Eureka Previdenza

Circolare 164 del 14 luglio 1993

Oggetto:
Invalidi civili parziali. Facoltà di opzione per il  trattamento  più  favorevole  a  norma dello articolo 3,  comma  1,  della  legge  29 dicembre 1990, n.407.
 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, serie generale,parte  prima,
del  30  gennaio  1993,  e'  stato  pubblicato il decreto 31
ottobre 1992, n. 553, emanato dal Ministero dell'Interno, di
concerto  con    quelli  del  Lavoro  e  del Tesoro, a norma
dell'articolo 3, comma 2, della  legge   29  dicembre  1990,
n.407,  per  regolamentare,  tra  l'altro,  la  facolta'  di
opzione prevista dall'articolo 3, comma 1,  della  legge  29
dicembre 1990, n.407 (allegato 1 ).
Le  disposizioni  attuative del  predetto decreto sono state
diramate  dal  Ministero dell'Interno con circolare n.3  del
9  febbraio  1993,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.47
del 26 febbraio 1993 ( allegato 2 ).
1 - OPZIONE PER BENEFICIARE DELLA PENSIONE SOCIALE
Ai    fini  che interessano, si ritiene utile ricordare  che
in materia  di  attribuzione  della  pensione  sociale  agli
invalidi  civili  parziali  in  sostituzione  dell'  assegno
assistenziale erogato fino  al  compimento  dei   65    anni
di   eta'  dal  Ministero  dell'Interno,  l'articolo  9  del
decreto  legge   22   dicembre 1981, n.791, convertito dalla
legge  26  febbraio  1982,  n.  54,  ha sancito, a far tempo
dal    1    gennaio   1982,l'incompatibilita'   dell'assegno
mensile  di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo   1971,
n. 118, e conseguentemente  della pensione sociale  sostitu-
tiva,  con  le  pensioni  dirette di invalidita' a carico di
tutte le forme di previdenza indicate dallo stesso  articolo
9.
Piu'   esattamente,  la  titolarita'  di  altro  trattamento
pensionistico  legato  ad  uno  stato  invalidante,  erogato
dall'assicurazione  generale  obbligatoria,  dalle  gestioni
sostitutive,  esonerative  ed  esclusive   della   medesima,
nonche'  dalle  gestioni  pensionistiche per i commercianti,
gli artigiani, i coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,
dalla gestione speciale minatori e dalle altre casse e fondi
di previdenza, ivi compresi quelli dei  liberi  professioni-
sti,  preclude  all'invalido parziale il diritto ad ottenere
la pensione sociale sostitutiva;  e  cio'  indipendentemente
dall'ammontare della prestazione della quale beneficia.
L'articolo  3, comma 1, della legge n.407/1990 ha eliminato,
dal  1  gennaio 1991, tale rigida disposizione    concedendo
agli    invalidi  civili parziali la facolta' di optare  per
il trattamento piu' favorevole.  L'emanazione  del   decreto
ministeriale  n.553  rende ora possibile  l'esercizio  della
predetta  facolta' da parte degli interessati.
Le  istruzioni  impartite  con le circolari n.740  AGO del 5
marzo 1982 e n. 68 del 15 marzo 1991, per  regolamentare  la
definizione  della  fattispecie  in esame,  devono ritenersi
modificate  nel  senso che, con effetto dal 1  gennaio 1991,
e' possibile  procedere  alla  liquidazione  della  pensione
sociale  in    sostituzione    dell'assegno    assistenziale
anche  nei  confronti  degli    invalidi    civili  parziali
titolari di altro trattamento come sopra specificato, sempre
che  gli  interessati  abbiano  formalmente  manifestato  la
volonta'  di rinunciare al trattamento incompatibile.
Indipendentemente  dalla data di presentazione dell'atto  di
rinuncia, la  revoca  del trattamento  non    piu'    dovuto
potra'   essere  effettuata  con  decorrenza  contestuale  a
quella della pensione sociale,  stante    l'interesse    del
pensionato   a percepire  quanto  prima il trattamento  piu'
favorevole.  La decorrenza potra',  peraltro, essere  diffe-
rita  in  relazione  ad  una  eventuale  esplicita richiesta
dell'interessato.  In  ogni caso la revoca  non  puo'  avere
effetto da data anteriore al 1  gennaio 1991.
1.1 - TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI  UNA
      DELLE FORME ASSICURATIVE GESTITE DALL'ISTITUTO
Qualora  l'interessato  risulti titolare di  un  trattamento
pensionistico    a  carico di una  delle forme  assicurative
gestite   dall'Istituto, sara' sufficiente  acquisire    una
dichiarazione   da  cui   risulti  che  l'opzione e' diretta
a percepire   la   pensione  sociale. La rinuncia  all'altro
trattamento  e irritrattabile.
I    contributi   sulla  cui  base e' stata   liquidata   la
prestazione  rimangono  acquisiti alla gestione  alla  quale
sono  stati  versati.  La  pensione  revocata  dovra' essere
eliminata    utilizzando  la  procedura  VT,  segnalando  il
codice di eliminazione 3, cause varie.
Le  eventuali  somme  pagate  sul  trattamento  da  revocare
dovranno  essere recuperate in occasione del    primo  paga-
mento della pensione sociale.
1.2 - TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI ALTRO ENTE
Qualora  il  trattamento  pensionistico  risulti     erogato
all'invalido  parziale  da  un   ente diverso dall'Istituto,
prima  di  procedere  alla   liquidazione   della   pensione
sociale      dovra' essere acquisita una dichiarazione rila-
sciata   dall'ente   erogatore      attestante    l'avvenuta
presentazione di  un  atto   di    rinuncia dell'interessato
al trattamento incompatibile.
Dovranno, altresi,  essere  concordati con  l'ente    eroga-
tore  dell'altro     trattamento   i  tempi  di   cessazione
della  provvidenza alla quale l'interessato  ha  rinunciato,
operando   in maniera da evitare  che  vi  sia  soluzione di
continuita' nella percezione della prestazione dovuta.
Con la  circostanza, sara' richiesto  all'ente  di  indicare
le  somme  corrisposte all'interessato nel periodo  compreso
tra la data di  decorrenza della pensione sociale e   quella
di revoca  del trattamento incompatibile.
Le   somme  da   recuperare  dovranno   essere    trattenute
sull'importo  degli  arretrati  spettanti  all'interessato a
seguito   della  liquidazione    della   pensione sociale  e
rimborsate all'Ente previo  accordo in merito alle  relative
modalita' di versamento.
2 - OPZIONE PER BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE
In  caso   di  titolarita' di assegno   di  invalidita', non
integrato      in   funzione  del   reddito   del   coniuge,
ove l'interessato rinunci a tale trattamento    optando  per
la  percezione   della  prestazione   assistenziale a carico
del Ministero  dell'Interno,  prima  di    procedere    alla
revoca  dell'assegno d'invalidita' le Sedi chiederanno  agli
interessati di  sottoscrivere  una    dichiarazione    dalla
quale risulti  la volonta' di rinunciare all'assegno.
L'assegno  dovra' essere eliminato utilizzando la  procedura
VT, segnalando il codice di eliminazione 3, cause varie.
Si rendera', quindi, necessario portare a  conoscenza  della
competente   struttura   periferica     dell'Amministrazione
dell'Interno la data a  far  tempo  dalla  quale    cessera'
l'erogazione   dell'assegno   operando  come  per  l'ipotesi
illustrata in precedenza, in modo da evitare  discontinuita'
nei pagamenti.
Alla   predetta  Amministrazione  dovranno   infine   essere
comunicate  le somme erogate al titolare dell'assegno  dalla
decorrenza della  prestazione assistenziale fino  alla  data
della  revoca,  concordando  con  i  competenti  Uffici   le
modalita'   con      cui  potranno  provvedere  al  rimborso
all'Istituto  delle somme in questione.
La  rinuncia  all'assegno  e'  irritrattabile.  ll  soggetto
optante  potra'    peraltro   ottenere  in seguito un  nuovo
assegno  di invalidita', sempre  che   alla    data    della
relativa    domanda sussistano i requisiti richiesti. Ovvia-
mente, in  caso  di  accoglimento  della  nuova  domanda  il
pagamento  della prestazione sara' subordinato alla acquisi-
zione    di      una  dichiarazione     dell'Amministrazione
dell'Interno   attestante l'avvenuta   presentazione  di  un
atto  di   rinuncia   al trattamento  incompatibile. Dovra',
altresi,  essere   curato   lo svolgimento degli adempimenti
illustrati al precedente punto 1.2
                              *
                        *           *
Sulla  base  dei  criteri  innanzi  forniti  dovranno essere
riesaminate   d'ufficio, o  a  domanda   degli  interessati,
le  situazioni    riguardanti gli  invalidi  civili parziali
che, pur  vantando titolo alla pensione  sociale sostitutiva
con  decorrenza    dal  1  gennaio 1991, non  hanno ottenuto
tale  prestazione  attesa  l'impossibilita  di   effettuare,
all'epoca, l'opzione.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                               F.to D.ssa MANZARA

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