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Messaggio 15738 del 2 ottobre 2013
Oggetto: Istruzioni operative: circolare n 120/2013 - Nuova disciplina sul Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dellfart. 1, commi da 239 a 246, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
Premessa
L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge), un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29.
Tale disciplina è stata illustrata con circolare dell’Istituto n. 120 del 6 agosto 2013.
1. Applicabilità della norma ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti.
L’art. 1, comma 239, della citata legge n. 228 individua in via esclusiva i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo che, come peraltro esposto nella sopra menzionata circolare n. 120, punto 2, estende tale disciplina alle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori Spettacolo ed al Fondo Sportivi Professionisti (Gestione ex-ENPALS), ferme restando le disposizioni vigenti di cui all’art. 16 del DPR 31/12/1971 n. 1420. Pertanto, anche ai lavoratori iscritti ai fondi della gestione ex-ENPALS si applicano le condizioni di accesso nonché le modalità operative di acquisizione e di definizione delle istanze concernenti la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti.
Tale facoltà è finalizzata a consentire, ai predetti lavoratori, il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero ai trattamenti di inabilità(1) ed ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Istruttoria delle istanze di cumulo presentate dai lavoratori presso il Polo Specialistico Previdenza PALS. Modalità di presentazione e tipologia delle istanze.
La citata circolare n. 120 espone, dal punto 2 al punto 18, i criteri e le modalità di accesso alla nuova disciplina del cumulo dei periodi assicurativi. Tali criteri si applicano anche ai lavoratori iscritti alla gestione ex-ENPALS.
Come suesposto, i lavoratori appartenenti al Fondo lavoratori spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti, iscritti anche ad ulteriori forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi od alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con l’esclusione delle Casse libero-professionali, possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero ai trattamenti di inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione purché non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni presso cui sono iscritti e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento di pensione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29 nonché della convenzione INPS-ex ENPALS di cui all’art. 16 del DPR 31/12/1971 n. 1420.
Proprio le norme appena menzionate ed in particolare, la convenzione INPS-ex ENPALS di cui all’art. 16 del DPR 31.12.71 n. 1420, riguardo la nuova disciplina sul cumulo, impongono alcune necessarie osservazioni.
In particolare, si fa riferimento alle istanze di pensionamento di vecchiaia, di inabilità, di superstiti di assicurato, presentate al Polo Previdenza PALS da soggetti che risultino assicurati, oltre che al Fondo lavoratori spettacolo ed al Fondo sportivi professionisti, anche presso il FPLD-INPS ed una gestione previdenziale speciale dell’Istituto (artigiani o commercianti).
Nello specifico, i predetti lavoratori hanno facoltà di optare per la liquidazione di tali prestazioni secondo una delle seguenti modalità:
a) pensione di vecchiaia, d’inabilità(1), di superstite di assicurato secondo il regime vigente nell’assicurazione generale obbligatoria con il sistema di calcolo misto (per gli assicurati con anzianità contributiva al 31.12.1995) o contributivo (per gli assicurati con anzianità contributiva dal 01.01.1996), con la possibilità di “totalizzare” gratuitamente solo la contribuzione del FPLD-INPS ai sensi dell’art. 16 del DPR 31.12.1971 n. 1420.
Il diritto a tali trattamenti pensionistici può essere perfezionato anche a seguito di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi accreditati presso altre gestioni previdenziali in applicazione della legge n. 29 del 07.02.1979 o di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso le casse libero-professionali ai sensi della legge n. 45 del 05.03.1990.
Occorre tenere presente che qualora il lavoratore si avvalga della facoltà di accedere al pensionamento secondo tale regime potrà richiedere la liquidazione dei trattamenti di pensione previsti dal Fondo lavoratori spettacolo e dal Fondo sportivi professionisti.
L’istanza presentata dall’assicurato secondo tale modalità ed accolta dagli uffici preclude al medesimo la possibilità di accesso alla prestazione sia in regime di totalizzazione che in regime di cumulo, salvo nei casi previsti al punto 6 della circolare n. 120/2013;
Si specifica, infine, in via residuale, che nei casi di contribuzione mista (ex-ENPALS, obbligatoria INPS ed autonoma artigiani/commercianti INPS o derivante dalla gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni INPS) si deve fare riferimento al contenuto dei messaggi INPS n. 36579 del 28.04.1994, n. 37294 del 10.11.2005, n. 14371 del 01.06.2007 nonché, per quanto concerne la gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni INPS, a quanto sancito dall’art. 4 ter della legge 17.03.1993 n.63 di conversione del decreto legge 15.01.1993 n. 6.
b) pensione di vecchiaia, d’inabilità(1), di superstite di assicurato in regime di totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42 del 02.02.2006. La richiesta di totalizzazione non può essere richiesta nei casi in cui l’assicurato sia:
• già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
• abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.
