Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Circolari Inps CI 1986 Circolare 89 del 14 aprile 1986
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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Circolare 89 del 14 aprile 1986
ALL.1
OGGETTO: LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41. ART.26: INTEGRAZIONI
SALARIALI, ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE E RIPOSI
DONATORI DI SANGUE; ESCLUSIONI. ART.8: LAVORATORI IN
GODIMENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IMPIEGATI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE.
ISTRUZIONI CONTABILI - VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
LA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986)
(1), PREVEDE, TRA L' ALTRO, ALL'ART. 26, CHE, PER I PERIODI
SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO 1986, LE
SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALARIALE,
NONCHE' QUELLE CORRISPOSTE A TITOLO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE, CHE DANNO LUOGO A
TRATTAMENTO DA COMMISURARE AD UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE NON
INFERIORE ALL'80 PER CENTO, SONO RIDOTTE IN MISURA PARI ALL'IMPORTO
DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVISTE A CARICO DEGLI APPRENDISTI ALLE
LETTERE A) E B) DELL'ART. 21 DELLA STESSA LEGGE.
TENUTO CONTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 21 SU CITATO, LA
RIDUZIONE DA OPERARE E' PARI AL 5% DELL'IMPORTO CHE DEVE ESSERE
CORRISPOSTO AI TITOLI SUDDETTI.
SECONDO LO STESSO ART. 26 LA RIDUZIONE NON SI APPLICA AI
TRATTAMENTI DI MALATTIA E DI MATERNITA', NONCHE' ALL'INDENNITA' DI
RICHIAMO ALLE ARMI.
INOLTRE L'ART. 8 DELLA STESSA LEGGE MODIFICA IL TRATTAMENTO
ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE AI LAVORATORI CHE FRUISCONO
DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E CHE
SIANO UTILIZZATI - IN BASE ALLA NORMATIVA STABILITA DAL PRIMO COMMA
DELL'ART. 1 BIS DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 244, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1981, N. 390 (2) - IN
ATTIVITA' PER OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', OVVERO, QUALI
ISTRUTTORI, PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE D'INTESA CON
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE. A TALI LAVORATORI E'
DOVUTA, A CARICO DELLE STESSE AMMINISTRAZIONI, UNA SOMMA PARI ALLA
DIFFERENZA TRA L'IMPORTO CORRISPOSTO DALL'ISTITUTO A TITOLO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE ED IL SALARIO O STIPENDIO CHE SAREBBE STATO
PERCEPITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E, COMUNQUE, NON
SUPERIORE A QUELLO DEI LAVORATORI CHE NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
INTERESSATA SVOLGONO PARI MANSIONI.
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME PREDETTE SI FORNISCONO, DI
SEGUITO, ALCUNE PRECISAZIONI E LE ISTRUZIONI OPERATIVE CHE, PER
L'ART. 26, RIGUARDANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI, L'ASSEGNO PER
CONGEDO MATRIMONIALE ED I RIPOSI PER I DONATORI DI SANGUE.
1) INTEGRAZIONI SALARIALI
1.1. COME SI EVINCE DAL DETTATO LEGISLATIVO, LE
INTEGRAZIONI SALARIALI, IN QUANTO RICHIAMATE ESPRESSAMENTE, SONO
SOGGETTE ALLA RIDUZIONE DEL 5 PER CENTO IN OGNI LORO SPECIE; DIFATTI,
IL CRITERIO DISCRIMINANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE O MENO DELLA
RIDUZIONE, BASATO SULLA COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO AD UNA
PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO,
ATTIENE ALLE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE.
LA RIDUZIONE IN QUESTIONE VA, QUINDI, ESEGUITA SULLE SOMME
DA CORRISPONDERE A TITOLO DI PRESTAZIONI DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE.
IN PARTICOLARE, PER QUESTE ULTIME PRESTAZIONI, SI EVIDENZIA
CHE, OVE LE STESSE SIANO PARI ALL'IMPORTO MASSIMO STABILITO DALLA
LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (3) LA RIDUZIONE OPERERA' SU DETTO
IMPORTO.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE LA RIDUZIONE DOVRA' RIGUARDARE
ANCHE LE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DA CORRISPONDERE IN
BASE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (CONTRATTI DI
SOLIDARIETA') (4).
SI FA, INFINE, PRESENTE CHE IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
DOVUTO DAI DATORI DI LAVORO, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN
VIGORE, SARA' CALCOLATO SULL'IMPORTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI AL
NETTO DELLA RIDUZIONE IN DISCORSO.
