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Circolare 258 del 16 novembre 1993
Oggetto:
Articolo 1, comma 1, ed articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Requisiti per la pensione di vecchiaia.
Come e' noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del
sistema pensionistico, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60
anni per le donne i limiti di eta' per il diritto alla pensione
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.
L'elevazione e' prevista in forma graduale con effetto dal 1
gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, come indicato
nella tabella A allegata al menzionato decreto, in modo da rag-
giungere i limiti di eta' di regime a far tempo dal 1 gennaio
2002.
Con circolare n. 221 del 1 ottobre 1993 e' stato precisato che
gli assicurati che compiono l'eta' pensionabile nel corso del
mese di dicembre degli anni 1993, 1995, 1997, 1999 e 2001 possono conseguire la pensione di vecchiaia con decorrenza
dal 1 gennaio dell'anno successivo, anche se in tale anno l'eta
' pensionabile
risulta elevata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del-
la relativa Tabella A.
L'anzidetto criterio, come rilevato dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale con circolare n. 92/93 del 10 settembre
1993, allegata alla predetta circolare n. 221, risulta in linea
con l'articolazione della stessa Tabella A, ancorche', per una
mera inesattezza formale, sopra l'elencazione dei periodi ivi ri-
portati risulti impropriamente la dizione "decorrenza della pen-
sione", che attiene non al momento dell'acquisizione del diritto
ma al momento erogativo della prestazione.
Al momento di insorgenza del diritto, sempre secondo quanto rile-
vato dal menzionato Ministero, deve del pari farsi riferimento
per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n.503,
e della relativa Tabella B, al fine di individuare i requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel periodo transitorio.
A seguito dell'emanazione della richiamata circolare n. 221, sono
stati formulati numerosi quesiti in ordine all'esatta portata del
criterio interpretativo delineato dal Ministero del Lavoro.
In relazione ai quesiti posti, il predetto Ministero ha fornito,
con lettera n. 7/62193/L.421/92 del 12 novembre 1993, le seguenti
precisazioni.
I lavoratori dipendenti che compiano l'eta' pensionabile e perfezionino l'anzianita' contributiva in uno degli anni che vanno dal 1993 al 2001 secondo i requisiti in vigore nell'anno considerato possono conseguire la pensione di vecchiaia a decorrere da qualsiasi mese successivo a quello del raggiungimento di tali requisiti, ancorché i requisiti stessi risultino nel frattempo piu' elevati a causa dei progressivi innalzamenti previsti dalle menzionate Tabelle A e B del decreto n. 503.
In applicazione del criterio interpretativo sopra delineato, gli
assicurati che compiono l'eta' pensionabile nel mese di dicembre
degli anni 1993, 1995, 1997, 1999 e 2001, possono conseguire la
pensione di vecchiaia non solo dal 1 gennaio dell'anno successi-
vo, ma anche da qualsiasi altro mese dello stesso anno o degli
anni successivi, ancorche' l'eta' pensionabile ed i requisiti di
assicurazione e di contribuzione risultino nel frattempo piu'
elevati per effetto delle disposizioni di cui, rispettivamente,
al comma 1 dell'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 503.
Siffatto criterio interpretativo, che comporta in ogni caso la
"cristallizzazione", al momento di insorgenza del diritto, dei
requisiti di eta', di assicurazione e di contribuzione, trova
applicazione anche nei confronti degli assicurati che compiono
l'eta' pensionabile nei mesi precedenti quello di dicembre.
Pertanto, gli assicurati che nel corso dell'anno 1993 compiano
l'eta' pensionabile di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se don-
ne, e perfezionino i requisiti assicurativi e contributivi in vi-
gore in tale anno potranno conseguire la pensione di vecchiaia
nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti in
qualsiasi mese dell'anno 1994 o degli anni successivi, senza che
sia necessario il perfezionamento dei nuovi requisiti di eta', di
assicurazione e di contribuzione richiesti nell'anno di decorren-
za della pensione.
Gli stessi criteri trovano ovviamente applicazione nei confronti
degli assicurati che compiano l'eta' pensionabile negli anni dal
1994 al 2001.
Resta comunque fermo che la liquidazione della pensione di vec-
chiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 e'
subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Il criterio interpretativo che prevede la cristallizzazione dei
requisiti di eta' e di contribuzione al momento dell'insorgenza
del diritto alla pensione di vecchiaia va esteso, secondo quanto
precisato dal Ministero del Lavoro, anche alle pensioni di vec-
chiaia da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Con-
siderato che in tali gestioni non opera l'elevazione dei limiti
di eta' pensionabile, la cristallizzazione dei requisiti va rife-
rita al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di con-
tribuzione.
Conseguentemente, gli assicurati che compiano l'eta' pensionabile
di 65 anni, se uomini, o di 60 anni, se donne, nel corso dell'an-
no 1993 potranno conseguire la pensione di vecchiaia nelle ge-
stioni dei lavoratori autonomi con 16 anni di assicurazione e di
contribuzione anche con decorrenza successiva all'anno 1994, an-
corche' nell'anno di decorrenza della pensione sia richiesto un
requisito di assicurazione e di contribuzione piu' elevato.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA