Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 171 del 4 agosto 1988
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Circolare 171 del 4 agosto 1988
OGGETTO: DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
IL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160, PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 118 DEL 21 MAGGIO 1988, ALL'ARTICOLO 8
INTRODUCE RILEVANTI INNOVAZIONI NELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
STRAORDINARI DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'
INDUSTRIA, CHE DI SEGUITO SI ILLUSTRANO.
1) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
IL PRIMO COMMA DISPONE CHE LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO
DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA SONO IN OGNI
CASO TENUTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL'ART.
12, NUMERO 2), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164 (1), NELLA MISURA
DEL 4,5 PER CENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTA AI PROPRI
DIPENDENTI, RIDOTTA AL 3 PER CENTO PER LE IMPRESE FINO A CINQUANTA
DIPENDENTI.
INOLTRE IL SECONDO COMMA ABROGA L'ARTICOLO 21, QUINTO E
SESTO COMMI, DELLA LEGGE N. 675/77 (2), IN BASE AI QUALI, FRA
L'ALTRO, L'ONERE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ERA POSTO A CARICO DEL
FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO D'OPERA SU ESPRESSA AUTORIZZAZIONE
CONTENUTA NEL DECRETO MINISTERIALE.
RISPETTO ALLA NORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N.
164, IL RICHIAMATO PRIMO COMMA PREVEDE LA ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI TRATTASI; DIFATTI L'ART. 12 SU
CITATO ESCLUDEVA DALL'AREA SOGGETTA ALLA IMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE GLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI MENTRE IL PRIMO
COMMA IN ESAME STABILISCE CHE LE IMPRESE SONO TENUTE AL VERSAMENTO
"IN OGNI CASO".
CAMBIA NEL CONTEMPO L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IN QUANTO, IN
LUOGO DELL'ALIQUOTA DELL'8 O DEL 4 PER CENTO DELL'AMMONTARE DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI CORRISPOSTE, SONO STABILITE LE ALIQUOTE DEL
4,5 E DEL 3 PER CENTO RISPETTIVAMENTE PER LE IMPRESE CHE ABBIANO
OLTRE I 50 DIPENDENTI OVVERO 50 O UN NUMERO INFERIORE DI DIPENDENTI.
DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE SONO
COMUNQUE ESONERATI, AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO IN ESAME, GLI
INTERVENTI STRAORDINARI CONCESSI IN BASE ALL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (3) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA').
PER QUANTO ATTIENE LA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL
COMMA 8 BIS, CHE ESCLUDE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI
AL 1' COMMA, LE SOCIETA' DI REIMPIEGO DEI LAVORATORI COSTITUITE DALLA
GEPI, LE SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA NONCHE' LE IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI,
IVI COMPRESA L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, E QUELLE CHE SI AVVALGONO
DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 501/1977 (4), SI FA RISERVA DI
ISTRUZIONI IN PROPOSITO.
AI SENSI DEL CITATO COMMA 8, L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE RIGUARDA LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO-LEGGE N. 86 (23 MARZO 1988) ED I RELATIVI PERIODI CHE SIANO
SUCCESSIVI ALLA PREDETTA DATA.
AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LA DOMANDA CUI SI FA RIFERIMENTO
NELLE VARIE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 NON PUO' CHE ESSERE LA
DOMANDA PRESENTATA AGLI UFFICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE AL FINE DI PROMUOVERE LA EMANAZIONE DEL DECRETO
MINISTERIALE CONCESSIVO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
STRAORDINARIA.
PERTANTO NEL TESTO STESSO DEL DECRETO E' INDICATO
ESPLICITAMENTE SE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DI CUI
E' AUTORIZZATO IL PAGAMENTO L'IMPRESA E' TENUTA A VERSARE IL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
CIRCA LE MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 86 NON VI SONO PARTICOLARI
MODALITA' PER LE IMPRESE CHE CORRISPONDONO LE INTEGRAZIONI SALARIALI
AVVALENDOSI DEL SISTEMA DEL CONGUAGLIO (MOD. DM 10/M).
PER QUANTO RIGUARDA IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE DI CUI SI
CHIEDE IL PAGAMENTO DIRETTO A CURA DELL'ISTITUTO, SI FA RISERVA DI
SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CON L'ABROGAZIONE DEL QUINTO E SESTO COMMI DELL'ARTICOLO 21
DELLA LEGGE N. 675/77, PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 8,
CESSA L'INTERVENTO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO D'OPERA AI
FINI DEL RIMBORSO DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
MATURATE NEL CORSO DEL PERIODO INTEGRATO.
E' FATTO COMUNQUE SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 2,
SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 (5); TUTTAVIA, SULLA
SITUAZIONE NORMATIVA VENUTASI A DETERMINARE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE
ALLA TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INTRODOTTA
DALLA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 464 E IN PARTICOLARE ALLE
IPOTESI CONTEMPLATE ESPRESSAMENTE DALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE N.
675, SI E' IN ATTESA DI ACQUISIRE LE DIRETTIVE DEL DICASTERO
COMPETENTE.
