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Circolare 16 del 27 gennaio 2003
Oggetto:
Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro.
Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano.
Prime istruzioni.
SOMMARIO:
Regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2003 a condizione che il lavoratore faccia valere, all’atto del pensionamento, un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età. Modalità di ammissione al regime di totale cumulabilità per coloro che all’atto del pensionamento di anzianità non facevano valere i predetti requisiti.
Sanatoria per i pensionati che hanno prodotto redditi da lavoro e non hanno ottemperato agli obblighi di legge.
1 - Premessa
L’articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul supplemento ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (allegato 1) ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.
Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1° gennaio 2003, tale disposizione ha già trovato applicazione in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2003 (circolare n. 180 del 12 dicembre 2002).
Coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, non potendo far valere le condizioni di cui al comma 1, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 2 e 4).
Gli iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, possono fruire dell’abbuono delle penalità e delle trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 3 e 4).
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni contenute nell’articolo 44, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
2 – Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi (articolo 44, comma 1)
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, a condizione che alla data di decorrenza della pensione il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.
Si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2001, sono altresì interamente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le nuove disposizioni non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.
Eccettuate le pensioni che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 44, comma 1, e quelle liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le altre pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30 per cento della quota eccedente il minimo e comunque nei limiti del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo e totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Si richiamano in proposito i criteri illustrati con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.
Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Per la disciplina di particolari situazioni si veda anche il successivo punto 4.
2.1 – Pensioni di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale del volo
Le disposizioni in esame non trovano applicazione nei confronti dei titolari di pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale del volo in tutti i casi di rioccupazione presso Società di navigazione aerea con rapporto di lavoro comportante l’obbligo della iscrizione al fondo stesso.
In quest’ultimo caso, infatti, continua a trovare applicazione l’articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 859 che prevede la sospensione della corresponsione della pensione per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.
3 – Pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 (articolo 44, commi 2 e 4)
Per le pensioni di anzianità e per i trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 è operante il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo qualora si tratti di
pensioni con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età di 58 anni all’atto del pensionamento;
pensioni il cui titolare ha compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.
Per i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali in parola con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 che non possono far valere le predette condizioni trova ancora applicazione il regime di parziale o totale incumulabilità.
Anche tali pensionati possono accedere al regime di cumulabilità totale di cui al precedente punto 2 a decorrere dal 1º gennaio 2003, con diverse modalità a seconda che fossero o meno in attività al 30 novembre 2002.
3.1 – Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002
I pensionati in questione per accedere al regime di totale cumulabilità devono versare un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al precedente punto 2 (pari a 95), e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età in possesso alla data del pensionamento di anzianità.
Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino.
Se l’importo da versare, come sopra determinato, è inferiore al 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003 deve essere comunque versato il 20 cento dell’importo del trattamento pensionistico.
Del pari si deve far luogo al versamento del 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003, ove dalle predette operazioni non risulti alcun importo da versare.
Il versamento non può in ogni caso essere superiore a tre volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.
La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)".
Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento.
Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento effettuato è provvisorio. Entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio.
3.2 – Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002
Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura illustrata sopra.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.1.
3.3 – Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate
Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate dalle Sedi si potrà far luogo al versamento di quanto dovuto per l’accesso al regime di totale cumulabilità, anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.1.
I pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002 potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.2.
4 -
Iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 2, penultimo periodo e comma 4, penultimo periodo)
I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità effettuando il pagamento di una somma determinata con le modalità di cui al punto 3.1, anche successivamente al 17 marzo 2003, ma comunque entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.
I pensionati non in attività potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, con le modalità di cui al punto 3.2.
Qualora detti lavoratori abbiano diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 è considerato come base di calcolo l’importo lordo della pensione alla decorrenza originaria.
Si tratta sostanzialmente dei lavoratori che hanno maturato entro il 30 novembre 2002 i requisiti per il pensionamento di anzianità – ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato – hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data ed hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002, per effetto delle c.d. "finestre".