1.2. NATURALMENTE IL DATORE DI LAVORO, NEI CASI DI
PAGAMENTO AI LAVORATORI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI SPETTANTI,
INDICHERA' SUL MOD. DM 10/M DI COMPETENZA, TRA LE PARTITE A CREDITO,
L'IMPORTO RELATIVO A DETTE PRESTAZIONI AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5
PER CENTO.
1.3. PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI IN ARGOMENTO,
RELATIVE A PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1'
GENNAIO 1986, CHE SIANO GIA' STATE CORRISPOSTE SECONDO LA PREVIGENTE
NORMATIVA E CONGUAGLIATE, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE
PROVVEDERE AL RECUPERO DI QUANTO EROGATO IN PIU' RISPETTO A QUANTO
DOVUTO SECONDO LA NUOVA NORMATIVA E A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO
ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA
CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M, INDICANDOLO IN UN RIGO IN BIANCO DEL
QUADRO "C", SUCCESSIVO AL RIGO 24.
DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO RID. INT. SAL. EX ART. 26 L. N. 41/86" E DAL CODICE
APPRESSO SPECIFICATO, A SECONDA DELL' IPOTESI CHE RICORRE, DA
RIPORTARE NELL'APPOSITA CASELLA "COD":
M. 117 SE TRATTASI DI INT. SAL. ORD. EX L. N. 164/75 O L. N.
427/75;
M. 118 SE TRATTASI DI INT. SAL. STRAORD. NON ASSOGGETTATE AL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.
675/77;
M. 119 SE TRATTASI DI INT. SAL. STRAORDINARIE CON CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
LE DIFFERENZE IN MENO RISPETTO ALLE SOMME GIA' VERSATE A
TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX L. N. 164/75 O L. N. 427/75,
RISULTANTI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI
GIA' CORRISPOSTE PER I PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN
CORSO AL 1' GENNAIO 1986, SARANNO ESPOSTE A PROPRIO CREDITO DAL
DATORE DI LAVORO SUL MOD. DM 10/M CON IL QUALE SONO EFFETTUATI I
VERSAMENTI DELLE QUOTE DI INTEGRAZIONI SALARIALI RECUPERATE, SUL
PRIMO RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "D", PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO CONTR. ADD." E DAL CODICE "S187", IN CASO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE, O DAL CODICE "S188", IN CASO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI STRAORDINARIE, DA APPORRE NELLA CASELLA "COD".
1.4. PER I PAGAMENTI DIRETTI DELLE PRESTAZIONI, DA PARTE
DELL'ISTITUTO, OVE SIANO STATE EFFETTUATE CORRESPONSIONI DELLE
INTEGRAZIONI PER PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL
1' GENNAIO 1986, LE SEDI EFFETTUERANNO I RECUPERI, RELATIVI ALLA
RIDUZIONE DEL 5% DEGLI IMPORTI PAGATI, IN OCCASIONE DEL SUCCESSIVO
PAGAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI INTERESSATI.
QUALORA IL PAGAMENTO DIRETTO RISULTI NEL FRATTEMPO CESSATO
LE SEDI PROVVEDERANNO A RICHIEDERE AGLI INTERESSATI IN RESTITUZIONE
DELLE SOMME CORRISPONDENTI ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI.
1.5. OVVIAMENTE, A DECORRERE DAL 1' GENNAIO 1986, ANCHE
ALLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI AGRICOLI A TITOLO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA DOVRA' ESSERE APPLICATA LA RIDUZIONE
NELLA MISURA DEL CINQUE PER CENTO.
PER LE PRESTAZIONI AVENTI DECORRENZA DAL 1' GENNAIO 1986 E
PER LE QUALI SI SIA GIA' PROVVEDUTO AL RELATIVO PAGAMENTO, LE SEDI
PROCEDERANNO, IN OGNI MODO, AL RECUPERO DI QUANTO DOVUTO DAI
LAVORATORI INTERESSATI.
2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
2.1. LA RIDUZIONE IN QUESTIONE DEVE ESSERE APPLICATA ALLE
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
AI SENSI DEI C.C.N. DEL 31 MAGGIO 1941 E DEL 1' NOVEMBRE 1942, N.
2908 CONTENENTI RISPETTIVAMENTE PROVVIDENZE A CARATTERE DEMOGRAFICO A
FAVORE DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA E DEL PERSONALE DI BASSA FORZA
DELL'ARMAMENTO LIBERO.