ANCHE PER LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA L'APPLICAZIONE
E' STABILITA PER LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE, PER CUI SI RICHIAMA QUANTO
PRECISATO AL PRECEDENTE PUNTO 1).
PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL DISPOSTO DEL COMMA
2-BIS, IL QUALE MODIFICA L'ARTICOLO 1 - COMMA 5 - DEL DECRETO-LEGGE
30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19
DICEMBRE 1984, N. 863, SI EVIDENZIA CHE E' POSTO A CARICO DELLA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI L'ONERE DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO RELATIVE
ALLA RETRIBUZIONE PERSA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO (CONTRATTI DI SOLIDARIETA'). TALE ONERE, ESSENDO STATO
INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE, VA RIFERITO ALLE QUOTE DI
TRATTAMENTO MATURATE DAL 21 MAGGIO 1988, DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE ANZIDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.
3) CRISI ECONOMICHE SETTORIALI E LOCALI
IL 2' COMMA DELL'ARTICOLO 8 ABROGA LA LETTERA A) DEL N. 2)
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164, CONCERNENTE LE
CRISI ECONOMICHE, SETTORIALI E LOCALI.
ANCHE PER TALE DISPOSIZIONE L'APPLICAZIONE E' STABILITA PER
LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL DECRETO-LEGGE.
4) REQUISITO OCCUPAZIONALE
IL 3' COMMA DELL'ARTICOLO 8 SUBORDINA L'AMMISSIONE DEL
LAVORATORE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AL CONSEGUIMENTO
DI UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO PRESSO L'IMPRESA DESTINATARIA DEL
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE DI ALMENO 90 GIORNI, ALLA DATA DI RICHIESTA
DEL TRATTAMENTO.
TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA TUTTAVIA, ALLE IMPRESE
INDICATE NEL PRIMO PERIODO DEL COMMA 8-BIS (SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E SOCIETA' DI REIMPIEGO
DEI LAVORATORI COSTITUITE DALLA GEPI); PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 501/1977 (CRISI OCCUPAZIONALI DEL
MEZZOGIORNO) CONTINUANO, INVECE, AD ESSERE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1987, N. 244 (6) (V. IN PROPOSITO
LE ISTRUZIONI IMPARTITE CON CIRCOLARE N. 2204 G.S. N. 7800 O. DEL 3
AGOSTO 1987, IN "ATTI UFFICIALI" PAG. 2084).
PER LA VERIFICA DEL REQUISITO IN QUESTIONE, LE IMPRESE
INDICHERANNO LA DATA DI ASSUNZIONE SUL MOD. I.G. STR/AUT. IN
CORRISPONDENZA DELLA LETTERA B).
LE IMPRESE, PER LE QUALI NON E' AUTORIZZATO IL PAGAMENTO
DIRETTO, INVIERANNO UN APPOSITO ELENCO DEI LAVORATORI BENEFICIARI
DELLE PRESTAZIONI, CONTENENTE OLTRE ALLE GENERALITA' ED ALLA DATA DI
ASSUNZIONE DEGLI STESSI LAVORATORI, IL PERIODO INTEGRATO, LA SOMMA DA
PERCEPIRE E LA FIRMA DA VALERE QUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE CHE DURANTE IL PERIODO MEDESIMO NON E' STATA SVOLTA
ATTIVITA' (AUTONOMA E SUBORDINATA) LAVORATIVA NE' SONO STATE
PERCEPIRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INCOMPATIBILI O INCUMULABILI CON
LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
LE SEDI AVRANNO CURA DI EFFETTUARE GLI OPPORTUNI RISCONTRI
E DI INVIARE COPIA DELL'ELENCO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL
LAVORO.
5) INCOMPATIBILITA' FRA INTEGRAZIONE SALARIALE E LAVORO
IL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITA' AUTONOMA O SUBORDINATA
DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE NON HA
DIRITTO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI PER LE GIORNATE DI LAVORO
EFFETTUATE.
LA DISPOSIZIONE, DETTATA DAL 4' COMMA DELL'ARTICOLO 8,
CONFERMA LA INTERPRETAZIONE FINORA DATA DALL'ISTITUTO ALL'ARTICOLO 3
DEL D.L. LGT. N. 788/1945, SECONDO CUI L'INCOMPATIBILITA' FRA
INTEGRAZIONE SALARIALE E ATTIVITA' LAVORATIVA SUSSISTE SIA PER
L'ATTIVITA' PRESTATA IN FORMA SUBORDINATA CHE PER QUELLE SVOLTA IN
FORMA AUTONOMA.
