Eureka Previdenza

Circolare 261 del 19 novembre 1993

Oggetto:
Chiarimenti in merito all'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 alle pensioni in regime internazionale.

Dall'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 alle pensioni in convenzione internazionale sono emerse alcune problematiche particolari, che hanno formato oggetto di quesiti da parte delle sedi periferiche.
Al fine di risolvere le questioni prospettate e fermo restando il rinvio alle istruzioni di carattere generale emanate con la circolare n.50 del 23 febbraio1993 (1), si forniscono le seguenti delucidazioni.
1 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI RESIDENTI ALL'ESTERO AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.

Al fine di verificare nei confronti dei residenti all'estero l'avvenuta cessazione dell'attivita' lavorativa dipendente per il conseguimento del diritto alle pensioni di vecchiaia, ai sensi dell'art.1, comma 7, del decreto n.503, in assenza di elementi deducibili dalla documentazione gia' in possesso della sede, l'apposita dichiarazione di responsabilita' potra' essere redatta sul modello LAV 503/est, riquadro A, di cui si allega fac-simile (all.1), che dovra' essere riprodotto in loco con i mezzi a disposizione.


2 - REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.

Ai fini del perfezionamento dei piu' elevati requisiti assicurativi e contributivi, richiesti dall'art.2, comma 1, del decreto n.503 per il diritto alla pensione di vecchiaia, trovano ovviamente applicazione le norme sulla totalizzazione contenute nei vigenti accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.
Le stesse norme sono altresi' applicabili per l'attuazione del comma 3 dello stesso art.2, con il quale il legislatore ha previsto alcune deroghe alla disposizione di cui sopra.
Ne discende che una volta accertata l'inesistenza dei requisiti piu' elevati previsti al comma 1, sia per il diritto alla pensione in regime autonomo che per il diritto in regime internazionale, si dovra' accertare l'esistenza dei requisiti previsti per l'applicazione del
predetto comma 3, sempre ricorrendo, ove necessario, alle disposizioni internazionali in materia di totalizzazione.
In particolare il requisito dei 10 anni di occupazione, di cui alla lettera b) del predetto comma 3, potra' essere perfezionato dagli interessati sommando ai periodi di occupazione in Italia i periodi di occupazione svolti in Stati convenzionati.
Lo stesso requisito non potra', invece, ritenersi soddisfatto in caso di assenza di svolgimento di attivita' lavorativa in Italia.
Lo svolgimento di attivita' all'estero potra' essere dedotto dai consueti formulari internazionali. In caso di Stati la cui legislazione preveda l'assicurazione sulla base dei periodi di residenza, i periodi di occupazione dovranno essere comprovati dagli interessati con la
stessa documentazione richiesta con circolare n.276 C. e V. del 23 novembre 1973 (2) per certificare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro ai fini del riscatto dei periodi di lavoro all'estero ex art.51 della legge 30 aprile 1969, n.153.
E' appena il caso di precisare che i periodi di assicurazione, contribuzione ed occupazione esteri possono esplicare la loro efficacia unicamente ai fini della concessione di una pensione in regime internazionale, considerato che il riconoscimento della loro validita' e' condizionato dall'efficacia delle norme contenute nelle singole convenzioni stipulate con gli Stati nei quali gli interessati fanno valere i periodi
sopra citati.


3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE.

Per la determinazione dell'importo delle pensioni da liquidare in regime internazionale trovano applicazione i criteri di carattere generale adottati per l'attuazione degli articoli 3 e 13 del decreto n.503 nei confronti delle pensioni in regime nazionale.
Pertanto, in assenza di periodi contributivi italiani successivi al 31.12.92, la pensione in regime internazionale, anche se da liquidare con decorrenza pari o successiva al'1.1.93, deve essere calcolata con i criteri di applicazione della previgente normativa.
Per quanto in particolare concerne le pensioni da liquidare in regime di convenzione italo-svizzera, si fa presente che le due quote di pensione in prorata dovranno derivare dalle rispettive pensioni virtuali integrate, in presenza dei prescritti requisiti, al trattamento minimo vigente alla decorrenza originaria della pensione.
I coefficienti di riduzione da applicare alle predette pensioni virtuali saranno determinati nel seguente modo: per la prima quota, dal rapporto dei periodi fatti valere in Italia fino al 31.12.92 sul totale dei contributi italiani ed esteri sia antecedenti che seguenti la predetta data; per la seconda quota, dal rapporto dei periodi fatti valere in Italia dall'1.1.93 alla fine del mese antecedente la decorrenza della
pensione sul totale dei contributi italiani ed esteri sia antecedenti che seguenti il 31.12.92.
Il criterio di cui sopra e' analogo a quello adottato per il calcolo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi ai sensi della legge 2 agosto 1990, n.233 (3), in relazione al quale e' stato altresi' precisato (V. messaggio n.09983 del 5.3.93 in allegato 2) che, qualora la somma delle due virtuali derivanti dal calcolo effettuato secondo i criteri sopra illustrati sia pari o superiore al trattamento minimo,
non dovra' procedersi all'attribuzione dell'integrazione su nessuna delle due virtuali.


