Eureka Previdenza

Circolare 157 del 16 luglio 1984

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita'.
         1) Lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
         2) Lavoratori agricoli a tempo determinato.
         3) Lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi a validita'
            prorogata.
         4) Questioni varie.
     Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 146 (allegato
1), del 15 giugno 1984, ha fornito criteri interpretativi concernenti
l'art. 5, 6 comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1) (vds. successivo
par. 2).
     Il predetto articolo dispone che "I lavoratori agricoli a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli  elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.
83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno
alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate
corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno
precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i
limiti di durata massima prevista in materia".
     In precedenza il penultimo comma dell'art. 14 del decreto legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54 (2), aveva introdotto, tra l'altro, innovazioni in
materia di contributi e di prestazioni relativi "ai lavoratori agricoli a
tempo indeterminato".
     Consegue che, nell'ambito dell'assicurazione  obbligatoria  di
malattia  e di maternita' concernente i lavoratori in questione con
qualifica di operai, assume rilievo, in luogo della classificazione per
categoria - salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed
assimilati, compartecipanti e piccoli coloni  -  esclusivamente  la
distinzione tra lavoratori agricoli a tempo indeterminato - fra questi
vanno compresi i salariati fissi con contratto annuale ed i lavoratori
assunti  con  rapporto  di lavoro senza prefissione del termine - e
lavoratori agricoli a  tempo  determinato  -  fra  questi  sono  da
ricomprendere i salariati fissi con contratto inferiore all'anno, i
braccianti fissi ed obbligati (con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato),  i  giornalieri di campagna (braccianti, avventizi ed
assimilati), nonche' i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni (3).
     In relazione a quanto precede si e' ritenuto opportuno fornire
precisazioni e chiarimenti riferiti all'intera categoria dei lavoratori
agricoli con qualifica di operai.
1) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
     La normativa contenuta nel penultimo comma dell'art. 14 della legge
n.  54/1982  e  nelle  relative disposizioni di attuazione (decreto
interministeriale 2 giugno 1982) ha,  tra  l'altro,  modificato  la
precedente disciplina del contenuto del rapporto di assicurazione dei
lavoratori agricoli a tempo indeterminato: con circolare n. 19002 R.C.V.
- n. 53594 A.G.O. - n. 11405 O./132 del 9 luglio 1983 - paragrafo 1, pag.
4 (4) - e' stato, tra l'altro, precisato che "l'iscrizione degli operai
agricoli a tempo indeterminato negli elenchi nominativi secondo le nuove
modalita' indicate dal Ministero del Lavoro viene ad  assumere,  in
particolare, la funzione di mezzo di riscontro per verificare in modo
sistematico che i datori di lavoro ottemperino puntualmente all'obbligo
delle denunce contributive".
     Considerato che il riconoscimento del diritto alle prestazioni
economiche di malattia e di maternita' e' subordinato, per i lavoratori
in questione, esclusivamente all'esplicazione dell'attivita' lavorativa,
si confermano le istruzioni impartite con circolare n. 134391 A.G.O. n.
12959 O. - n. 19001 R.C.V./168 DEL 23 LUGLIO 1982 (5), secondo cui "Di
massima  .....  si  applicano  i medesimi principi stabiliti per la
liquidazione dell'indennita' per i lavoratori dell'industria", a tempo
indeterminato (6).
     Trovano, del pari, applicazione i predetti criteri per gli eventi di
malattia e di maternita' che hanno avuto inizio successivamente alla
eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (7).
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
2.1. Generalita'
     Il  Consiglio di Amministrazione ha fornito, come precisato in
premessa, relativamente ai lavoratori agricoli a tempo determinato, i
criteri da applicare in ordine alle condizioni di riconoscimento del
diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche'
in  ordine  alla  determinazione del periodo massimo indennizzabile
nell'ipotesi di primo anno lavorativo.
2.2 Riconoscimento del diritto: requisito minimo di iscrizione
     Ai lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi
nominativi di cui all'art. 7, n. 5, della legge n. 83/1970 (8), compete
il diritto all'indennita' giornaliera di malattia in misura intera per
gli  eventi morbosi insorti nell'anno solare successivo a quello di
riferimento, a condizione che il numero delle giornate di iscrizione sia
pari, almeno, a 51 (9).
