Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 234 del 25 agosto 1995
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Circolare 234 del 25 agosto 1995
Oggetto:
Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Pensioni ai superstiti e trattamenti di invalidità. Nuovi limiti di reddito per l'integrazione al minimo.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, ed en-
trata in vigore il giorno successivo, introduce sostanziali inno-
vazioni nell'ordinamento pensionistico vigente.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni in
ordine alle disposizioni concernenti i trattamenti ai superstiti,
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita', che tro-
vano applicazione con decorrenza dal 1* settembre 1995.
Si forniscono inoltre istruzioni in ordine alle modifiche intro-
dotte dalla citata legge in materia di integrazione al minimo, a
norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, delle
pensioni con decorrenza dall'anno 1995.
1 - NUOVA DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI
(articolo 1, comma 41)
L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 dispone che la disci-
plina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive e so-
stitutive di detto regime.
Limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge n. 335, in caso di presenza
di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota per-
centuale della pensione e' elevata dal 60 al 70 per cento.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cu-
mulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui al-
la Tabella F allegato 1. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con la pensione ai superstiti ridotta non puo' comunque
essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddi-
to posseduto. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora
il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli,
minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data
di entrata in vigore della legge di riforma con riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
I limiti di cumulabilita' previsti dalla legge n. 335 trovano
applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo
coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non tro-
vano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della
pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso
con il coniuge.
La legge di riforma non contiene indicazioni in ordine ai
redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilita'
con la pensione ai superstiti. In analogia con quanto disposto
per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'ar-
ticolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, aggiunto dall'ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
ritiene che ai fini di detta cumulabilita' debbano essere valuta-
ti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di
fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del
reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate
sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve ovviamen-
te essere valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui
deve essere eventualmente operata la riduzione. Al riguardo,
poiche' la normativa interessa anche le altre forme di previdenza
non gestite dall'Istituto, e' stato interessato il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Si fa pertanto riserva di
successive indicazioni.
In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di
gestione delle pensioni, la liquidazione dei trattamenti pensio-
nistici con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti
di nuclei familiari superstiti costituiti dal solo coniuge o dai
genitori, o da uno o piu' fratelli o sorelle, che posseggano red-
diti per l'anno 1995 per un importo superiore a lire 24.431.550,
deve essere, per il momento, sospesa.
Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi deve
essere completata con l'acquisizione della dichiarazione
reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale dichia-
razione deve essere resa sul modulo RED 335/REV, da riprodurre
localmente secondo il facsimile allegato 2.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri opera-
tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in
esame in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da
attribuire alle pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza
anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nel-
le condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in mate-
ria di cumulabilita' con i redditi.
Per il momento, le pensioni ai superstiti liquidate con decorren-
za dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti di un solo figlio,
continueranno ad essere calcolate con l'aliquota del 60 per cen-
to. Il ricalcolo con la nuova aliquota del 70 per cento verra'
effettuato successivamente in via automatica.
1.1 - ESTENSIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE
DELLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI VIGENTE NEL
REGIME GENERALE
Considerato che con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge n. 335 la disciplina del trattamento pensionistico a favore
dei superstiti vigente nel regime generale e' estesa alle forme
esclusive e sostitutive di detto regime, si ritiene utile richia-
mare sinteticamente le disposizioni che regolamentano la pensione
ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria.
1.1.1 - FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Nel regime generale la pensione ai superstiti, in caso di morte
dell'assicurato o del pensionato, spetta:
a) al coniuge, anche se separato legalmente. Tuttavia il coniuge
superstite separato , in quanto gli era stata
addebitata dal giudice, a richiesta dell'altro coniuge, la re-
sponsabilita della separazione, ha diritto alla pensione sol-
tanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a
carico del coniuge deceduto;
b) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto
non si sia risposato, sempreche' ricorrano le seguenti condi-
zioni:
= il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di as-
segno di divorzio;
= il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
= il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo
il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1987, n. 74, che ha regolato in via innovativa il
trattamento economico del coniuge divorziato in caso di mor-
te dell'ex coniuge;
= il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale de-
riva il trattamento pensionistico deve essere iniziato ante-
riormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matri-
monio.
Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex
coniuge deceduto si sia risposato, il Tribunale puo disporre
che sia corrisposta al coniuge divorziato superstite una quota
della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore
era legato in matrimonio alla data del decesso;
c) ai figli minori degli anni 18;
d) ai figli studenti di scuola media o professionale di eta' non
superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della
morte e che non prestino lavoro retribuito;
e) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al mo-
mento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per
gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il
26* anno di eta';
f) ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili e a carico del
genitore al momento della morte;
g) ai genitori di eta' superiore ai 65 anni che non siano titola-
ri di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pen-
sionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge
ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo
alla pensione;
h) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano tito-
lari di pensione, sempreche' al momento della morte dell'assi-
curato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a
suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli super-
stiti ne' genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla
pensione.