5 – Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3)
L’articolo 44, comma 3, stabilisce che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore.
Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.
La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 3)".
La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2 (vedi punto 3).
Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.
Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento.
La norma consente ai titolari di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia, di pensione o assegno di invalidità, di pensione ai superstiti, di trattamenti anticipati, che hanno prodotto redditi da lavoro dipendente o autonomo sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno comunicato al datore di lavoro lo stato di pensionato o all’INPS i redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo, di regolarizzare la propria posizione per i periodi fino al 31 marzo 2003.
A tal fine deve essere presentata apposita domanda (allegato 2) alla Sede INPS che ha in carico la pensione ed effettuato il pagamento di una somma da versare una tantum. Se viene effettuato il versamento non trovano applicazione le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni.
Si ricorda che l’articolo 40 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 prevede per i pensionati sottoposti al divieto di cumulo totale o parziale che si occupano quali lavoratori dipendenti
una sanzione a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro il suo stato di pensionato;
una sanzione a carico dell’azienda che non effettua la trattenuta nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati.
Considerata tale normativa la sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, si può applicare alla sola situazione del lavoratore che ha omesso la dichiarazione, mentre non è applicabile per le inadempienze riconducibili a comportamenti aziendali.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, la sanatoria opera per le trattenute previste dalla normativa di volta in volta vigente nonché per le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che:
"…fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore".
Inoltre, l’interessato che abbia regolarizzato la sua situazione pregressa e continui a prestare attività lavorativa, può accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando, anche, l’importo una tantum calcolato secondo le modalità indicate al punto 3. In tal caso l’interessato ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.
5.1 – Controlli (articolo 44, comma 5)
Il comma 5 prevede che a partire dal 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6 – Modalità operative. Primi adempimenti
6.1 – Versamento per accedere al regime di totale cumulabilità
Ai pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 ancora soggetti al divieto di cumulo per i quali quindi risulta ancora indicata, a partire da gennaio 2003, una trattenuta per quota incumulabile con il lavoro autonomo o dipendente, sul Mod. ObisM dell’anno 2003 è riportato un apposito riquadro nel quale si indica che le nuove disposizioni contenute nell’articolo 44 della legge n. 289/2002 prevedono la possibilità di effettuare un versamento una tantum, entro il 17 marzo 2003, per accedere al regime di totale cumulabilità.
A tali pensionati verrà inviata, nel corso del mese di febbraio 2003, un’apposita comunicazione (allegato 3) per informarli di quanto previsto dall’articolo 44.
La comunicazione riporterà l’importo del versamento che i pensionati in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 devono effettuare entro il 17 marzo 2003 per accedere al regime di totale cumulabilità.
A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647 di cui al punto 3.1.
Gli interessati, entro il 17 marzo 2003, potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.
I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, in caso di rioccupazione potranno rivolgersi alla Sede che gestisce la loro pensione ai fini della quantificazione dell’importo da versare, sempre utilizzando, per il versamento, l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647.
6.2 -
Versamento per la regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo
I pensionati interessati alla sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, dovranno presentare apposita richiesta di regolarizzazione alla Sede INPS alla quale è in carico la propria pensione.
Le Sedi, utilizzando il foglio Excel di cui al punto 7, determineranno l’importo del versamento e lo comunicheranno agli interessati affinché gli stessi possano effettuare il versamento entro il 17 marzo 2003.
Entro il 17 marzo 2003, gli interessati potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.
Per il versamento dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390761 di cui al punto 5.
Le modalità per il rimborso delle trattenute eventualmente effettuate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 saranno oggetto di successive istruzioni.
7 – Foglio di calcolo
In allegato 4 si riporta un foglio EXCEL che consente di determinare gli importi dovuti ai sensi, rispettivamente, del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 44.
Per determinare quanto dovuto per l’applicazione del comma 2 devono essere acquisiti l’importo mensile della pensione di gennaio 2003, la decorrenza della pensione, la data di nascita del pensionato, il numero di settimane di contribuzione alla decorrenza della pensione (utilizzando il valore più favorevole tra il numero delle settimane utile per il diritto a quello utile per la misura) e il numero di settimane di contribuzione utilizzate al gennaio 2003 (per verificare l’eventuale raggiungimento dei 40 anni di contributi).
Per determinare quanto dovuto per l’applicazione del comma 3 devono essere acquisiti l’importo mensile della pensione di gennaio 2003 e il numero delle annualità da sanare, tenendo presente che la frazione di anno vale un anno.
Le Sedi potranno utilizzare il foglio EXCEL, da caricare sui PC degli operatori interessati, per fornire informazioni ai pensionati.
****
In allegato 5 si riportano alcuni esempi sulle modalità di determinazione delle somme da versare, sia per quanto previsto dal comma 2 che dal comma 3.
In considerazione delle novità contenute nell’articolo 44 della legge n.289 e della scadenza prevista per il 17 marzo 2003, si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato 1
Legge 27 dicembre 2002, n.289
Articolo 44
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino. Se l’importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall’ente previdenziale di appartenenza. L’interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l’aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Allegato 2
Data,
Alla Sede INPS
di …………………………..
Domanda di regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, comma 3).
Il sottoscritto_______________________________________________, nato il _______________
a______________________________________, codice fiscale ____________________________
residente a ________________________ Via___________________________________________
titolare della pensione categoria ______________numero di certificato_______________________
in carico alla Sede INPS di____________________________
CHIEDE di regolarizzare i sottoindicati periodi per i quali ha prodotto redditi soggetti al divieto di cumulo totale o parziale senza ottemperare agli adempimenti previsti per i pensionati lavoratori.
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver prestato attività lavorativa per:
periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore dipendente
periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore dipendente
periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore dipendente
periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore autonomo
periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore autonomo
Firma del pensionato__________________
Allegato 3
INPS
Sede di ……….
Pensione ……………….
Data, ……………………………..
Al Sig. …………………….
…………………………….
…………………………….
Gentile Signore/a
Le scriviamo per informarla su cosa stabilisce la nuova legge per quanto riguarda il cumulo tra pensione e attività lavorativa.
La prego quindi di leggere questa lettera con attenzione nel caso in cui lei sia un pensionato/a che lavora o che abbia intenzione di lavorare oppure che abbia lavorato nel passato pur percependo la pensione.
Nel primo paragrafo troverà riassunte le opportunità che la legge offre; nel secondo sono elencati i criteri con i quali vengono calcolate le somme che si dovranno eventualmente pagare; nel terzo è indicata la somma che lei dovrebbe versare all’INPS per ottenere la cumulabilità nonché tutte le modalità di pagamento. Nel quarto paragrafo sono invece riportate le informazioni sulla sanatoria per i pensionati che avendo lavorato nel passato non lo hanno dichiarato.
Cumulo tra pensione e attività lavorativa: cosa dice la legge
La legge n.289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) stabilisce che dal 1° gennaio 2003 i titolari di pensione di anzianità che al momento del pensionamento avevano almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione possano cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (articolo 44, comma 1). Quindi, se lei è andato/a in pensione con questi requisiti e lavora o lavorerà, avrà diritto, dal 1° gennaio 2003, alla totale cumulabilità tra pensione e reddito senza dover pagare alcuna somma.
Anche a coloro che non avevano all’atto del pensionamento i 58 anni di età e i 37 anni di contribuzione (articolo 44, comma 2), la legge dà la possibilità di ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi, a condizione che versino all’Inps una somma di denaro, calcolata secondo particolari criteri.
Come si calcola
A partire dal 1° gennaio 2003 si può avere diritto alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro versando un importo pari al 30% della pensione lorda del mese di gennaio 2003, diminuita di 402,12 euro (l’importo cioè del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti), moltiplicato per il numero che risulta sottraendo da 95 (la somma cioè di 58 + 37) la somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica che il pensionato/a possedeva al momento della pensione.
L’importo da pagare non può essere comunque inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003 né superiore a tre volte l’importo di tale pensione.
Quanto e come pagare
Per facilitarla, abbiamo provveduto a calcolare la somma che lei dovrà versare qualora lavori e sia interessato ad ottenere la piena cumulabilità della sua pensione con i redditi da lavoro.
Entro il 17 marzo 2003 dovrà versare un importo pari a……euro, utilizzando l’allegato bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)", sul quale è barrata la casella "Totale".
Se preferisce pagare a rate, dovrà versare, sempre entro il 17 marzo 2003, il 30% dell’importo dovuto pari a ……euro. Il resto della cifra, diviso in cinque rate trimestrali alle quali saranno applicati interessi pari al tasso legale (3%), l’INPS lo tratterrà direttamente dalla sua pensione.
Anche per questo primo versamento dovrà utilizzare il bollettino allegato, sul quale è barrata la casella "30%".
Qui di seguito le indichiamo anche gli importi delle successive rate:
Prima rata, che sarà trattenuta
il 1° luglio 2003
pari a euro…….., di cui …….euro per interessi legali;
Seconda rata, che sarà trattenuta
il 1° ottobre 2003
pari a euro………., di cui …….euro per interessi legali
Terza rata, che sarà trattenuta
il 1° gennaio 2004
pari a euro………., di cui …….euro per interessi legali
Quarta rata, che sarà trattenuta
il 1° aprile 2004
pari a euro………., di cui …….euro per interessi legali
Quinta rata, che sarà trattenuta il
il 1° luglio 2004
pari a euro………., di cui …….euro per interessi legali
Le ricordiamo che per calcolare la cifra totale da pagare siamo partiti dall’importo lordo della sua pensione di gennaio 2003, pari a …… euro, e dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età che lei aveva al momento del pensionamento, pari a…....
Se l’importo della sua pensione di gennaio 2003 subirà dei cambiamenti, procederemo ad eventuali conguagli.
Se lei è un pensionato che ha iniziato a lavorare dopo il 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 4 della legge) può effettuare il versamento anche dopo il 17 marzo 2003, ma comunque entro tre mesi dall’inizio della sua attività lavorativa. In tal caso la base di calcolo è costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda percepita prima dell’inizio dell’attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% degli importi determinati con le modalità indicate nel secondo paragrafo di questa lettera.
Sanatoria per i pensionati che hanno lavorato senza averlo dichiarato
I pensionati che hanno avuto redditi da lavoro dipendente o autonomo, sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti di legge (la comunicazione dello stato di pensionato al datore di lavoro in caso di lavoro dipendente, la comunicazione all’INPS dei redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo), possono regolarizzare definitivamente la loro situazione.
Quanto pagare
Chi vorrà fruire della sanatoria dovrà versare un importo pari al 70% della pensione lorda del mese di gennaio 2003, moltiplicato per la somma degli anni nei quali è stato inadempiente.
Ricordiamo che i periodi inferiori all’anno sono comunque considerati come un anno intero e che la somma da versare non potrà essere superiore a quattro volte la pensione di gennaio 2003.
Se il pensionato usufruirà della sanatoria non saranno applicate né trattenute, né sanzioni, né penalità.
Come fare
Qualora lei sia interessato alla sanatoria dovrà presentare apposita domanda alla Sede INPS che ha in gestione la sua pensione ed effettuare, entro il 17 marzo 2003, il versamento di quanto dovuto.
Se preferisce pagare a rate, dovrà versare, sempre entro il 17 marzo 2003, il 30% dell’importo dovuto. Il resto della cifra, diviso in cinque rate trimestrali alle quali saranno applicati interessi pari al tasso legale (3%), l’INPS lo tratterrà direttamente dalla sua pensione.