     Il requisito minimo di iscrizione (51 giornate), necessario ai fini
del riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche in questione,
si consegue solamente in base al lavoro agricolo a tempo determinato
(10): e' escluso, quindi, il cumulo di tali giornate con quelle di lavoro
eventualmente prestate nel settore agricolo a tempo indeterminato e/o nei
settori extra agricoli.
     Il predetto requisito occupazionale deve  intendersi,  invece,
verificato,  qualora,  dalla  rilevazione  effettuata sugli elenchi
anagrafici, Mod. 20/AGR.M, risulti eseguita l'integrazione delle giornate
di avventiziato con le giornate riscattate a norma dell'art. 8, 2 comma,
della legge 12 marzo 1968, n. 334, secondo cui "i lavoratori agricoli che
siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per
meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attivita' di coltivatore
diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia
inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per
l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino
alla concorrenza di 51 giornate annue" (11).
     Qualora gli elenchi nominativi suppletivi comprendano iscrizioni di
lavoratori  che,  per  qualsiasi  ragione,  non siano stati inclusi
nell'elenco principale dell'anno di riferimento, per gli eventi protetti
insorti nell'anno solare successivo a quest'ultimo si deve dar luogo alla
corresponsione delle relative prestazioni  economiche,  sempreche',
ovviamente, ricorra il requisito occupazionale minimo (12).
     Qualora, invece, gli  elenchi  suppletivi  suddetti  riportino
cancellazioni,  si dovra' procedere all'azione di ripetizione delle
prestazioni eventualmente erogate (13).
     Qualora nell'anno solare precedente quello di insorgenza dell'evento
morboso non risulti l'iscrizione negli elenchi di rilevamento ovvero
risulti un'iscrizione per un numero inferiore a 51 giornate (14), al
lavoratore agricolo a tempo determinato  compete  il  diritto  alle
correlative prestazioni economiche per gli eventi morbosi insorti dalla
data di rilascio del certificato di urgenza di cui all'art.  4  del
D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (15), attestante il compimento di almeno
51 giornate nel predetto anno di insorgenza.
     Se la data di rilascio del menzionato certificato e' anteriore
all'effettivo raggiungimento delle 51  giornate,  il  diritto  alle
prestazioni  economiche in questione compete per gli eventi morbosi
insorti successivamente al raggiungimento delle 51 giornate.
     I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni vengono iscritti
negli elenchi di rilevamento in base al numero medio presunto delle
giornate di occupazione, determinato con il criterio dell'ettaro  -
coltura (16): non, quindi, in base alle giornate di effettivo lavoro.
Qualora, pertanto, risultino - dal predetto certificato di urgenza di cui
all'art. 4 del D. Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 - accreditate almeno 51
giornate lavorative, il diritto all'indennita' e' riconosciuto per gli
eventi morbosi insorti dal giorno successivo al termine di un periodo
lavorativo pari a 51 giornate: periodo che si computa dalla data di
inizio dell'attivita' riportata nel certificato medesimo (17). Qualora
tale data non risulti, dovra' essere acquisita presso la competente
Commissione locale la data di presentazione della domanda di iscrizione
negli elenchi nominativi dei lavoratori in questione.
     I lavoratori agricoli a tempo determinato aventi  titolo  alla
integrazione delle giornate di avventiziato ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 334/1968 sono ammessi a fruire del trattamento economico di
malattia, previa dimostrazione di aver provveduto al versamento dei
contributi integrativi, ferma restando la presentazione del menzionato
certificato di urgenza (18).
     L'art. 15, 3 comma, della legge n. 1204/1971, dispone  che  le
prestazioni  economiche di maternita' per astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro "sono corrisposte con gli stessi criteri previsti
per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie": per effetto del rinvio operato dal menzionato comma
i criteri sopra delineati trovano applicazione anche per le predette
prestazioni economiche.
     Nei casi di prima iscrizione (vds. nota 14) l'estensione dei criteri
in questione e' limitata al requisito lavorativo delle 51 giornate: il
perfezionamento del predetto requisito deve verificarsi precedentemente
l'inizio dell'astensione obbligatoria.
     Ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento economico di
maternita' si prescinde, invece, dalla data di rilascio del certificato
di iscrizione d'urgenza: la predetta data puo' anche essere successiva a
quella di inizio dell'astensione obbligatoria (19).
     Sono   da   ritenersi,  peraltro,  irrilevanti,  ai  fini  del
perfezionamento del requisito lavorativo di interesse, le  giornate
lavorative svolte durante il predetto periodo di astensione obbligatoria.
2.3 Conservazione ed estinzione del diritto
     Il  2  comma  dell'art. 5 del D.L. n. 463/1983 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 638/1983 dispone che "Non possano essere
corrisposti trattamenti economici e indennita' economiche per malattia
per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato".
     L'iscrizione negli elenchi nominativi riferiti ad un determinato
anno solare (es. 1984) produce, come detto, effetti nell'anno solare
successivo (nell'es. 1985): pertanto, qualora il requisito lavorativo non
risulti perfezionato nel predetto anno solare (1985) la corresponsione
delle prestazioni economiche di malattia  deve  cessare  il  giorno
successivo al termine finale dell'anno solare di interesse (1 gennaio
1986).
     Parimenti non deve essere riconosciuto il diritto all'indennita' di
malattia per gli eventi morbosi insorti nel periodo successivo alla data
di  cessazione  della  efficacia dell'iscrizione (nella fattispecie
ipotizzata sopra, dal 1 gennaio  1986):  l'evento  morboso  insorto
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine non e',
infatti, indennizzabile ai sensi del predetto 2 comma.
     Il diritto all'indennita' di maternita' per astensione obbligatoria
dal lavoro permane, invece, nei casi di  cessazione  dell'efficacia
dell'iscrizione intervenuta nel corso del predetto periodo a prescindere
dall'eventuale perfezionamento nell'anno di interesse (nell'es. 1985) del
requisito lavorativo: il diritto in questione compete, del pari, per i
periodi di astensione obbligatoria che hanno avuto inizio entro 60 giorni
dalla data di cessazione della efficacia dell'iscrizione negli elenchi di
rilevamento - art. 17, legge n. 1204/1971 - .
     Il diritto all'indennita' di maternita' per astensione facoltativa
compete, invece, qualora all'inizio e durante il periodo della predetta
astensione permanga l'efficacia dell'iscrizione; trovano, pertanto,
applicazione, ai fini della conservazione e del riconoscimento o meno del
diritto alla predetta indennita', i criteri sopra delineati in materia di
prestazioni economiche di malattia (20).
2.4 Periodo massimo indennizzabile
     Il periodo massimo indennizzabile per gli eventi morbosi insorti
nell'anno solare di efficacia dell'iscrizione, ai fini del riconoscimento
del diritto alle prestazioni economiche di malattia, e' correlato al
numero delle giornate risultante dagli elenchi di rilevamento, fatto
salvo, in ogni caso, il limite massimo complessivo indennizzabile annuo
di 180 giorni (21).
     Qualora negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno  solare
precedente  quello di insorgenza dell'evento morboso non risulti la
iscrizione per almeno 51 giornate (vds. nota 14), il periodo massimo
indennizzabile e' pari, in presenza dei requisiti di cui al precedente
punto 2.2, a 30 giorni nell'anno solare (22): fatto salvo, in ogni caso,
il limite massimo complessivo indennizzabile annuo di 180 giorni (23).
     Ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile sono
comprese, come noto, anche le giornate per le quali l'indennita' non e'
stata corrisposta (giorni di assenze, festivita', etc.) (24).
     L'8  comma  dell'art.  5  del D.L. n. 463/1983 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 638/1983 dispone: "Ai fini del presente
articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione
guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per  gravidanza  e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro".
     Considerato, peraltro, che, ai sensi del 6 comma del menzionato art.
5, la determinazione del periodo massimo indennizzabile e' correlata al
numero delle giornate di iscrizione negli elenchi di rilevamento relativi
ai  lavoratori  agricoli a tempo determinato, si cumulano con dette
giornate esclusivamente i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro
indennizzati  in  forza  del  rapporto  di  lavoro agricolo a tempo
determinato.
