Eureka Previdenza

Circolare 171 del 4 agosto 1988

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 CONVERTITO, CON
         MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
         INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
          IL  DECRETO-LEGGE  21  MARZO  1988,  N. 86, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160,  PUBBLICATA  NELLA
GAZZETTA  UFFICIALE  N.  118  DEL  21  MAGGIO  1988,  ALL'ARTICOLO  8
INTRODUCE RILEVANTI INNOVAZIONI  NELLA  DISCIPLINA  DEGLI  INTERVENTI
STRAORDINARI  DELLA  CASSA  INTEGRAZIONE  GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'
INDUSTRIA, CHE DI SEGUITO SI ILLUSTRANO.
1) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          IL  PRIMO  COMMA  DISPONE  CHE  LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO
DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA SONO IN OGNI
CASO  TENUTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL'ART.
12, NUMERO 2), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164 (1),  NELLA  MISURA
DEL  4,5  PER CENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTA AI PROPRI
DIPENDENTI, RIDOTTA AL 3 PER CENTO PER LE IMPRESE  FINO  A  CINQUANTA
DIPENDENTI.
          INOLTRE  IL  SECONDO  COMMA  ABROGA L'ARTICOLO 21, QUINTO E
SESTO COMMI, DELLA LEGGE  N.  675/77  (2),  IN  BASE  AI  QUALI,  FRA
L'ALTRO,  L'ONERE  DEL  CONTRIBUTO ADDIZIONALE ERA POSTO A CARICO DEL
FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO D'OPERA SU ESPRESSA  AUTORIZZAZIONE
CONTENUTA NEL DECRETO MINISTERIALE.
          RISPETTO  ALLA  NORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N.
164, IL RICHIAMATO PRIMO COMMA PREVEDE LA ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL
VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  DI  CUI  TRATTASI;  DIFATTI L'ART. 12 SU
CITATO ESCLUDEVA DALL'AREA SOGGETTA ALLA IMPOSIZIONE  DEL  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  GLI  EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI MENTRE IL PRIMO
COMMA IN ESAME STABILISCE CHE LE IMPRESE SONO  TENUTE  AL  VERSAMENTO
"IN OGNI CASO".
          CAMBIA  NEL  CONTEMPO L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IN QUANTO, IN
LUOGO DELL'ALIQUOTA DELL'8 O DEL 4  PER  CENTO  DELL'AMMONTARE  DELLE
INTEGRAZIONI  SALARIALI  CORRISPOSTE,  SONO STABILITE LE ALIQUOTE DEL
4,5 E DEL 3 PER CENTO RISPETTIVAMENTE  PER  LE  IMPRESE  CHE  ABBIANO
OLTRE I 50 DIPENDENTI OVVERO 50 O UN NUMERO INFERIORE DI DIPENDENTI.
          DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE SONO
COMUNQUE ESONERATI, AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO IN ESAME,  GLI
INTERVENTI   STRAORDINARI   CONCESSI   IN  BASE  ALL'ARTICOLO  1  DEL
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (3) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA').
          PER  QUANTO ATTIENE LA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL
COMMA 8 BIS, CHE ESCLUDE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI
AL 1' COMMA, LE SOCIETA' DI REIMPIEGO DEI LAVORATORI COSTITUITE DALLA
GEPI,  LE  SOCIETA'  SOTTOPOSTE  ALLA  PROCEDURA  DI  AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA  NONCHE' LE IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI,
IVI COMPRESA L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, E QUELLE CHE SI AVVALGONO
DEGLI  INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 501/1977 (4), SI FA RISERVA DI
ISTRUZIONI IN PROPOSITO.