L’istituto della totalizzazione non prevede l’applicazione della convenzione INPS-ENPALS statuita con l’art. 16 del DPR 31.12.1971 n. 1420.
L’importo del trattamento è determinato in “pro–quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare utili ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.
La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo e non è integrabile al trattamento minimo.
Nell’ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto ad una pensione autonoma, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione, vale a dire con il medesimo sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico nella sola gestione in cui era stato maturato il relativo diritto.
Pertanto se i requisiti per la pensione in totalizzazione sono perfezionati nel 2012 l’importo del “pro-rata” potrà essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto ove siano stati perfezionati i requisiti previsti dalla legge n. 214 /2011.
Il rinvio generico ai requisiti della legge 214/214 potrebbe far ritenere che chi accede alla totalizzazione può accedere alle prestazioni (pensione di vecchiaia e anticipata) in base ai requisiti di cui alla Riforma Fornero: Con circ. n. 35 al punto 10 è stato precisato quanto segue.
“Per coloro che accedono alla pensione in regime di totalizzazione la legge n. 214 del 2011 ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l’accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006”.
Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita nonché, per coloro che accedono alla pensione di anzianità in detto regime in presenza di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, il posticipo delle decorrenze (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – msg. 20600 del 2013).
L’istanza presentata dall’assicurato in regime di totalizzazione ed accolta dagli uffici preclude al medesimo la possibilità di accesso alla prestazione in regime generale nonché in regime di cumulo dei periodi assicurativi;
c) pensione di vecchiaia, d’inabilità(1), di superstite di assicurato in regime di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti. Detta facoltà, come già ribadito più volte, può essere esercitata esclusivamente dai soggetti come individuati nell’art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 24.12.2012, con l’esclusione delle casse libero-professionali, a condizione che i richiedenti non siano:
• già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni previdenziali presso cui risultano iscritti;
• non abbiano maturato il diritto in via autonoma ad un trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni previdenziali oggetto del regime di cumulo in argomento.
L’istituto del cumulo esclude l’applicazione della convenzione INPS-ENPALS di cui all’art. 16 del DPR 31.12.1971 n. 1420 ed è incompatibile con la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 07.02.1979 n. 29.
Come per la totalizzazione il calcolo dell’importo è determinato “pro-quota” da ognuna delle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Il sistema di calcolo del trattamento di pensione in regime di cumulo, secondo quanto previsto dal comma 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, viene determinato sulla base delle anzianità contributive complessivamente maturate dall’assicurato nelle diverse gestioni previdenziali alla data del 31.12.1995. Pertanto potrà essere misto, nel caso in cui il richiedente sia in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995; contributivo con anzianità contributiva dal 01.01.1996.
Al punto 3 della circ. n. 120 è precisato che :”L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
I trattamenti pensionistici di vecchiaia ed ai superstiti di assicurato in regime di cumulo non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2013.
E’ il caso di precisare che, il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo, si perfeziona esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, ove ricorrano tutte le condizioni citate in premessa. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 241 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il diritto a tale prestazione si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Per il trattamento d’inabilità in regime di cumulo si rimanda a specifiche istruzioni operative che saranno fornite con nuovo messaggio.
Il pagamento dei trattamenti pensionistici, come per i trattamenti in regime di totalizzazione, è effettuato dall’INPS che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.
L’onere del trattamento è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Ai trattamenti pensionistici in regime di cumulo si applicano i seguenti istituti:
la perequazione automatica, ossia gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della prestazione sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate;
• il trattamento minimo, in presenza delle condizioni reddituali di legge, è riconosciuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive integrazioni e modificazioni, applicabile sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni sostitutive ed esclusive;
• la somma aggiuntiva (quattordicesima) ai sensi dell’art. 5 commi da 1 a 4 della legge n. 127/2007;
• la maggiorazione sociale, è riconosciuta in presenza delle condizioni reddituali di legge previste dall’articolo 1, della legge n. 544 del 1988, sono inoltre riconosciute le maggiorazioni sociali previste dall’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come interpretato dall’articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici;
• i trattamenti di famiglia (assegno per il nucleo familiare), ove ricorrano i prescritti requisiti, deve essere riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare;
nella circolare n. 120 del 2013 per quanto riguarda l’ANF è stato precisato: “Qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato, ove ricorrano i prescritti requisiti, deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare”.
I contributi accreditati, successivamente alla titolarità della pensione in regime di cumulo danno luogo alla liquidazione del supplemento.
Tale supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo di cui al comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta ad una Gestione dell’AGO (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri) e/o alla Gestione separata ha diritto alla pensione supplementare in base alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, qualora in dette Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione.
La facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità in quanto il comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, si precisa che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228/2012, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
La facoltà di cumulo è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è alla presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.
I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice. Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza. La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.
IL DIRETTORE CENTRALE
GABRIELE USELLI
(1). Per la pensione d’inabilità in regime di cumulo si rimanda a successive specifiche istruzioni operative.