     Qualora il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio in un
anno solare e si protragga nell'anno solare successivo, le giornate di
interesse devono essere attribuite, ai fini del cumulo con le giornate di
iscrizione, ai rispettivi anni solari (25).
     Nel caso di malattia "a cavaliere" - cioe' di malattia insorta nel
corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell'anno
solare successivo - le giornate di malattia devono essere attribuite  -
ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile - ai rispettivi
anni solari.
     Devono essere escluse dall'indennita' le eventuali giornate della
malattia  a  cavaliere  -  incluse nell'anno solare di insorgenza -
successive al raggiungimento del limite massimo indennizzabile.
     Le  giornate  di malattia a cavaliere cadenti nell'anno solare
successivo a  quello  di  insorgenza  devono  essere  indennizzate,
considerando la malattia come unico episodio morboso - a condizione che
anche nell'anno di insorgenza dell'evento  risulti  soddisfatto  il
requisito lavorativo (26) - e per il periodo massimo indennizzabile
rapportato al numero di giornate di iscrizione nonche' a quelle  da
cumulare (astensione obbligatoria per maternita') (27).
     Qualora l'elenco anagrafico riflettente la situazione lavorativa
dell'anno  precedente  sia  in corso di pubblicazione al momento di
insorgenza dell'evento morboso, la corresponsione della prestazione
economica di malattia e' subordinata alla dichiarazione rilasciata dalla
competente Sezione di collocamento, sulla parte di competenza del modello
IND. MAL.4, di cui si allega fac - simile (allegato 2) (28): del pari,
nel caso di malattia a cavaliere, la corresponsione dell'indennita'
relativa  alla  continuazione  dell'evento morboso nell'anno solare
successivo a quello di insorgenza e' subordinata al rilascio  della
predetta dichiarazione.
     La predetta procedura non trova attuazione per gli eventi morbosi
insorti nel 1 anno lavorativo, limitatamente all'ipotesi di rilascio del
certificato d'urgenza attestante l'avvenuto espletamento  delle  51
giornate: qualora il predetto certificato non attesti, alla data del
rilascio, l'espletamento stesso, la corresponsione dell'indennita' per
l'evento morboso insorto successivamente al perfezionamento del requisito
lavorativo in questione e' subordinata all'acquisizione  di  idonea
documentazione (attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.L. 3
febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, ovvero
dichiarazione sul Mod. IND.MAL.4). Qualora venga utilizzato a tal fine il
Mod. IND.MAL.4, le Sedi debbono preindicare sul  medesimo  la  data
precedente l'inizio dell'evento.
     Nell'anno successivo a quello di prima iscrizione, nelle more della
pubblicazione degli elenchi, e' utilizzabile l'eventuale certificazione
gia' prodotta dal lavoratore ai  fini  della  corresponsione  delle
prestazioni  economiche  di malattia per gli eventi morbosi insorti
nell'anno precedente.
     Le  Sedi dovranno, comunque, nelle fattispecie sopra delineate
verificare i dati occupazionali dichiarati con quelli risultanti dagli
elenchi anagrafici riferiti all'anno di cui trattasi.
     Ai fini della determinazione del periodo indennizzabile degli eventi
di maternita' continua a trovare applicazione la normativa di cui alla
legge n. 1204/1971: pertanto, si richiamano le istruzioni contenute nel
compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
- paragrafi 2 e 14 - .
     La corresponsione delle prestazioni economiche di maternita' e'
analoghe fattispecie di non ancora avvenuta pubblicazione degli elenchi,
della menzionata documentazione rilasciata dalla competente Sezione di
collocamento.
     E' ovvio che qualora l'astensione  obbligatoria  si  protragga
nell'anno successivo a quello di inizio, nessuna ulteriore documentazione
deve essere richiesta nell'anno di prosecuzione.
2.5 Eventi insorti nel corso del 1983
     Per gli eventi di malattia e di maternita' che hanno avuto inizio
nel  periodo 1 gennaio 1983 - 11 marzo 1983 trovano applicazione le
istruzioni di cui alla circolare n. 134395 A.G.O./199 del 17 settembre
1982 (29): pertanto, in ipotesi di inizio dell'attivita' lavorativa nel
settore agricolo, il riconoscimento del  diritto  alle  prestazioni
economiche e' subordinato al rilascio della certificazione d'urgenza
attestante  il  perfezionamento  del  requisito  lavorativo,  prima
dell'evento,  nell'anno  considerato; in ipotesi di lavoratore gia'
iscritto nell'anno precedente per almeno 51 giornate, il riconoscimento
e' subordinato al perfezionamento del predetto requisito entro il 1983 ed
al rilascio del Mod. IND.MAL.4 allegato alla predetta circolare.
     Il periodo massimo indennizzabile e' pari a 180 giorni per gli
eventi morbosi.
     Ai sensi del D.L. 11 marzo 1983, n. 59 ed ai successivi DD.LL. 11
maggio 1983, n. 176 e 11 luglio 1983, n. 317: "I lavoratori agricoli a
tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'art. 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per
un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta
iscrizione nell'anno precedente".
     La  legge  n. 638/1983, di conversione del D.L. n. 463/1983 ha
disposto che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione .... "
dei predetti decreti dell'11 marzo 1983, dell'11 maggio 1983 e dell'11
luglio 1983.
     Pertanto, per gli eventi di malattia e di maternita' che hanno avuto
inizio nel periodo di vigenza dei richiamati decreti legge (12 marzo 1983
- 11 settembre 1983), trovano applicazione, ai fini del riconoscimento
del diritto alle prestazioni economiche in questione, le istruzioni di
cui alla predetta circolare n. 134395 A.G.O./199 del 17 settembre 1982:
qualora trattasi di primo anno di diritto alle prestazioni, il periodo
massimo indennizzabile di malattia e' pari a 30 giorni,  sempreche'
l'iscrizione negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno precedente
(1982) sia inferiore o pari a 30; ove l'iscrizione sia superiore a 30, ma
inferiore a 51, il predetto periodo massimo e' pari al numero delle
giornate di iscrizione (30) - fatto salvo, ovviamente, il limite massimo
indennizzabile di 180 giorni - nei citati elenchi di rilevamento.
     Qualora l'iscrizione nell'anno precedente sia almeno pari a 51
giornate, il predetto periodo massimo indennizzabile corrisponde al
numero di giornate di iscrizione, da cumulare con eventuali periodi di
astensione obbligatoria indennizzati in virtu' del rapporto di lavoro
agricolo a tempo determinato nell'anno 1982.
     Considerato che nel predetto periodo (12 marzo - 11 settembre 1983)
il riconoscimento del diritto era subordinato al raggiungimento, in corso
d'anno, del requisito minimo lavorativo di 51 giornate, per le malattie
"a cavaliere" (1983 - 1984) non puo' verificarsi la fattispecie di cui al
precedente punto 2.3 (" ... Estinzione del diritto").
     Per gli eventi di malattia e di maternita' iniziati successivamente
all'11 settembre 1983 trovano applicazione i criteri di cui ai precedenti
punti 2.2 - 2.3, e 2.4: pertanto, per i predetti eventi, l'iscrizione per
almeno 51 giornate negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno 1982
costituisce titolo al riconoscimento del diritto  alle  correlative
prestazioni economiche.
     Per la durata dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa
si  richiamano,  per  quanto sopra esposto, le istruzioni di cui al
compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
- paragrafi 2 e 14 - .
2.6 Prestazioni economiche di malattia e di maternita' - Retribuzione
    media giornaliera
     La misura delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'
continua ad essere determinata sulla base della retribuzione fissata
secondo le modalita' di cui all'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
(art.  3, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457): trovano,
altresi' applicazione i criteri illustrati con circolare n.  134386
A.G.O./83 del 6 aprile 1982 (31).
     Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha provveduto ad
emanare i decreti previsti dall'art. 28 del predetto D.P.R. n. 488/1968,
con i quali sono state  determinate  le  nuove  retribuzioni  medie
giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato da valere per
l'anno 1984, ai fini, tra l'altro, del  calcolo  delle  prestazioni
economiche di malattia e di maternita' (allegato 3).