4 - SUPPLEMENTI DI PENSIONE CON DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO 1993 IN POI.

I supplementi di pensione in regime internazionale con decorrenza dall'1.2.93 dovranno essere liquidati secondo i criteri di cui al punto 8 della circolare n.50/93 gia' citata.
Il requisito dei 15 anni di contribuzione maturato al 31.12.92, per l'individuazione dei periodi da prendere in considerazione per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, puo' essere perfezionato con il cumulo dei periodi esteri, anche se
successivi alla decorrenza della pensione.


5 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO.

Ai fini della ricognizione reddituale dei residenti all'estero, per l'applicazione delle nuove disposizioni dettate dall'art.4 del decreto n.503 in materia di integrazione al trattamento minimo, dovra' essere inviato agli interessati il mod. RED/TM/est, di cui si allega fac-simile per la riproduzione in loco con i mezzi a disposizione, in attesa della stampa automatizzata (all.3).


6 - RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE.

Il requisito dei 5 anni richiesto per la facolta' di riscatto di cui all' art.14 del decreto n.503, deve essere perfezionato sulla sola base dei periodi contributivi maturati in italia. (Dal 1/05/2010 anche considerando la contribuzione estera vedi circ.41/2011)
Tale criterio deriva da quanto enunciato dal Ministero del Lavoro in merito alla rilevanza ai fini non pensionistici dei periodi contributivi maturati in Stati convenzionati (cfr. msg. n.13245 del 18.7.87 in all.4).


7 - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'.

L'articolo 10, comma 6, del decreto n.503 dispone che il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonche' delle forme sostitu-
tive della stessa assicurazione generale obbligatoria e' subordinato sia alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente che alla cessazione del lavoro autonomo.
Per i residenti in Italia, con la circolare n.204 del 30 agosto 1993, trasmessa con messaggio n.15242 del 31.8.93, sono state diramate istruzioni nel senso di accertare preventivamente l'avvenuta cancellazione dagli elenchi di categoria ovvero l'avvenuta presentazione
della domanda di cancellazione.
Per quanto riguarda coloro che svolgono attività autonoma in uno dei Paesi convenzionati l'avvenuta cessazione di detta attività dovra' essere comprovata dagli interessati con apposita dichiarazione di responsabilita', che potra' essere redatta - analogamente a
quanto previsto per coloro che svolgono attivita' subordinata - sull'allegato mod. LAV 503/est, riquadro B, (vedi allegato 1) da riprodurre in loco con i mezzi a disposizione.
Il predetto modello potra' essere utilizzato altresi' per accertare la risoluzione del rapporto di lavoro domestico o agricolo, secondo le istruzioni di cui alla succitata circolare n.204.


8 - CRITERI OPERATIVI.

In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in regime internazionale in conformita' alle disposizioni del decreto n.503, le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi dovranno essere liquidate, in via provvisoria, per la sola quota relativa alle anzianita' contributive maturate fino al 31.12.1992.
Dette pensioni, tenute in apposita evidenza, dovranno essere immediatamente ricostituite non appena saranno a disposizione i programmi di cui sopra.


IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA


N O T E
(1) V. "Atti Ufficiali" 1993, pag.1178.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1973, pag.2787.
(3) Cfr. circolare n.277 dell'1.12.92 in "Atti Ufficiali"
1992, pag.4103.
ALLEGATO 1
Mod. LAV503/est
ONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA (1)
he, in base al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503,
1 gennaio 1993, il conseguimento del diritto alla pensione
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 1
1 gennaio 1994, il conseguimento del diritto alla pensione
e' subordinato alla cessazione della attivita' lavorativa
quella autonoma (art. 10 comma 6).
___________________________________________________________
......
.............................. Nat il ../../....
..............(prov.) ..........
===========================================================
I
alla presentazione della domanda di PENSIONE DI VECCHIAIA I
te dichiarazione si allega, I
I
D I C H I A R A (2) I
I
cessato di svolgere l'attivita' lavorativa dipendente I
ere dal ............ I
I
ver cessato di svolgere l'attivita' lavorativa dipendente I
I
===========================================================
===========================================================
I
alla presentazione della domanda di PENSIONE DI ANZIANITA'I
te dichiarazione si allega, I
I
D I C H I A R A (2) I
I
essato di svolgere l'attivita' lavorativa (dipendente e I
a decorrere dal ................. I
I
er cessato di svolgere l'attivita' lavorativa (dipendente I
a) I
, consapevole delle sanzioni civili e penali previste
coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la
abilita' che i dati forniti con la presente dichiarazione
veritieri.
DATA ..............
...............
___________________________________________________________
modulo, diviso in due parti: A e B, puo' essere utilizzato
ichiedente la pensione di vecchiaia che dal richiedente la
anzianita', compilando, a seconda del caso, il riquadro
te previsto.
X l'ipotesi che ricorre.
ALL.2
DIREZIONE CENTRALE PER I RAPPORTI
E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
REPARTO STUDI E LEGISLAZIONE
83 DEL 5.3.93
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
ARE N.277 DELL'1.12.1992: CHIARIMENTI.
RE N.277 DELL'1.12.1992, TRASMESSA IN PARI
MESSAGGIO N.25772, SONO STATI FORNITI CRITERI DI
DELLA LEGGE N.233/90 ALLE PENSIONI IN REGIME
ARE, AL PUNTO 1.3 DELLA SUDDETTA CIRCOLARE,
NSIONI IN CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SONO STATI
ITERI SPECIFICI PER IL FATTO CHE I NUOVI
CALCOLO DELLA PENSIONE VIRTUALE (V. MSG.
L 29.10.1992 ALLEGATO ALLA STESSA CIRCOLARE
ON OPERANO NEI CONFRONTI DELLE PREDETTE
A RICHIESTE DI CHIARIMENTI SI PRECISA CHE NEL
I NON SUSSISTANO LE CONDIZIONI PER L'INTEGRA-
MINIMO DELLA PENSIONE VIRTUALE, PER IL CALCOLO
NE IN CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DA PORRE IN
OVRANNO ESSERE SEGUITI I CRITERI PREVISTI PER
' DELLE PENSIONI, ILLUSTRATI AL PUNTO 1.2
RCOLARE N.277/92.
VA TENUTO PRESENTE CHE UNA DELLE CAUSE DI
BILITA' DELLA PENSIONE VIRTUALE PUO' ESSERE
DALLA CIRCOSTANZA CHE, IN CASO DI CONTRI-
STA, L'ALTRA VIRTUALE SIA SUPERIORE AL
MINIMO, OVVERO CHE LA SOMMA DELLE DUE VIR-
IORE AL TRATTAMENTO MINIMO.
IL DIRETTORE CENTRALE
RANDISI
ALLEGATO 3
Mod. RED/TM/est
ALL'I.N.P.S.
SEDE DI ........................
DICHIARAZIONE REDDITUALE PER L'INTEGRAZIONE
AL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE
ritt .............................. nat il ../../....
...............(prov.) ..... stato civile (1) ...............
le ....................... (se conosciuto)
la pensione di ........................ DICHIARA che per
rso PREVEDE di:
EDERE redditi influenti (2) ai fini del diritto
grazione al trattamento minimo.
E redditi influenti (2) ai fini del diritto
grazione al trattamento minimo per il seguente
lordo (3) annuo (in lire italiane): Lire ..........
E redditi derivanti da pensione estera concessa
.............................. per il seguente
lordo (3) annuo (in lire italiane): Lire ..........
da non includere nei redditi sopra dichiarati.)
TOTALE Lire ..........
------------------------------------------------------------
SOLO SE IL RICHIEDENTE E' CONIUGATO E NON LEGALMENTE ED
TE SEPARATO
................................. nato il ../../....
le ...................... (se conosciuto) DICHIARA che per
rso PREVEDE di:
DERE redditi influenti (2) ai fini del diritto
razione al trattamento minimo.
E i seguenti redditi influenti (2) ai fini del diritto
grazione al trattamento minimo per un importo lordo (3)
n lire italiane): Lire ..........
scritti, consapevoli delle sanzioni civili e penali previste
per coloro che rendono attestazioni false, dichiarano sotto la
onsabilita' che i dati qui forniti sono completi e veritieri e
are dei redditi indicati e' quello che ragionevolmente preve-
eguire nell'anno in corso.
scritti consapevoli, altresi', che eventuali somme non spet-
