovranno essere contraddistinte dal CA “2V”, che, dal 1/4/2011, assume il nuovo significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 33/2011 (Assicurazioni)”.
A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “2V” alle imprese già contrassegnate dal codice autorizzazione “2L” (riguardante le imprese tenute al versamento dei contributi al “fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa”, su cui si veda la circolare n. 124/2001, punto 1.3.1, ultimo periodo). Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale.
6.2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens.
6.2.1. Contributo ordinario.
Ai fini del versamento del contributo ordinario, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice “M100” avente il significato di "Contributo ordinario Fondo Solidarietà Assicurativi"
- in <AltroImponibile> l’importo dell’imponibile, calcolato secondo quanto affermato al punto 5, lett. a) della presente circolare;
- in <ImportoADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 1/4/2011, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 1,5% (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 7/12/2010 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 292 del 15 dicembre 2010) computati dal 16/5/2011 e fino alla data di versamento.
Ai fini del versamento degli arretrati (nei limiti sopra definiti), le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
per il valore capitale:
in <CausaleADebito> il codice “M150” avente il significato di "Arretrati Contributo ordinario Fondo Solidarietà Assicurativi";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato secondo quanto affermato al punto 5, lett. a) della presente circolare;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
per gli interessi legali:
in <CausaleADebito> il codice “Q900” avente il significato di " Oneri accessori al tasso legale"
in <SommaADebito> l’importo degli interessi legali.
6.2.2. Contributo addizionale.
Ai fini del versamento del contributo addizionale ci si riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario.
6.2.3. Contributo straordinario. Contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
Il versamento si compone di due parti, rispettivamente relative alla prestazione ed alla contribuzione figurativa correlata.
Riservando a successive istruzioni le modalità relative al versamento della parte di contributo straordinario inerente la prestazione, si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla contribuzione figurativa correlata.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <Dati Retributivi>, il codice AS, che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, (come sopra indicata) e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Si ricorda inoltre che, qualora l’esodo del lavoratore si verifichi durante il mese, andranno valorizzati nell’Uniemens individuale dello stesso mese due distinti <Dati Retributivi> riferiti uno al periodo lavorato e l’altro al periodo di esodo.
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel quadro BC del DM10 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
Significato
M129
Contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario a carico del Fondo di Solidarietà Assicurativi
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
La contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.
7. Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per il personale delle imprese assicuratrici è istituitala Gestione:
IS
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici – art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011
In seno alla quale è istituita la contabilità separata:
ISR Gestione assicurativa a ripartizione
Per quanto concerne la rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle imprese assicuratrici per il finanziamento del fondo ed evidenziati, come disciplinato nei precedenti punti 6.2.1 (contribuzione ordinaria) e 6.2.3 (contribuzione correlata) sono stati istituiti i seguenti conti (allegato n. 4):
ISR21110
per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dai codici M100 e M150;
ISR21170
per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso, contraddistinto dai codici M100 e M150;
ISR21112
per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti contraddistinto dal codice M129;
ISR21172
per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso contraddistinto dal codice M129;
Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale e del contributo a copertura dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito si rinvia all’atto dello scioglimento delle riserve di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3 della presente circolare.
Il Direttore Generale
Nori
(1) Pertanto posta Ri la retribuzione imponibile e Rp le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti, l’applicazione del coefficiente correttivo (pari a Rp/Ri) fa si che l’aliquota del contributo addizionale si applichi alla retribuzione persa (Ri * Rp / Ri = Rp).
Allegato N.1
Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303).
– STRALCIO -
Art. 2.
28. Inattesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
Allegato N.2
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477.
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n. 9).
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE AREE NON COPERTE DA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree sprovviste di detto sistema;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea l'opportunità, essendo il presente regolamento di carattere sperimentale, di prevedere tempi e procedure di verifica dei risultati, al fine di un
eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 ottobre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.
Art. 2
1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Art. 3
1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.
2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo, con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo medesimo.
3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'articolo 1, comma1, inmateria di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'istituto, sentito il comitato amministratore.
6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.