2.7 Attivita' lavorativa extra agricola a tempo indeterminato o
    determinato e attivita' lavorativa agricola a tempo indeterminato in
    costanza di iscrizione
     Considerato che l'iscrizione negli elenchi di rilevamento riferiti
ad un determinato anno costituisce titolo alle prestazioni di malattia e
di maternita' per l'anno successivo, qualora in quest'ultimo venga svolta
attivita'  lavorativa subordinata a tempo indeterminato nel settore
agricolo o extra agricolo, il diritto alle prestazioni in parola compete,
in ipotesi di inizio degli eventi in costanza del rapporto di lavoro
suddetto o nel corso della conseguente protezione assicurativa, sulla
base della relativa disciplina previdenziale.
     Pertanto, trovano applicazione i criteri di cui  al  compendio
allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, alla
circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 ed alla circolare n.
134391 A.G.O. - n. 12959 O. - n. 19001 R.C.V./168 del 23 luglio 1982.
     Il principio sopra delineato vale anche nell'ipotesi di svolgimento
dell'attivita'  lavorativa  extra  agricola a tempo determinato: si
richiamano, pertanto, le istruzioni contenute nella circolare n. 134407
A.G.O.  -  n.  12383 O. - n. 853 E.A.D./160 del 1 agosto 1983 (32).
Considerato, peraltro, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto
legge n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983
non e' indennizzabile l'evento morboso insorto successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro a termine, il diritto alla predetta
prestazione per le malattie iniziate dopo la cessazione del predetto
rapporto di lavoro e' riconosciuto sulla base della iscrizione negli
elenchi di rilevamento riferiti all'anno precedente, per il relativo
numero di giornate, salvo il massimo annuo complessivo di 180 giorni.
     Analoghi criteri trovano applicazione in ipotesi di primo anno
lavorativo a tempo determinato nel settore agricolo, tenendo presente il
periodo massimo indennizzabile a tale titolo.
3) LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEI CESSATI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA
     Con messaggio n. 18985 del 29 marzo 1984 (allegato 4) sono state
fornite istruzioni in ordine all'erogazione delle prestazioni economiche
di malattia e di maternita' ai lavoratori agricoli iscritti nei cessati
elenchi  a  validita' prorogata (Legge 11 novembre 1983, n. 638, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463 - art. 4 - ).
     Al riguardo, nel confermare le predette istruzioni, si comunica che
l'iscrizione  nelle liste dei disoccupati, per almeno una giornata,
nell'anno 1982 - ovvero l'iscrizione intervenuta successivamente per
almeno una giornata, cioe' nell'anno 1983 o 1984 - dispiega effetti anche
per l'anno 1985.
     Per l'anno 1985, fermo restando quanto sopra precisato circa il
soddisfacimento della condizione della iscrizione nelle  liste  dei
disoccupati, l'indennizzabilita' dei periodi di malattia e di maternita'
e' subordinata all'effettivo svolgimento nell'anno stesso dell'attivita'
lavorativa minima prevista dal 10 comma dello stesso art. 4 (30 giorni).
     La corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e di
maternita' per l'anno 1985 puo' essere effettuata, in via provvisoria, e
salvo recupero, anche precedentemente al completamento del predetto
requisito lavorativo minimo di 30 giornate, secondo i criteri in vigore
per l'anno 1984 di cui al richiamato messaggio del 29 marzo 1984.
     In questo contesto si precisa che la dichiarazione di cui al fac -
simile unito al menzionato messaggio del 29 marzo 1984 deve intendersi
sufficiente ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche, qualora
l'iscrizione nelle liste dei disoccupati risulti  gia'  documentata
all'Istituto e con tale mezzo riscontrabile: in ipotesi contraria, e'
necessaria l'acquisizione della documentazione probatoria rilasciata
dalla competente Sezione UPLMO individuata sulla base della predetta
dichiarazione.
     Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 5, 6 comma, del D.L. n.
463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, la
iscrizione negli elenchi di rilevamento, per almeno 51 giornate, riferiti
agli anni 1982 e seguenti, costituisce titolo, dal 12 settembre 1983, per
il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche per l'anno
successivo, resta ferma la possibilita' di procedere,  in  caso  di
iscrizione nei predetti elenchi, al riconoscimento, ove piu' favorevole,
del diritto alle prestazioni economiche in questione sulla base degli
elenchi stessi.