LA RIDUZIONE VA OPERATA ANCHE SULL'ASSEGNO IN PAROLA DA
EROGARE, AI SENSI DEI CITATI CONTRATTI COLLETTIVI:
- AI DISOCCUPATI;
- AI DIPENDENTI CHE - FERMA RESTANDO L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI
LAVORO - NON SIANO IN SERVIZIO PER UN GIUSTIFICATO MOTIVO
(MALATTIA, SOSPENSIONE DAL LAVORO, RICHIAMO ALLE ARMI, ECC.);
- ALL'OPERAIO O ALL'ARRUOLATO CHE SI DIMETTANO PER CONTRARRE
MATRIMONIO.
LA NUOVA DISCIPLINA RIGUARDA GLI ASSEGNI DA CORRISPONDERE
PER I PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO
1986 E, CIOE', DAL 30 DICEMBRE 1985.
QUALORA IL PERIODO DI CONGEDO MATRIMONIALE, PER IL QUALE
SPETTI L'ASSEGNO, CADA A CAVALLO DELLA CITATA DATA DEL 30 DICEMBRE
1985, LA RIDUZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SOLO SULLA PARTE DI
ASSEGNO RELATIVA AI GIORNI DAL 30 DICEMBRE 1985 IN POI (AD ESEMPIO SE
IL PERIODO DI CONGEDO VA DAL 27 DICEMBRE 1985 AL 3 GENNAIO 1986 LA
RIDUZIONE DEVE ESSERE OPERATA SU UN IMPORTO PARI A 5 GIORNI).
2.2. NEI CASI DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DELL'ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE, LO STESSO DATORE DI
LAVORO IN OCCASIONE DEL CONGUAGLIO DELLA PRESTAZIONE IN DISCORSO
INDICHERA' A CREDITO, SUL MOD. DM 10/M, L'IMPORTO RELATIVO AL NETTO
DELLA RIDUZIONE DEL 5 PER CENTO.
2.3. PER QUANTO RIGUARDA GLI ASSEGNI IN ARGOMENTO, RELATIVI
A PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1' GENNAIO
1986, CHE SIANO GIA' STATI EROGATI SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA E
CONGUAGLIATI, I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE
AL RECUPERO DI QUANTO CORRISPOSTO IN PIU' RISPETTO A QUANTO DOVUTO
SECONDO LA NUOVA NORMATIVA E A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO
ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA
CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M, INDICANDOLO IN UN RIGO BIANCO DEL
QUADRO "C" SUCCESSIVO AL RIGO 24.
DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE PRECEDUTO DALLA DIZIONE
"RECUPERO A.C.M. L. N. 41/86" E DAL CODICE "M 120" DA APPORRE NELLA
CASELLA "COD".
NATURALMENTE LE SEDI PROVVEDERANNO AL RECUPERO, SECONDO LE
CONSUETE MODALITA', DEGLI IMPORTI INDEBITI DEGLI ASSEGNI DA LORO
DIRETTAMENTE CORRISPOSTI.
3) RIPOSI DONATORI DI SANGUE
3.1. L'ART. 26 IN ESAME ESPLICA LA SUA EFFICACIA ANCHE NEI
CONFRONTI DELLE "RETRIBUZIONI" NORMALMENTE INSERITE NELLE PRESTAZIONI
"PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI", CORRISPOSTE AI SENSI DELLA LEGGE 13
LUGLIO 1967, N. 584 (DONATORI DI SANGUE), CHE L'ISTITUTO E' TENUTO A
RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO.
3.2. NELL'IPOTESI IN CUI DI DATORI DI LAVORO OPERINO CON IL
SISTEMA DEL CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ISTITUTO (LEGGE 29
FEBBRAIO 1980, N. 33 IN ATTI UFFICIALI PAG. 284) LA RETRIBUZIONE,
RIDOTTA IN MISURA PARI ALLA APPLICAZIONE DELLA PREVISTA ALIQUOTA
CITATA IN PREMESSA, CONTINUERA' AD ESSERE ESPOSTA CON LE CONSUETE
MODALITA'.
NEI CASI IN CUI L'ISTITUTO PROVVEDA DIRETTAMENTE AL
RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO NON
TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. DM 10/M, LA RIDUZIONE PREVISTA
SECONDO IL SUESPOSTO CRITERIO SARA' DIRETTAMENTE OPERATA DALL'AZIENDA
CHE ESPORRA' I DATI AL NETTO DELLA RIDUZIONE STESSA SULLA APPOSITA
DOMANDA DI RIMBORSO E SUL RELATIVO ELENCO PRESENTATO ALLA SEDE
COMPETENTE.
AD OGNI BUON FINE SI DISPONE CHE SULLA GIA' MENZIONATA
DOMANDA DI RIMBORSO, COMPILATA IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 4 DELLA
CIRCOLARE N. 134367 A.G.O. - N. 595 RG. - N. 19837 O. - N. 225 B/25
DEL 5 FEBBRAIO 1981 (5), IL DATORE DI LAVORO PROVVEDA AD INTEGRARE IL
SECONDO PERIODO DELLA DOMANDA MEDESIMA CHE DOVRA' QUINDI ESSERE COSI'
FORMULATO:
"DICHIARA, ALTRESI', SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE
LA RETRIBUZIONE EROGATA AI SINGOLI DIPENDENTI E' STATA DETERMINATA IN
CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4 DEL D.M. 8 APRILE 1968 ED
APPLICANDO LA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 26 DELLA L. 28 FEBBRAIO
1986, N. 41".
IN OCCASIONE DELLE PROSSIME RISTAMPE A LIVELLO LOCALE, LE
SEDI PROVVEDERANNO A MODIFICARE IN TAL SENSO IL TESTO DEL RICHIAMATO
ALLEGATO 4.
3.3. POICHE', COME PRECISATO A PROPOSITO DELLE PRESTAZIONI
SOPRA ILLUSTRATE, LA RIDUZIONE DI CUI TRATTASI VA APPLICATA A FAR
TEMPO DAI PERIODI SETTIMANALI DECORRENTI DA QUELLO IN CORSO AL 1'
GENNAIO 1986, PER LE "RETRIBUZIONI" GIA' POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI
DI LAVORO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE PROVVEDERE AL RECUPERO DELLE SOMME
INDEBITE ED A VERSARE IL RELATIVO IMPORTO ALL'ISTITUTO IN OCCASIONE
DELLA SUCCESSIVA PRIMA DENUNCIA CONTRIBUTIVA DI MOD. DM 10/M,
INDICANDOLO IN UN RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "C" SUCCESSIVO AL RIGO
24, PRECEDUTO DALLA DIZIONE"REC. DONATORI SANGUE L. N. 41/86" E DAL
CODICE "M 121" DA APPORRE NELLA CASELLA "COD".
NEL CASO DI RIMBORSO DIRETTO AI DATORI DI LAVORO DELLE
"RETRIBUZIONI" DA QUESTI EROGATE, IL MAGGIOR IMPORTO RIMBORSATO ALLE
AZIENDE DOVRA' ESSERE RICHIESTO ALLE AZIENDE MEDESIME CUMULATIVAMENTE
FACENDO RIFERIMENTO ALLE DOMANDE E AI RELATIVI ELENCHI PRESENTATI.
* * *
E' OVVIO CHE IL DATORE DI LAVORO, NEI CASI IN CUI SI TROVI
NELL'IMPOSSIBILITA' DI PROVVEDERE AL RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE,
RELATIVE ALLE PRESTAZIONI TRATTATE AI PRECEDENTI PUNTI 1, 2 E 3 NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI INTERESSATI (AD ESEMPIO: PER CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO), DOVRA' SEGNALARE TALE CIRCOSTANZA ALLA
COMPETENTE SEDE DELL'ISTITUTO CHE PROCEDERA' AI CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI STESSI.
4) PRESTAZIONI NON SOGGETTE A RIDUZIONE
L'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 41 STABILISCE, COME SOPRA
ACCENNATO, CHE LA RIDUZIONE IN QUESTIONE NON SI APPLICA AI
TRATTAMENTI DI MALATTIA E DI MATERNITA'.
AL RIGUARDO SI RITIENE DI DOVER PRECISARE CHE IN TALE
PREVISIONE VANNO ANNOVERATE ANCHE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER TBC.,
PER EFFETTO DEL RINVIO OPERATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE
1970, N. 1088 (6), NONCHE' QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 9 DICEMBRE
1977, N. 903 (7), PER I RIPOSI GIORNALIERI (C.D. PER "ALLATTAMENTO")
PREVISTI IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI ENTRO IL PRIMO ANNO DI
VITA DEL BAMBINO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204
"TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI" (8).