LA DISPOSIZIONE DEL 4' COMMA DELL'ARTICOLO 8 HA PORTATA
GENERALE E TROVA, QUINDI, APPLICAZIONE SIA PER LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
6) DECADENZA DAL DIRITTO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI
IL 5' COMMA DELL'ARTICOLO 8 COMMINA LA DECADENZA DAL
DIRITTO ALLA PRESTAZIONE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON ABBIA DATA
PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA SEDE PROVINCIALE DELL'ISTITUTO IN
MERITO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN CONCOMITANZA CON
IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
SI RITIENE DI DOVER SOTTOLINEARE IN PROPOSITO
L'OPPORTUNITA' CHE IL LAVORATORE, PRIMA DI INTRAPRENDERE ATTIVITA'
AUTONOMA O ALLE DIPENDENZE DI TERZI, OTTENGA IL PREVENTIVO CONSENSO
DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DEL VINCOLO
CONNESSO AL RAPPORTO DI LAVORO IN ATTO.
E' APPENA IL CASO DI PRECISARE CHE DALLA DATA INIZIALE
DELL'ATTIVITA' DENUNCIATA DEVE ESSERE SOSPESO IL PAGAMENTO DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI E QUESTO POTRA' ESSERE RIPRISTINATO SOLTANTO
AL TERMINE DELL'ATTIVITA' STESSA OVE NON NE RICORRANO LE CONDIZIONI.
IN EFFETTI, LA COMUNICAZIONE PREVISTA DAL 5' COMMA E'
FINALIZZATA UNICAMENTE AD EVITARE LA DECADENZA (PERDITA DEL DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI PER TUTTO IL PERIODO DELLA CONCESSIONE) DI CUI ALLA
NORMA IN ESAME, OLTRE NATURALMENTE A PROMUOVERE L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI. E' QUINDI DA
ESCLUDERE TASSATIVAMENTE CHE L'ISTITUTO, A SEGUITO DELLA
COMUNICAZIONE, POSSA RILASCIARE UNA QUALSIASI AUTORIZZAZIONE ACCHE'
IL LAVORATORE POSSA CUMULARE IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO O
DIPENDENTE CON LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
NATURALMENTE L'IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE BENEFICIARIO DI
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ABBIA OMESSO DI COMUNICARE
PREVENTIVAMENTE ALLA COMPETENTE SEDE DELL'ISTITUTO L'INIZIO
DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PUO' RISCONTRARSI IN OCCASIONE
DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO, MA ANCHE "A POSTERIORI", IN SEDE DI
ACCREDITAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI CASSA
INTEGRAZIONE OD IN ALTRA UTILE OCCASIONE.
ANCHE LA DISPOSIZIONE DEL 5' COMMA DELL'ARTICOLO 8 HA
PORTATA GENERALE E TROVA QUINDI APPLICAZIONE SIA PER LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
DATA LA RILEVANZA DEGLI EFFETTI CHE DERIVANO DALLA
PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
ALLA SEDE COMPETENTE DELL'ISTITUTO (PERDITA DEL DIRITTO ALLE
INTEGRAZIONI SALARIALI PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE
INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA E DURATA DELL'ATTIVITA' SVOLTA) APPARE
QUANTO MAI OPPORTUNA UN'AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO I DATORI DI
LAVORO AFFINCHE', IN OCCASIONE DELLA MESSA IN CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI DEI PROPRI DIPENDENTI, LI RENDANO EDOTTI DELLA NORMATIVA IN
PAROLA.
7) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
IN BASE AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO IN ESAME, PER I
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO MENTRE SONO
IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
12 AGOSTO 1977, N. 675, E' DOVUTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI UN
CONTRIBUTO MENSILE PARI AL 7 PER CENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLA MISURA MASSIMA DETERMINATA AI SENSI
DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (7).
SI ILLUSTRANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOTE CHE
CARATTERIZZANO LA NUOVA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I LAVORATORI ASSUNTI
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.
A) L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO E' PREVISTO IN FUNZIONE DEL CONCORSO
DI DUE CIRCOSTANZE: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
STIPULATO IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 1988 IN PRESENZA DI
SOSPENSIONE DAL LAVORO DI DIPENDENTI DELLA MEDESIMA IMPRESA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977.
PER IL CASO IN CUI L'IMPRESA SIA COSTITUITA DA DIVERSE UNITA'
PRODUTTIVE, SI FA RISERVA DI SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
B) L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO CESSA ALLORQUANDO SI RISOLVA IL
RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO OVVERO VENGA MANO LA SOSPENSIONE DAL
LAVORO IN CONSEGUENZA DELLA RIPRESA DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA, DEL
PASSAGGIO DALLA SOSPENSIONE AL LAVORO AD ORARIO RIDOTTO, DEL
LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI SOSPESI.
C) NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE ECCEDA QUELLO DEI LAVORATORI SOSPESI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977, IL CONTRIBUTO E' DOVUTO SOLO
PER UN NUMERO DI LAVORATORI PARI A QUEST'ULTIMO. SI RINNOVA AL
RIGUARDO LA RISERVA DI ISTRUZIONI PER QUANTO ATTIENE LE IMPRESE
ARTICOLARE IN DUE O PIU' UNITA' PRODUTTIVE.
D) LA MISURA DEL CONTRIBUTO E' DEL 7 PER CENTO DA CALCOLARE
SULL'IMPORTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE.
SI FA RISERVA DI ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI VERSAMENTO.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1975, PAG. 1127.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 1936.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1987, PAG. 1503.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.