4) QUESTIONI VARIE
     Per gli eventi morbosi insorti nel 1984 il diritto alle prestazioni
economiche deve essere riconosciuto ai lavoratori agricoli delle zone
danneggiate  dalla  siccita',  destinatari,  per l'anno 1983, della
disciplina di cui alla legge 11  ottobre  1983,  n.  546  (33),  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 agosto 1983, n. 371
(v. messaggio del 29 marzo 1984 richiamato nel precedente paragrafo 3)
iscritti negli elenchi di rilevamento, sulla base degli elenchi riferiti
all'anno 1983.
     Pertanto, il periodo massimo indennizzabile deve essere pari al
numero delle giornate di iscrizione ivi riportate (pari a quelle degli
elenchi  riferiti al 1982, ovvero, se di numero superiore, a quelle
lavorate effettivamente nel 1983).
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                             FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730.
(3) L'art. 8, 1 comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, dispone che "I
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini
dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di
campagna".
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961.
(5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2351.
(6) Si conferma, parimenti, che le prestazioni economiche di malattia e
di maternita' sono corrisposte, in ogni caso, direttamente dall'istituto
(art. 1, 6 comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980', n. 33 - compendio allegato
alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 - punto 17.2 in
"Atti ufficiali" 1981, pag. 185).
(7) Gli operai agricoli a tempo determinato che hanno effettuato presso
la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, n. 180
giornate di effettivo lavoro - fatto salvo il diverso numero indicato
dalla  contrattazione  collettiva  provinciale - hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato (art. 57
C.C.N.L. del 29 giugno 1983).
(8) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 325.
(9) Es.: il lavoratore agricolo iscritto per un numero di giornate pari,
almeno a 51 nell'elenco anagrafico relativo all'attivita' lavorativa
eseguita nel corso dell'anno 1984 ha diritto, quindi, per gli eventi
morbosi insorti nel corso dell'anno 1985  -  di  norma,  quello  di
pubblicazione del predetto elenco - alla correlativa indennita'.
(10) La contribuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971,
numero 1432 ed al D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 638/1983 - art. 7 - non e' da considerare utile ai fini di
interesse.
(11) Gli elenchi speciali dei giornalieri di campagna sono stati aboliti
in  relazione  alla  normativa di cui alla legge n. 83/1970: i dati
occupazionali e le giornate riscattate sono indicate nei Modd. 20/AGR.M.
(12) Sono fatti salvi, ovviamente, gli effetti della prescrizione di cui
all'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (vds. circolare n.
134406 A.G.O. - N. 386 S.L./149 del 23 luglio 1983 - par. 9 in "Atti
ufficiali" 1983, pag. 2149).
(13) Compendio allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio
1981 - punto 18.2. - .
(14)  Le  due  fattispecie sono tra loro assimilabili ai fini delle
prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
(15) Il certificato e', ora, rilasciato dalla "sezione di collocamento
competente per territorio" (art. 2, legge 8 agosto 1972, n. 457 in "Atti
ufficiali" 1972, pag. 1925).
(16) Art. 7, D.L. 3 febbraio 1970, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 marzo 1970, n. 83.
(17) Dal computo del periodo lavorativo vanno escluse le festivita'
nazionali ed infrasettimanali, nonche' le domeniche.
(18) Le giornate di integrazione di quelle lavorate sono da collocare
nell'anno di riferimento: pertanto, il riconoscimento del diritto, per
gli eventi insorti successivamente al rilascio del certificato d'urgenza,
e'  subordinato  alla possibilita' di collocare temporalmente prima
dell'insorgenza dell'evento le giornate di integrazione.
(19) Circolare n. 134406 A.G.O. - n. 386 S.L./149 del 23 luglio 1983 -
paragrafo 10 - Es.: qualora il certificato  di  urgenza  sia  stato
rilasciato  il  20 aprile 1984 ed il requisito lavorativo sia stato
perfezionato il 15 marzo 1984, alla lavoratrice deve essere riconosciuto,
in ipotesi di inizio del periodo di astensione obbligatoria in data 16
marzo 1984, il diritto alla relativa indennita'.