1.1.2 - CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
La pensione ai superstiti spetta a condizione che il dante causa
fosse titolare di pensione di vecchiaia, o di pensione di anzia-
nita', o di pensione di invalidita' o di pensione di inabilita';
ai superstiti di assicurato la pensione spetta a condizione che
il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere almeno
15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero cinque anni di
assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque
anni precedenti la data della morte. Ai superstiti di titolare di
assegno di invalidita' la pensione spetta alle stesse condizioni
previste per i superstiti di assicurato. Peraltro, ai soli fini
del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione si considerano utili anche i periodi di godimento dell'as-
segno di invalidita' nei quali non sia stata prestata attivita'
lavorativa.
Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore assicurato
non sussista il diritto alla pensione di reversibilita' in favore
dei familiari superstiti, o perche' il lavoratore non poteva far
valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di
vecchiaia o di invalidita', o perche', pur sussistendo tali re-
quisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorita'spetta
di norma tale diritto, possiede i requisiti soggettivi prescrit-
ti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori, stu-
denti o inabili, spetta una indennita' per una volta tanto commi-
surata all'entita' dei contributi risultanti a favore del dante
causa.
Il diritto all'indennita' e' riconosciuto a condizione che nei
cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato ri-
sulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione.
L'importo dell'indennita' e' pari a 45 volte l'ammontare dei con-
tributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati
per periodi di servizio militare prestato durante la guerra
1915/1918. L'importo dell'indennita' non puo' comunque essere in-
feriore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600.
1.1.3 - MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato
e spetta in una quota percentuale della pensione gia' liquidata o
che sarebbe spettata all'assicurato.
Le aliquote di reversibilita' sono stabilite nelle seguenti
misure:
- coniuge solo: 60 per cento;
- coniuge e un figlio: 80 per cento;
- coniuge e due o piu' figli: 100 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i
genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilita'
sono le seguenti:
- un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza ante-
riore al 1* settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi
decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi;
- due figli: 80 per cento;
- tre o piu' figli: 100 per cento;
- un genitore: 15 per cento;
- due genitori: 30 per cento;
- un fratello o sorella: 15 per cento;
- due fratelli o sorelle: 30 per cento;
- tre fratelli o sorelle: 45 per cento:
- quattro fratelli o sorelle: 60 per cento:
- cinque fratelli o sorelle: 75 per cento:
- sei fratelli o sorelle: 90 per cento:
- sette o piu' fratelli o sorelle: 100 per cento.
1.1.4 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
a) per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge
che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimo-
nio spetta un assegno per una volta tanto pari a due annuali-
ta' della sua quota di pensione, compresa la tredicesima men-
silita', nella misura spettante alla data del nuovo matrimo-
nio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al
coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata
in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversi-
bilita' previste in relazione alla mutata composizione del nu-
cleo familiare;
b) per i figli minori al compimento del 18* anno di eta';
c) per i figli studenti di scuola media o professionale quando
prestino attivita' lavorativa, o interrompano o terminino gli
studi e comunque al compimento del 21* anno di eta'. La pre-
stazione di un'attivita' lavorativa da parte dei figli studen-
ti, il superamento del 21* anno di eta' e l'interruzione degli
studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione
del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non
sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano
le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni ven-
gano meno nel corso del godimento della prestazione la pensio-
ne viene sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la cau-
sa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto
1972);
d) per i figli studenti universitari quando prestino attivita'
lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del
corso legale di laurea e comunque al compimento del 26* anno
di eta'. La prestazione di un'attivita' lavorativa da parte
dei figli universitari e l'interruzione degli studi non com-
portano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto
alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove
alla data del decesso del dante causa non sussistano le condi-
zioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno
nel corso del godimento della prestazione la pensione viene
sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la causa della
sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
e) per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilita';
f) per i genitori qualora conseguano altra pensione;
g) per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione,
o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabi-
lita'.
2 - ASSEGNI DI INVALIDITA'. CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO
(articolo 1, comma 42)
L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 dispone che all'asse-
gno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro di-
pendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui
alla Tabella G allegato 3.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidita' ridotto non puo comunque essere inferiore a quello
che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultas-
se pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente
quella nella quale si colloca il reddito posseduto. Le misure
piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata
in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassor-
bimento con i futuri miglioramenti.
L'applicazione della riduzione degli assegni di invalidita' pre-
vista dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 nei confronti
dei beneficiari che posseggano redditi da lavoro di importo supe-
riore ai limiti previsti dalla Tabella G allegata alla legge
stessa non esclude l'applicazione del regime di cumulo con la
retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo disciplinato dal-
l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 23 dicem-
bre 1993, n. 537. Ovviamente, l'incumulabilita' prevista dall'ar-
ticolo 10 del decreto n. 503 opera sull'importo dell'assegno ri-
sultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge
n. 335, sempreche' sia di ammontare superiore al trattamento mi-
nimo.