Per il versamento dovrà utilizzare l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 3)".
Per il calcolo della somma da versare potrà rivolgersi a questa Sede.
Controlli
A partire dal 1° aprile 2003 gli enti previdenziali e l’anagrafe tributaria procederanno all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti dei pensionati che non hanno regolarizzato la propria posizione.
***
Se avesse bisogno di ulteriori informazioni può rivolgersi ai nostri uffici o telefonare a INPS INFORMA al numero 16464. Un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello
Allegato 5
Esempio n. 1
Pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2000, liquidata con 1870 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 1430,23 euro.
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 2000.04.01
data di nascita 1945.07.12
differenza 54a 8m 18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715….
che arrotondato al primo decimale diventa 54,7
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1870 settimane = 35,961…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36
si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 36 = 90,7 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 91
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 91 = 4
L’importo da versare si determina moltiplicando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore 4.
1430,23 – 402,12 = 1.028,11
30% di 1.028,11 = 308,43
moltiplicando tale valore per 4 si ottiene l’importo da pagare pari a 4 per 308,43 = 1233,72 euro
Deve essere inoltre verificato che tale valore non sia minore del 20% dell’importo della pensione di gennaio 2003 (limite 286,05) né superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (limite 4.290,69). Nella situazione in esame l’importo determinato rientra nei limiti previsti.
Il pensionato può
versare l’intero importo di euro 1233,72, entro il 17 marzo 2003
versare il 30% dell’importo dovuto, pari a euro 370,12, entro il 17 marzo 2003 e avere trattenute sulla pensione 5 rate trimestrali di euro 172,72 aumentate ognuna degli interessi del 3%, il 1° luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio 2004.
Esempio n. 2
Pensionato nato il 12 luglio 1940, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2000, liquidata con 1905 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 800,45 euro.
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 2000.04.01
data di nascita 1940.07.12
differenza 59a 8m 18 g pari a 59 + 0,666 + 0,049 = 59,715….
che arrotondato al primo decimale diventa 59,7
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1905 settimane = 36,634…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36,6
si sommano gli anni e la contribuzione 59,7 + 36,6 = 96,3 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 96
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 96 = - 1
La differenza è negativa. La norma prevede che l’importo da versare non sia minore del 20% dell’importo della pensione di gennaio 2003
Il pensionato dovrà versare 160,09 euro pari al 20% di 800,45 euro.
Esempio n. 3
Pensionato nato il 12 luglio 1947, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2002, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 4000,23 euro.
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 2002.04.01
data di nascita 1947.07.12
differenza 54a 8m 18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715….
che arrotondato al primo decimale diventa 54,7
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35
si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 35 = 89,7 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 90
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 90 = 5
L’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato
4.000,23 – 402,12 = 3.598,11
30% di 3.598,11 = 1.079,43
moltiplicando tale valore per 5 si ottiene l’importo da pagare pari a 5.397,15 euro
L’importo rientra nei limiti previsti.
Esempio n. 4
Pensionato nato il 12 luglio 1951, titolare di prepensionamento con decorrenza 1° aprile 1999, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 8000,23 euro.
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 1999.04.01
data di nascita 1951.07.12
differenza 47a 8m 18 g pari a 51 + 0,666 + 0,049 = 47,715….
che arrotondato al primo decimale è uguale a diventa 47,7
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35
si sommano gli anni e la contribuzione 47,7 + 35 = 82,7 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 85
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 83 = 12
l’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato
8.000,23 – 402,12 = 7.598,11
30% di 7.598,11 = 2.279,43
moltiplicando tale valore per 12 si ottiene l’importo da pagare pari a euro 27.353,16
L’importo da versare risulta superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (pari a 24.000,69). Il pensionato dovrà pertanto versare 24.000,69.