Eureka Previdenza

Circolare 52 del 20 febbraio 1995

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 22-30 giugno 1994.

SOMMARIO:

1 - Contenuto della sentenza: calcolo della retribuzione pensionabile. Esclusione dal computo dei periodi di retribuzione ridotta non determinanti ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.

2 - Campo di applicazione della sentenza: pensioni i cui titolari abbiano compiuto l'età pensionabile.

3 - Effetti temporali della sentenza: dalla decorrenza originaria, per le pensioni liquidate dal 7 luglio 1994 in poi; dal 1 agosto 1994, con arretrati nei limiti prescrizionali, per le pensioni già in essere al 7 luglio 1994.

1 - CONTENUTO DELLA SENTENZA N.264 La Corte Costituzionale con sentenza n.264 del 22-30 giugno 1994 (allegato 1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28, serie speciale, del 6 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, "nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavora- tore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima". 2 La disposizione di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decor- renza successiva al 30 giugno 1982, disponendo che la retribu- zione annua pensionabile per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 8, della legge n.297 del 1982, era stata sollevata dal Pretore di Treviso e dal Tribunale di Pordenone con riferimento, rispettivamente, alla situazione di un dipendente di una Cassa di risparmio che negli ultimi tre anni antecedenti la decorrenza della pensione di vecchiaia aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze di un'azienda agricola, e di un lavoratore dipendente che nell'ultimo periodo lavorativo aveva svolto attività di pescatore autonomo. In entrambi i casi la retribuzione pensionabile, determinata a norma della legge n.297 sulla base delle ultime 260 settimane di contribuzione, è risultata notevolmente inferiore a quella calcolata senza tener conto dell'ultimo periodo di lavoro; conseguentemente, la pensione è risultata di ammontare inferiore a quello che gli interessati avrebbero conseguito se non si fosse tenuto conto, né ai fini della retribuzione pensionabile né ai fini dell'anzianità contributiva, dell'ul- timo periodo di contribuzione. Esaminando tali situazioni, la Corte ha rilevato che si tratta di casi in cui il lavoratore, già in possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima, ha subito, "in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retri- buzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva e tale da determinare, quindi, una riduzione del trattamento pensionistico complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei periodi di minor reddito lavorativo, egli non avesse né lavorato né versato alcuna contribuzione". In proposito la Corte ha osservato di aver già esaminato con le sentenze n.307 del 1989 e n.428 del 1992 gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari. Al riguardo la Corte ha rilevato che "è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione". Conclusivamente la Corte ha osservato che "la questione è perciò fondata e l'impugnato articolo 3, ottavo comma, deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo".

