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Circolare 260 del 27 dicembre 1988
Oggetto:
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140.
L' AUMENTO DISPOSTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N.
140 (1), A FAVORE DELLE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL TRATTAMENTO
MINIMO ALLA DATA DI DECORRENZA, O IN EPOCA POSTERIORE PER EFFETTO DELLA
LIQUIDAZIONE DI SUPPLEMENTI, E SUCCESSIVAMENTE ASSORBITE NEL TRATTAMENTO
MINIMO STESSO E' STATO EROGATO, NEL CASO DI PENSIONI INTEGRATE -
TOTALMENTE O PARZIALMENTE - AL TRATTAMENTO MINIMO O CON TRATTAMENTO MINIMO
CRISTALLIZZATO, NEL PRESUPPOSTO CHE DETTO AUMENTO, BENCHE' CORRISPOSTO IN
AGGIUNTA ALLA PENSIONE IN GODIMENTO, NON CONFERISCE DI PER SE' ALLA
PENSIONE STESSA LA NATURA DI TRATTAMENTO SUPERIORE AL MINIMO.
TUTTAVIA, SECONDO QUANTO PORTATO A CONOSCENZA NELLA PARTE
SECONDA, LETTERE B E C, DELLA CIRCOLARE N. 60105 AGO DEL 23 MAGGIO 1985
(2), A RICHIESTA DEL COMITATO SPECIALE DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI
DIPENDENTI, LA QUESTIONE CIRCA GLI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA ATTRIBUZIONE
DELL' AUMENTO EX ART. 3 NEI CASI DI SPECIE ERA STATA ALL'EPOCA
CONTESTUALMENTE SOTTOPOSTA AI MINISTERI VIGILANTI PER IL PARERE DI
COMPETENZA.
CIO' PREMESSO, SI COMUNICA CHE IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE HA CONFERMATO IN VIA DEFINITIVA IL SUO PARERE, DI
CUI HA PRESO ATTO IL PREDETTO ORGANO, NEL SENSO CHE L'AUMENTO EX ART.3,
EROGATO DAL LEGISLATORE CON LA DICHIARATA FINALITA' DI ELIMINARE GLI
EFFETTI DELL'EVIDENTE ASSORBIMENTO DELLA PENSIONE NEL TRATTAMENTO MINIMO,
DETERMINA L'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DELLA
NUOVA NATURA DI PENSIONE SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO,ESCLUDENDO CHE
PER IL FUTURO ALLA PENSIONE POSSA APPLICARSI LA DISCIPLINA DEI MINIMI.
SI FA RISERVA DI SUCCESSIVE DISPOSIZIONI PER GLI ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI ALLA MUTATA NATURA DELLE PENSIONI DI CHE TRATTASI.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
BILLIA
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(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1985, PAG. 1091
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1985, PAG. 1510