(20) Compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio
1982, par. 5 e punto 6.2.2 (astensione obbligatoria) e  punto  15.3
(astensione facoltativa) in "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
(21) Es.: l'iscrizione negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno
1984, per un numero di giornate pari a 80 ovvero a 182, costituisce
titolo per il riconoscimento del diritto all'indennita' di malattia per
gli  eventi morbosi insorti nel corso dell'anno 1985 per un periodo
massimo indennizzabile pari, rispettivamente, a 80 ovvero a 180 giorni.
Qualora il lavoratore abbia gia' fruito, ad altro titolo lavorativo, di
un periodo di malattia indennizzabile per 120 giorni nel corso dell'anno
solare 1985, il periodo massimo residuo e' pari, in entrambe le ipotesi,
a 60 giorni.
(22) Es.: qualora sia comprovata l'effettuazione di 51 giornate nell'anno
1985, il lavoratore ha diritto nell'anno stesso per un periodo massimo di
30 giorni; nell'anno solare successivo il diritto e' riconosciuto per un
periodo di 51 giornate.
(23)  Es.: qualora il lavoratore abbia gia' fruito, ad altro titolo
lavorativo, di un periodo di malattia indennizzabile di 100 giorni o di
160 giorni nell'anno 1985, nella fattispecie ipotizzata nella precedente
nota 17, il residuo periodo indennizzabile e' pari, rispettivamente, a 30
o a 20 giorni.
(24) Compendio allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio
1981 - paragrafo 6 - .
(25) Es.:  qualora la lavoratrice agricola a tempo determinato abbia
fruito del periodo di astensione obbligatoria indennizzato dal 10 agosto
1983 al 12 gennaio 1984 e, successivamente, nel corso di quest'ultimo
anno, abbia svolto attivita' lavorativa agricola a tempo determinato per
60 giorni, la medesima ha titolo all'indennita' giornaliera di malattia
per gli eventi morbosi insorti nel corso dell'anno 1985 per il limite
massimo indennizzabile di 72 giorni.
(26) Es.: l'iscrizione per 60 giorni negli elenchi riferiti al 1983 e'
costitutiva del diritto, per l'anno 1984, all'indennita' di malattia per
un periodo massimo indennizzabile di 60 giorni, mentre l'iscrizione nei
predetti elenchi riferiti al 1984 per 27 giorni non e' costitutiva del
diritto all'indennita' per l'anno 1985: pertanto, qualora la malattia
insorta il 1 dicembre 1984 si protragga sino al 31 gennaio 1985, la
corresponsione dell'indennita' di malattia deve cessare dal 1 gennaio
1985, fatto salvo l'eventuale  raggiungimento  del  limite  massimo
indennizzabile in data precedente al 31 dicembre 1984.
(27) Es.: qualora per l'evento ipotizzato nella precedente nota  26
l'iscrizione negli elenchi riferiti all'anno 1984 risulti pari a 55
giorni, anziche' a 27, l'indennita' di malattia deve continuare ad essere
corrisposta per il mese di gennaio 1985.
(28) Il modello sostituisce quello attualmente in uso: lo stesso sara'
riprodotto a cura delle Sedi nel quantitativo necessario.
(29) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2770.
(30) In tal senso debbono intendersi modificate le istruzioni di cui al
messaggio n. 12199 del 28 giugno 1983, punto a), 7 cpv.
(31) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1420.
(32) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2353.
(33) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2817.
ALLEGATO 1
Deliberazione n. 146 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 15
giugno  1984:  Art. 5, 6 comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - Prestazioni economiche
di malattia ai lavoratori agricoli a tempo determinato.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 2
Mod. Ind. Mal. 4
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 3
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Determinazione delle
retribuzioni  medie  giornaliere  dei  lavoratori  agricoli ai fini
previdenziali per l'anno 1984.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 4
Messaggio n. 18985 del 29 marzo 1984: Prestazioni economiche di malattia
settembre 1983, n. 463: lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi
a validita' prorogata (art. 4) -  Lavoratori  agricoli  delle  zone
danneggiate  dalla siccita' verificatasi nel 1983 (art. 2, legge 11
ottobre 1983, n. 546).
                              - OMISSIS -

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