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N.264 Il dispositivo della sentenza n.264 ripete nelle sue linee generali quello della sentenza n.307 del 18 maggio 1989. Le argomentazioni svolte dalla Corte nelle motivazioni della sentenza n.264 danno peraltro a quest'ultima una valenza più ampia di quella della sentenza n.307. Al punto 3 delle considerazioni "in diritto", nel ricordare di aver già esaminato, con le sentenze n.307 del 1989 e n.428 del 1992, gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava nelle ipotesi di prosecuzione volontaria, la Corte ha osservato infatti che "l'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice e in termini più generali". Avuto riguardo alle considerazioni formulate dalla Corte, alla sentenza n.264 deve essere data attuazione secondo linee di portata più generale di quelle a suo tempo adottate per la sentenza n.307. Fermo restando che la sentenza n.264 può trovare applicazione solo per i trattamenti con decorrenza dal 1 luglio 1982 in poi, considerato che la norma di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità disciplina il sistema di calcolo di tali pen- sioni, il diritto alla determinazione della prestazione in attuazione dei principi affermati dalla sentenza deve essere riconosciuto non solo alle pensioni di vecchiaia, oggetto delle ordinanze di rinvio, ma anche a quelle di anzianità al compi- mento dell'età pensionabile da parte del titolare. Per l'individuazione dell'età pensionabile successivamente al 31 dicembre 1993 dovrà farsi riferimento all'età prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Si precisa che la sentenza n.264 trova applicazione soltanto per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, avendo la Corte indicato tale momento come quello al quale fare riferimento per operare il confronto ai fini dell'attribuzione del trattamento più favorevole. La sentenza in parola deve trovare applicazione in tutti i casi in cui si verifichi comunque una riduzione della retribuzione nell'ultimo quinquennio, anche nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, e non solo nei casi di retribuzioni ridotte per effetto di una nuova attività lavorativa meno retribuita. Non devono invece essere neutralizzate eventuali contribuzioni ridotte che si collochino nei periodi antecedenti l'ultimo quinquennio. Naturalmente, la "neutralizzazione" dei periodi di minor retri- buzione potrà essere operata a condizione che, come previsto dalla sentenza, si tratti di periodi di contribuzione non necessari ai fini dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che, a norma dell'articolo 13 del decreto n.503, sono costituite dalla somma di due quote, una relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo le norme in vigore a tale data e, quindi, per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, calcolata a norma dell'articolo 3 della legge n.297 del 1982, l'altra, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 in poi, calcolata secondo la normativa introdotta dal decreto n.503 e, quindi, per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, secondo i criteri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto n.503, la sentenza n.264 può trovare applicazione solo ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della sentenza n.264 le pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia o da pensione di anzianità il cui titolare sia deceduto dopo aver compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.

3 - EFFETTI TEMPORALI DELLA SENTENZA N.264 La pronuncia della Corte ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Stante peraltro la specificità della situazione presa in considerazione dalla sentenza, ai fini della sua concreta applicazione è sempre necessaria un'esplicita richiesta da parte degli interessati. In particolare, le pensioni di vecchiaia liquidate dal 7 luglio 1994 in poi che si trovano nelle condizioni indicate dalla Corte devono essere determinate, con effetto dalla decorrenza originaria, senza il computo dei periodi di retribuzione "ridotta" né ai fini della retribuzione pensionabile né ai fini dell'anzianità contributiva, qualora il trattamento così determinato risulti più favorevole di quello calcolato sulla base dell'intera posizione assicurativa. Le pensioni di vecchiaia già in essere alla predetta data del 7 luglio 1994 devono essere riliquidate con effetto dal 1 agosto 1994. Per tali pensioni si potrà procedere all'attribuzione degli arretrati, nei limiti della prescrizione decennale, semprechè alla data della domanda non sia decorso il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il cui titolare abbia compiuto o compia l'età pensionabile dal 7 luglio 1994 in poi, le Sedi provvederanno al ricalcolo della pensione dalla decorrenza originaria, senza il computo della contribuzione ridotta, né ai fini della retribuzione pensionabile, né ai fini dell'anzianità contributiva. L'importo della pensione cos ì determinato, assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posto a confronto con quello in pagamento a quest'ultima data. Per le pensioni di anzianità i cui titolari abbiano compiuto l'età pensionabile anteriormente al 7 luglio 1994, il ricalcolo sarà effettuato con effetto dal 1 agosto 1994. La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile e il 31 luglio 1994, potrà avere luogo, nei limiti della prescrizione decennale, sempreché alla data della domanda non sia decorso il termine di decadenza per l'azione giudiziaria. Ai fini della determinazione del nuovo importo di pensione potrà essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante. Qualora il trattamento così determinato risulti più favorevole, si dovrà procedere alla ricostituzione segnalando, con effetto dalla decorrenza originaria della pensione, in sostituzione dei dati di archivio, la nuova anzianità contributiva e la nuova retribuzione pensionabile, calcolate senza il computo dei periodi di retribuzione ridotta e, quale decorrenza di calcolo degli arretrati, il primo giorno del mese dal quale devono essere corrisposti gli arretrati. Per le pensioni di anzianità la decorrenza di calcolo degli arretrati non può essere ovviamente anteriore al mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO 

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