          AI SENSI DEL CITATO COMMA 8, L'OBBLIGO DEL  VERSAMENTO  DEL
CONTRIBUTO  ADDIZIONALE RIGUARDA LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PRESENTATE  SUCCESSIVAMENTE  ALLA  DATA  DI  ENTRATA  IN  VIGORE  DEL
DECRETO-LEGGE  N.  86 (23 MARZO 1988) ED I RELATIVI PERIODI CHE SIANO
SUCCESSIVI ALLA PREDETTA DATA.
          AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LA DOMANDA CUI SI FA RIFERIMENTO
NELLE  VARIE  DISPOSIZIONI  DI  CUI ALL'ART. 8 NON PUO' CHE ESSERE LA
DOMANDA PRESENTATA AGLI UFFICI  DEL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLA
PREVIDENZA  SOCIALE  AL  FINE DI PROMUOVERE LA EMANAZIONE DEL DECRETO
MINISTERIALE CONCESSIVO DEL  TRATTAMENTO  DI  INTEGRAZIONE  SALARIALE
STRAORDINARIA.
          PERTANTO   NEL   TESTO   STESSO  DEL  DECRETO  E'  INDICATO
ESPLICITAMENTE SE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE  DI  CUI
E'  AUTORIZZATO  IL  PAGAMENTO  L'IMPRESA  E'  TENUTA  A  VERSARE  IL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          CIRCA  LE  MODALITA'  PER  IL  VERSAMENTO  DEL   CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 86 NON VI SONO PARTICOLARI
MODALITA' PER LE IMPRESE CHE CORRISPONDONO LE INTEGRAZIONI  SALARIALI
AVVALENDOSI DEL SISTEMA DEL CONGUAGLIO (MOD. DM 10/M).
          PER   QUANTO   RIGUARDA   IL   VERSAMENTO   DEL  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE  DI  CUI  SI
CHIEDE  IL  PAGAMENTO  DIRETTO A CURA DELL'ISTITUTO, SI FA RISERVA DI
SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
          CON L'ABROGAZIONE DEL QUINTO E SESTO COMMI DELL'ARTICOLO 21
DELLA  LEGGE  N.  675/77, PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 8,
CESSA L'INTERVENTO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO  D'OPERA  AI
FINI  DEL  RIMBORSO  DELLE  QUOTE  DI  TRATTAMENTO  DI  FINE RAPPORTO
MATURATE NEL CORSO DEL PERIODO INTEGRATO.
          E'  FATTO  COMUNQUE  SALVO  IL  DISPOSTO  DELL'ARTICOLO  2,
SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 (5); TUTTAVIA, SULLA
SITUAZIONE NORMATIVA VENUTASI A DETERMINARE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE
ALLA  TIPOLOGIA  DI  TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INTRODOTTA
DALLA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 464 E IN PARTICOLARE ALLE
IPOTESI  CONTEMPLATE  ESPRESSAMENTE  DALL'ARTICOLO  21 DELLA LEGGE N.
675, SI  E'  IN  ATTESA  DI  ACQUISIRE  LE  DIRETTIVE  DEL  DICASTERO
COMPETENTE.
          ANCHE  PER  LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA L'APPLICAZIONE
E' STABILITA PER LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA  DATA  DI
ENTRATA  IN  VIGORE  DEL  DECRETO-LEGGE,  PER  CUI SI RICHIAMA QUANTO
PRECISATO AL PRECEDENTE PUNTO 1).
          PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL  DISPOSTO  DEL  COMMA
2-BIS,  IL  QUALE MODIFICA L'ARTICOLO 1 - COMMA 5 - DEL DECRETO-LEGGE
30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE  19
DICEMBRE 1984, N. 863, SI EVIDENZIA CHE E' POSTO A CARICO DELLA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI L'ONERE DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO  RELATIVE
ALLA  RETRIBUZIONE  PERSA  A  SEGUITO  DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO  (CONTRATTI  DI  SOLIDARIETA').  TALE  ONERE,  ESSENDO   STATO
INTRODOTTO  DALLA  LEGGE  DI  CONVERSIONE,  VA RIFERITO ALLE QUOTE DI
TRATTAMENTO MATURATE DAL 21 MAGGIO 1988, DATA DI  ENTRATA  IN  VIGORE
DELLA LEGGE ANZIDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.