5) LAVORATORI IN CIG STRAORDINARIA UTILIZZATI IN OPERE O SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'
LA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 28
FEBBRAIO 1986, N. 41, INTEGRA LA VIGENTE DISCIPLINA, STABILITA DALLA
LEGGE N. 390/81 E N. 18/84 (V. CIRCOLARE N. 6389 G.S. DEL 18 NOVEMBRE
1982 IN ATTI UFFICIALI, PAG. 3371 E MESSAGGIO T.P. N. 03107 DEL 9
DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
ATTIVITA' PER OPERE O SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', OVVERO, QUALI
ISTRUTTORI, PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE D'INTESA CON
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE.
PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA LE PREDETTE
AMMINISTRAZIONI POTRANNO TROVARSI NELLA NECESSITA' DI ACQUISIRE
DALL'ISTITUTO ATTESTATI INERENTI L'ENTITA' DEL TRATTAMENTO
D'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTO AI SINGOLI LAVORATORI IMPIEGATI
DALLE STESSE AMMINISTRAZIONI.
LE SEDI, QUINDI, PROVVEDERANNO A TALE ADEMPIMENTO
AVVALENDOSI DELLE PROCEDURE VIGENTI NONCHE' DELLE SPECIFICHE
ISTRUZIONI STABILITE NELLA CIRCOLARE SOPRA CITATA.
6) ISTRUZIONI CONTABILI
6.1. INTEGRAZIONI SALARIALI
6.1.A) SISTEMAZIONE EFFETTUATA TRAMITE MOD. DM 10/M
LE SOMME RECUPERATE A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
ORDINARIA E STRAORDINARIA ED INDICATE NEL QUADRO "C" DEL MOD. DM 10/M
CON I CODICI M 117, M 118, M 119, SARANNO IMPUTATE IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE A SECONDA DEL TIPO DI INTEGRAZIONE E DEL
SETTORE DI APPARTENENZA, AI CONTI CIR 24/30, CER 24/30, CES 24/30,
CET 24/30 E CIS 24/30.
IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA IL RECUPERO DELLA
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA NON SOGGETTA A CONTRIBUTO
ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO BENSI' DEL FONDO PER LA
MOBILITA' DELLA MANODOPERA, IL CUI IMPORTO E' STATO CONTRASSEGNATO
DAL CODICE "M 118", IL PROGRAMMA PROVVEDERA' A CALCOLARE IL RELATIVO
CONTRIBUTO ADDIZIONALE E AD IMPUTARLO IN DARE DEL CONTO CIR 22/08 ED
IN AVER DEL CONTO CIR 00/08. INOLTRE, LO STESSO PROGRAMMA, INSERIRA'
IN APPOSITA LISTA LE AZIENDE, E IL RELATIVO IMPORTO, PER LE QUALI E'
STATA ESEGUITA LA SUDDETTA OPERAZIONE DI STORNO.
LE SOMME CHIESTE A RIMBORSO DAI DATORI DI LAVORO A TITOLO
DI CONTRIBUTI ADDIZIONALI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE CORRISPOSTE, ED EVIDENZIATI SUL MOD.
DM 10/M CON IL CODICE "S 187" SARANNO IMPUTATE DAL PROGRAMMA DI
RIPARTIZIONE CONTABILE, A SECONDA DEL SETTORE DI APPARTENENZA, AL
CONTO GIA' ESISTENTE, CIR 34/00, ED AI CONTI CER 34/00, CES 34/00 E
CET 34/00 CHE VENGONO, CON LA OCCASIONE, RESI MOVIMENTABILI DA PARTE
DELLE SEDI (V. ALL. 1).
LE SOMME INVECE, CHIESTE A RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE, EVIDENZIATE
CON IL CODICE "S 188", SARANNO IMPUTATE AL CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE
CIS 34/00 (V. ALL. 1).
6.1.B) SISTEMAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE.
NESSUNA CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO DOVRA' ESSERE
EFFETTUATA NEI CASI DI COMPENSAZIONE DEL RECUPERO STESSO IN OCCASIONE
DI SUCCESSIVI PAGAMENTI DIRETTI.
NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO DIRETTO RISULTI CESSATO, LE
SOMME DOVUTE DAGLI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE CONTABILIZZATE AGLI
STESSI CONTI DI CUI AL PUNTO 6.1.A).
PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ADDIZIONALE
DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO O DA PORTARE IN DETRAZIONE DEI
CONTRIBUTI ADDIZIONALE A CARICO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA, VALGONO LE STESSE OPERAZIONI CONTABILI DESCRITTE AL
PRECEDENTE PUNTO 1.6.A).
6.2. INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA
NEL CASO IN CUI SIA IN CORSO IL PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI, IL RECUPERO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE
SULL'IMPORTO DA CORRISPONDERE. IN TALE CASO NON E' NECESSARIO
EFFETTUARE ALCUNA CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO EFFETTUATO.
NEL CASO, INVECE, NON RISULTINO LIQUIDAZIONI IN CORSO DI
PAGAMENTO, LE SOMME DOVUTE DAGLI INTERESSATI DOVRANNO ESSERE
CONTABILIZZATE AL CONTO CSR 24/30.
6.3. ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
LE SOMME RECUPERATE AL TITOLO DI CUI SOPRA ED EVIDENZIATE
SUL MOD. DM 10/M CON IL CODICE M 120 SARANNO IMPUTATE IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE AL CONTO GIA' ESISTENTE AFR 24/30. LO STESSO
CONTO DOVRA' ESSERE INTERESSATO NEL CASO DI RECUPERO DI ASSEGNI
CORRISPOSTI DIRETTAMENTE DA PARTE DELLE SEDI.
6.4. RIPOSI DONATORI DI SANGUE
LE SOMME RECUPERATE PER IL TITOLO DI CUI SOPRA E INDICATE
DAL DATORE DI LAVORO CON IL CODICE "M 121", AFFLUIRANNO IN SEDE DI
RIPARTIZIONE CONTABILE AL CONTO GIA' ESISTENTE IMR 24/36.
IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO, LE SOMME DA RECUPERARE
DOVRANNO ESSERE IMPUTATE ALLO STESSO CONTO.
* * *
PER TUTTE LE OPERAZIONI DI REGOLARIZZAZIONE CONTENUTE NELLA
PRESENTE CIRCOLARE LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE
DI ACCESSI ISPETTIVI, O COMUNQUE DI CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI DELLE
AZIENDE LA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE AZIENDE
STESSE.
* * *
LE SEDI SONO INVITATE A DIFFONDERE, CON IMMEDIATEZZA,
TRAMITE GLI ABITUALI CANALI DI INFORMAZIONE LOCALI ED A PORTARE
COMUNQUE A CONOSCENZA, SEMPRE CON IMMEDIATEZZA, DELLE ASSOCIAZIONI
DEGLI IMPRENDITORI, DEI CONSULENTI DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E DEGLI ENTI DI PATRONATO IL CONTENUTO DELLE PRESENTI
ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'ART. 26 DELLA LEGGE IN QUESTIONE.
LE SEDI, INFINE, PROVVEDERANNO AD INVIARE, CON OGNI
POSSIBILE URGENZA, UNA CIRCOLARE AI DATORI DI LAVORO CONTENENTE LE
PREDETTE ISTRUZIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-----------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 337.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG. 1562.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG. 294.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1971, PAG. 162.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1924.
(8) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 73.
=====================================================================
N.B.: Con msg. n. 1256 del 16.05.86 sono state fornite le seguenti
precisazioni ad integrazione della circolare sopra riportata:
"Con la circolare n. 945 G.S., n. 19 PMMC e n. 390 B, in
corso di stampa, trasmessa con messaggio T.P. n. 00668 del 16.04.86,
sono state impartite prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 8
della legge 28.02.86, n. 41.
In ordine agli effetti della norma in questione si precisa
che il 2' comma dell'art. 1 - bis del D.L. 28.05.81, n. 244,
convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e'
sostituito dal disposto dell'art. 8 in esame che non fa piu'
menzione, per i lavoratori cassaintegrati utilizzati in opere o
servizi di pubblica utilita', dell'elevazione della misura
dell'integrazione salariale al 90%.
Conseguentemente, per effetto della suddetta sostituzione,
il trattamento straordinario di integrazione salariale da
corrispondere a detti lavoratori e' quello risultante dalla normale
misura vigente per le integrazioni salariali straordinarie.
La norma in questione e' entrata in vigore il 28 febbraio
1986 e date le norme vigenti che riferiscono le integrazioni
salariali a periodi settimanali, trova applicazione dalla settimana
successiva a quella in corso alla data del 28 febbraio sopra citata.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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ALLEGATO
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.AD. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...