esatta indicazione dei redditi devono essere restituite
impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione
ione reddituale sopra indicata.
DATA ...............
FIRMA
....................... DEL CONIUGE ........................
RETRO DELL' ALLEGATO 3
A V V E R T E N Z A
QUALE DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE
l quale deve essere resa la dichiarazione reddituale e'
rso alla data di presentazione della domanda di pensione.
ere dichiarati i redditi che si prevede di conseguire in base
i di valutazione posseduti al momento della compilazione del
N O T E
VILE: scriva il suo stato attuale (celibe/nubile, coniugato/a,
, separato/a legalmente, divorziato/a). Nel caso di abbandono
del coniuge, che deve risultare accertato dall'Autorita'
ria o da altra pubblica Autorita', il richiedente dovra'
di essere separato/a legalmente.
INFLUENTI: Sono influenti e quindi da dichiarare ai fini
egrazione al trattamento minimo i redditi di qualsiasi natura
i, comprese le pensioni eventualmente corrisposte dalle
oni estere (da indicare a parte nell'apposito spazio), e tutti
diti esteri che, se prodotti in Italia, sarebbero
tabili al regime fiscale italiano.
***********************************************************
*
ININFLUENTI: Sono ininfluenti e quindi da non *
re ai fini del diritto all'integrazione al trattamento *
sottoelencati redditi: *
*
o della casa di abitazione. *
percepite in occasione della cessazione dell'attivita' *
tiva (es. trattamenti di fine rapporto comunque *
nati, buonuscite ecc.). *
enze arretrate sottoposte a tassazione separata. *
menti di famiglia comunque denominati, pensioni di *
e indennita' accessorie, rendite vitalizie erogate per *
uni sul lavoro e malattie professionali, pensione *
e, assegno per l'assistenza personale e continuativa, *
e in denaro a carattere assistenziale erogate *
bliche amministrazioni, pensioni per infermita' *
tte a causa del servizio militare di leva. *
ssi bancari e postali, interessi dei Buoni Ordinari del *
(BOT), dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) e *
lsiasi altro titolo di Stato, vincite, premi e redditi *
ri. *
zioni estere aventi natura meramente risarcitoria o *
enziale. *
ltro reddito che, se prodotto in Italia, sarebbe esen- *
imposta, in base alla legislazione italiana. *
***********************************************************
LORDO: per reddito lordo si intende l'importo del reddito al
i soli contributi previdenziali e assistenziali.
lazione e per la restituzione del modulo all'INPS Lei puo'
ll'assistenza gratuita di uno degli Enti di Patronato
dalla legge.
ALL.4
SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI MSG. N.13245 del 18.7.87
A TUTTE LE SEDI REGIONALI
PROVINCIALI
ZONALI
OGGETTO: Rilevanza nella legislazione previdenziale
italiana dei periodi di assicurazione compiuti
in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni
internazionali di sicurezza sociale.
Il Comitato Speciale Fondo Pensioni dei Lavoratori
Dipenedenti, nella seduta dell'1 luglio 1987, ha preso
atto del parere reso dal Ministero del Lavoro in merito
alla problematica concernente l'assimilazione dei periodi
assicurativi fatti valere in Paesi legati all'Italia da
accordi di sicurezza sociale.
A seguito di quanto precede viene confermato il
criterio adottato dall'Istituto circa la necessita' di
far valere almeno un contributo effettivamente versato
nell'assicurazione italiana, al fine di avvalersi della
totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalle
norme convenzionali per l'autorizzazione alla prosecu-
zione volontaria.
Tale requisito non dovra' essere soddisfatto da
parte di coloro che si avvalgono delle particolari
disposizioni contenute negli accordi che legano l'Italia
alla Svezia, alla Svizzera e al Liechtenstein, tenuto
conto che tali accordi esplicitamente prevedono la
possibilita' dell'ammissione ai versamentoi volontari in
Italia anche sulla base della sola contribuzione versata
nei predetti Paesi.
Viene altresi' sciolta la riserva formulata nel
messaggio T.P. n.16445 del 5.5.83, concernente l'appli-
cazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge
n.29/79, nel senso di accogliere le richieste di rico-
ngiunzione dei periodi assicurativi relativi ad attivita'
autonoma nell'A.G.O. per i lavoratori dipendenti, a
condizione che il requisito del quinquennio di contribu-
zione obbligatoria antecedente la domanda di ricongiu-
nzione stessa, sia fatto valere nell'ambito dell'assicu-
razione nazionale.
Dovranno infine essere evase negativamente le
richieste di riscatto del corso legale di laurea o per il
riconoscimento figurativo di periodi di persecuzione
politica o razziale presentate da persone non assicurate
in Italia ovvero che fanno valere unicamente contribu-
zione figurativa per periodi di servizio militare accre-
ditata sulla sola base di periodi assicurativi esteri.
Il Dirigente il Servizio

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