3) CRISI ECONOMICHE SETTORIALI E LOCALI
          IL 2' COMMA DELL'ARTICOLO 8 ABROGA LA LETTERA A) DEL N.  2)
DELL'ARTICOLO  1  DELLA  LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164, CONCERNENTE LE
CRISI ECONOMICHE, SETTORIALI E LOCALI.
          ANCHE PER TALE DISPOSIZIONE L'APPLICAZIONE E' STABILITA PER
LE  DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL DECRETO-LEGGE.
4) REQUISITO OCCUPAZIONALE
          IL  3'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8  SUBORDINA L'AMMISSIONE DEL
LAVORATORE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AL  CONSEGUIMENTO
DI  UNA  ANZIANITA'  DI  SERVIZIO  PRESSO  L'IMPRESA DESTINATARIA DEL
PROVVEDIMENTO DI  AUTORIZZAZIONE  DEL  TRATTAMENTO  STRAORDINARIO  DI
INTEGRAZIONE  SALARIALE  DI  ALMENO 90 GIORNI, ALLA DATA DI RICHIESTA
DEL TRATTAMENTO.
          TALE DISPOSIZIONE NON SI  APPLICA  TUTTAVIA,  ALLE  IMPRESE
INDICATE  NEL PRIMO PERIODO DEL COMMA 8-BIS (SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E  SOCIETA'  DI  REIMPIEGO
DEI  LAVORATORI COSTITUITE DALLA GEPI); PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI
NELL'AMBITO  DELLA  LEGGE  N.  501/1977  (CRISI   OCCUPAZIONALI   DEL
MEZZOGIORNO)  CONTINUANO, INVECE, AD ESSERE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1987, N. 244 (6) (V.  IN  PROPOSITO
LE  ISTRUZIONI  IMPARTITE CON CIRCOLARE N. 2204 G.S. N. 7800 O. DEL 3
AGOSTO 1987, IN "ATTI UFFICIALI" PAG. 2084).
          PER LA VERIFICA DEL  REQUISITO  IN  QUESTIONE,  LE  IMPRESE
INDICHERANNO  LA  DATA  DI  ASSUNZIONE  SUL  MOD.  I.G.  STR/AUT.  IN
CORRISPONDENZA DELLA LETTERA B).
          LE IMPRESE, PER LE QUALI NON E'  AUTORIZZATO  IL  PAGAMENTO
DIRETTO,  INVIERANNO  UN  APPOSITO  ELENCO DEI LAVORATORI BENEFICIARI
DELLE PRESTAZIONI, CONTENENTE OLTRE ALLE GENERALITA' ED ALLA DATA  DI
ASSUNZIONE DEGLI STESSI LAVORATORI, IL PERIODO INTEGRATO, LA SOMMA DA
PERCEPIRE  E  LA  FIRMA  DA   VALERE   QUALE   SOTTOSCRIZIONE   DELLA
DICHIARAZIONE  CHE  DURANTE  IL  PERIODO MEDESIMO NON E' STATA SVOLTA
ATTIVITA'  (AUTONOMA  E  SUBORDINATA)  LAVORATIVA  NE'   SONO   STATE
PERCEPIRE  PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INCOMPATIBILI O INCUMULABILI CON
LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
          LE SEDI AVRANNO CURA DI EFFETTUARE GLI OPPORTUNI  RISCONTRI
E  DI  INVIARE  COPIA  DELL'ELENCO  DELL'ISPETTORATO  PROVINCIALE DEL
LAVORO.
5) INCOMPATIBILITA' FRA INTEGRAZIONE SALARIALE E LAVORO
          IL  LAVORATORE  CHE SVOLGE ATTIVITA' AUTONOMA O SUBORDINATA
DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE  SALARIALE  NON  HA
DIRITTO  ALLE  INTEGRAZIONI  SALARIALI  PER  LE  GIORNATE  DI  LAVORO
EFFETTUATE.
          LA DISPOSIZIONE, DETTATA  DAL  4'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8,
CONFERMA  LA INTERPRETAZIONE FINORA DATA DALL'ISTITUTO ALL'ARTICOLO 3
DEL  D.L.  LGT.  N.  788/1945,  SECONDO  CUI  L'INCOMPATIBILITA'  FRA
INTEGRAZIONE  SALARIALE  E  ATTIVITA'  LAVORATIVA  SUSSISTE  SIA  PER
L'ATTIVITA' PRESTATA IN FORMA SUBORDINATA CHE PER  QUELLE  SVOLTA  IN
FORMA AUTONOMA.
          LA DISPOSIZIONE DEL 4' COMMA  DELL'ARTICOLO  8  HA  PORTATA
GENERALE  E  TROVA,  QUINDI,  APPLICAZIONE  SIA  PER  LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
6) DECADENZA DAL DIRITTO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI
          IL  5'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8  COMMINA  LA  DECADENZA DAL
DIRITTO ALLA PRESTAZIONE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON ABBIA DATA
PREVENTIVA  COMUNICAZIONE  ALLA  SEDE  PROVINCIALE  DELL'ISTITUTO  IN
MERITO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN  CONCOMITANZA  CON
IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
          SI    RITIENE    DI   DOVER   SOTTOLINEARE   IN   PROPOSITO
L'OPPORTUNITA' CHE IL LAVORATORE, PRIMA  DI  INTRAPRENDERE  ATTIVITA'
AUTONOMA  O  ALLE DIPENDENZE DI TERZI, OTTENGA IL PREVENTIVO CONSENSO
DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DEL VINCOLO
CONNESSO AL RAPPORTO DI LAVORO IN ATTO.
          E'  APPENA  IL  CASO  DI  PRECISARE CHE DALLA DATA INIZIALE
DELL'ATTIVITA' DENUNCIATA DEVE  ESSERE  SOSPESO  IL  PAGAMENTO  DELLE
INTEGRAZIONI  SALARIALI  E QUESTO POTRA' ESSERE RIPRISTINATO SOLTANTO
AL TERMINE DELL'ATTIVITA' STESSA OVE NON NE RICORRANO LE CONDIZIONI.
          IN EFFETTI, LA  COMUNICAZIONE  PREVISTA  DAL  5'  COMMA  E'
FINALIZZATA  UNICAMENTE  AD EVITARE LA DECADENZA (PERDITA DEL DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI PER TUTTO IL PERIODO DELLA CONCESSIONE) DI CUI  ALLA
NORMA  IN ESAME, OLTRE NATURALMENTE A PROMUOVERE L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI.  E'  QUINDI  DA
ESCLUDERE    TASSATIVAMENTE   CHE   L'ISTITUTO,   A   SEGUITO   DELLA
COMUNICAZIONE, POSSA RILASCIARE UNA QUALSIASI  AUTORIZZAZIONE  ACCHE'
IL  LAVORATORE  POSSA  CUMULARE  IL  REDDITO  DA  LAVORO  AUTONOMO  O
DIPENDENTE CON LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
          NATURALMENTE L'IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE BENEFICIARIO DI
TRATTAMENTO  DI  INTEGRAZIONE  SALARIALE  ABBIA  OMESSO DI COMUNICARE
PREVENTIVAMENTE   ALLA   COMPETENTE   SEDE   DELL'ISTITUTO   L'INIZIO
DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PUO' RISCONTRARSI IN OCCASIONE
DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO,  MA  ANCHE  "A  POSTERIORI",  IN  SEDE  DI
ACCREDITAMENTO  DELLA  CONTRIBUZIONE  FIGURATIVA PER PERIODI DI CASSA
INTEGRAZIONE OD IN ALTRA UTILE OCCASIONE.