In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di
gestione delle pensioni, la liquidazione degli assegni di invali-
dita' con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti
degli assicurati che posseggano redditi da lavoro dipendente,
autonomo, professionale o di impresa per l'anno 1995 per un im-
porto superiore a lire 32.575.400, al netto dei contributi previ-
denziali e assistenziali, deve essere, per il momento, sospesa.
Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi deve
essere completata con l'acquisizione della dichiarazione
reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale dichia-
razione deve essere resa sul modulo RED 335/INV, da riprodurre
localmente secondo il facsimile allegato 4, che consente, tra
l'altro, di acquisire i dati necessari per accertare l'integrabi-
lita' degli assegni di invalidita' a norma dell'articolo 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri opera-
tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in
esame in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da
attribuire agli assegni di invalidita' liquidati con decorrenza
anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nel-
le condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in mate-
ria di cumulabilita' con i redditi.
3 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA', DEGLI ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA' E DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON LE RENDITE VITALIZIE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE (articolo 1, comma 43)
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone che le pensio-
ni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli assegni ordina-
ri di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbliga-
toria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidate
in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo
stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposi-
zioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della
rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Nel corso dell'istruttoria delle domande di assegno di invalidi-
ta' e di pensione di inabilita' da liquidare con decorrenza dal
1* settembre 1995 in poi, nel caso in cui dalla certificazione
medica risulti che l'invalidita' o l'inabilita' siano state de-
terminate da infortunio sul lavoro o malattia professionale oc-
corre verificare che dallo stesso evento non derivi all'interes-
sato una rendita vitalizia a norma del Testo unico n. 1124 del
1965.
Per le pensioni ai superstiti occorre verificare se il decesso
sia stato determinato da infortunio o malattia professionale che
dia titolo alla liquidazione di una rendita vitalizia ai super-
stiti a norma del citato Testo unico.
Per la pratica applicazione della norma in esame si rende neces-
sario, fra l'altro, che a corredo della domanda di pensione venga
presentata una dichiarazione di responsabilita' da parte degli
interessati attestante che l'invalidita' o la morte non derivino
da infortunio sul lavoro o malattia professionale e che per tale
evento non sia stata liquidata dall'INAIL una rendita vitalizia,
ne' sia stata presentata a detto ente domanda intesa ad ottenere
una rendita vitalizia.
Nel caso che dall'evento che ha determinato l'invalidita', l'ina-
bilita' ovvero il decesso dell'assicurato o del pensionato derivi
il diritto ad una rendita vitalizia a norma del citato testo uni-
co, la liquidazione dell'assegno di invalidita', della pensione
di inabilita' o della pensione ai superstiti deve essere sospesa,
in attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate.
Nel frattempo dovra' essere accertato l'ammontare della rendita
vitalizia spettante a carico dell'INAIL.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri opera-
tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla nuova
normativa in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da
attribuire ai trattamenti previdenziali di che trattasi liquidati
con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari
si trovino nelle condizioni previste dalla norma in esame.
4 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO
DELLE PENSIONI (articolo 2, comma 14)
Con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma del-
l'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modifica-
zioni, delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, delle gestioni esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i com-
mercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e colo-
ni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO, non spetta
ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri
assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte
l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte
l'importo mensile in vigore al 1* gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamen-
te separata, redditi propri per un importo superiore a quello
indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli
del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trat-
tamento minimo medesimo.
Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il
reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate
sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da
integrare al minimo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1* gennaio 1995, ai
fini dell'integrazione al minimo a norma della legge n. 638 del
1983, rimane in vigore la previgente disciplina. Pertanto, per le
pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 l'integrazione
al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possegga red-
diti propri per un importo superiore a due volte l'ammontare an-
nuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile
in vigore al 1* gennaio di ciascun anno, mentre non viene preso
in considerazione il reddito del coniuge; per le pensioni con
decorrenza nell'anno 1994 l'integrazione al minimo non spetta,
oltre che nel caso in cui il pensionato possegga redditi propri
per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trat-
tamento minimo, anche nel caso in cui l'importo dei redditi del
pensionato cumulati con quelli del coniuge sia superiore a cinque
volte il trattamento minimo medesimo.
Le procedure automatizzate di gestione delle pensioni sono gia'
aggiornate in conformita' alle nuove disposizioni in materia di
integrazione al minimo.
Pertanto, le pensioni di nuova liquidazione saranno calcolate con
l'applicazione dei nuovi criteri. Le pensioni con decorrenza 1995
gia' liquidate saranno ricalcolate in via automatica nel contesto
delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1996.
p.IL DIRETTORE GENERALE
PRAUSCELLO
P.S. Per gli allegati si fa riferimento al supporto cartaceo.