          ANCHE LA DISPOSIZIONE  DEL  5'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8  HA
PORTATA  GENERALE E TROVA QUINDI APPLICAZIONE SIA PER LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
          DATA  LA  RILEVANZA  DEGLI  EFFETTI  CHE   DERIVANO   DALLA
PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
ALLA  SEDE  COMPETENTE  DELL'ISTITUTO  (PERDITA  DEL   DIRITTO   ALLE
INTEGRAZIONI   SALARIALI   PER   L'INTERA  DURATA  DELLA  CONCESSIONE
INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA E DURATA DELL'ATTIVITA' SVOLTA) APPARE
QUANTO MAI OPPORTUNA UN'AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO I DATORI DI
LAVORO AFFINCHE', IN OCCASIONE  DELLA  MESSA  IN  CASSA  INTEGRAZIONE
GUADAGNI  DEI PROPRI DIPENDENTI, LI RENDANO EDOTTI DELLA NORMATIVA IN
PAROLA.
7) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
          IN  BASE  AL  SETTIMO  COMMA  DELL'ARTICOLO IN ESAME, PER I
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO  MENTRE  SONO
IN  ATTO  SOSPENSIONI DAL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
12 AGOSTO 1977, N. 675, E' DOVUTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI UN
CONTRIBUTO  MENSILE PARI AL 7 PER CENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLA MISURA MASSIMA DETERMINATA  AI  SENSI
DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (7).
          SI   ILLUSTRANO   DI   SEGUITO   LE   PRINCIPALI  NOTE  CHE
CARATTERIZZANO LA NUOVA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I LAVORATORI ASSUNTI
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.
     A)  L'OBBLIGO  CONTRIBUTIVO E' PREVISTO IN FUNZIONE DEL CONCORSO
DI DUE CIRCOSTANZE: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE  E  LAVORO
STIPULATO  IN  DATA  SUCCESSIVA  AL  31  MARZO  1988  IN  PRESENZA DI
SOSPENSIONE DAL LAVORO DI DIPENDENTI DELLA MEDESIMA IMPRESA AI  SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977.
     PER IL CASO IN CUI L'IMPRESA SIA COSTITUITA  DA  DIVERSE  UNITA'
PRODUTTIVE, SI FA RISERVA DI SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
     B)  L'OBBLIGO  CONTRIBUTIVO  CESSA  ALLORQUANDO  SI  RISOLVA  IL
RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO OVVERO VENGA MANO LA SOSPENSIONE  DAL
LAVORO  IN  CONSEGUENZA  DELLA RIPRESA DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA, DEL
PASSAGGIO  DALLA  SOSPENSIONE  AL  LAVORO  AD  ORARIO  RIDOTTO,   DEL
LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI SOSPESI.
     C)  NEL  CASO  IN  CUI  IL  NUMERO  DEI  LAVORATORI  ASSUNTI CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE ECCEDA QUELLO DEI LAVORATORI SOSPESI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977, IL CONTRIBUTO E' DOVUTO SOLO
PER UN NUMERO DI  LAVORATORI  PARI  A  QUEST'ULTIMO.  SI  RINNOVA  AL
RIGUARDO  LA  RISERVA  DI  ISTRUZIONI  PER  QUANTO ATTIENE LE IMPRESE
ARTICOLARE IN DUE O PIU' UNITA' PRODUTTIVE.
     D) LA MISURA DEL CONTRIBUTO E' DEL  7  PER  CENTO  DA  CALCOLARE
SULL'IMPORTO   MASSIMO   MENSILE  DEL  TRATTAMENTO  STRAORDINARIO  DI
INTEGRAZIONE SALARIALE.
          SI FA RISERVA DI ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI VERSAMENTO.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
---------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1975, PAG. 1127.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 1936.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1987, PAG. 1503.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.

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