Eureka Previdenza

Circolare 195 del 4 novembre 1999

Oggetto:

Equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999. Pensione ai superstiti e trattamenti di famiglia.
SOMMARIO:Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti.

1 – CONTENUTO DELLA SENTENZA N.180

L’articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, dispone che "Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".
Con sentenza n. 180 del 12-20 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n.21 del 26 maggio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto articolo 38 "nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti".
La predetta sentenza è intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità nei confronti di due minori che, sebbene conviventi ed a completo carico dei nonni, non erano stati formalmente affidati agli stessi, in quanto, nelle more del relativo procedimento, era sopravvenuta la morte del nonno.
La Corte ha, tra l’altro, osservato che "la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione delle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare".
Per effetto della predetta sentenza i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.
Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico richiesto dalla sentenza n.180, anche nel caso del nipote di età inferiore a 18 anni devono ricorrere le seguenti due condizioni:

uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.
In assenza di una specifica previsione legislativa la definizione delle predette circostanze può essere individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite.
Pertanto in tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del nipote superstite convivente può, di norma, prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica. La condizione della autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.(articolo 6 del T.U approvato con DPR 30.5.1955, n. 797, modificato dal decreto legge 30.6.1972, n. 267, convertito dalla legge 11.8.1972, n.485). Dal 1° agosto 1994 i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte non devono essere più inclusi nel reddito per l’accertamento del carico familiare - non autosufficienza economica - ( articolo 3 bis del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;circolare n. 41 del 21 febbraio 1996).
la non convivenza. Nei confronti del nipote superstite non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del nipote non convivente (Norme Coordinate, Atti Ufficiali, Supplemento al mese di luglio 1992, punto 6.3.3.4).
2 – EFFETTI DELLA SENTENZA N.180 IN MATERIA DI PENSIONI AI SUPERSTITI

2.1 – Liquidazione delle pensioni

Devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare le domande di pensione ai superstiti pendenti nonché quelle di futura presentazione.
Devono essere altresì esaminate, a richiesta degli interessati, le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
Come precisato al punto 2 della circolare n. 123 del 29 maggio 1997 che tiene conto anche dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 128 del 17 aprile 1996, il predetto termine è pari a 3 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato per le domande presentate dal 19 settembre 1992 (articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), mentre per le domande presentate anteriormente alla predetta data del 19 settembre 1992 è pari a 10 anni e 360 o 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato. (articoli 47 del DPR n. 639/1970 ed articolo 46 della legge n. 88/1989).
Resta fermo che i nipoti minori superstiti e viventi a carico nei confronti dei quali si sia verificata l’una o l’altra delle anzidette preclusioni (decorso del termine per la proposizione dell’azione giudiziaria o sentenza negativa passata in giudicato) possono presentare nuova domanda di pensione ai superstiti da definirsi in base ai criteri della presente circolare con il riconoscimento della prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa, ma con liquidazione dei ratei dovuti a partire dal mese successivo a quello in cui si è compiuta la decadenza in ordine al precedente provvedimento, entro il limite prescrizionale decennale, ovvero dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato della sentenza negativa, e comunque entro il limite prescrizionale.

2.2 - Ricostituzione e soppressione delle pensioni ai superstiti già liquidate ad altre categorie di superstiti.

E’ possibile che, vigente la preclusione sancita dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, la pensione ai superstiti sia stata liquidata ad altre categorie di superstiti il cui diritto risulti concorrente ovvero incompatibile con quello spettante al nipote minore superstite.
In tali ipotesi il riconoscimento del diritto a pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata.
Per la definizione dei casi anzidetti devono trovare applicazione le seguenti istruzioni.

2.3 - Decessi che hanno dato luogo alla liquidazione di pensioni in favore del coniuge e/o dei figli minori, studenti o inabili.

Nelle ipotesi in esame il riconoscimento del diritto a pensione in favore del nipote minore superstite comporta la necessità di rideterminare l’importo della pensione indiretta o di reversibilità attribuendo al coniuge e/o a ciascun figlio le aliquote della pensione diretta stabilite dall’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A tal fine è necessario distinguere a seconda che alla data del 1° giugno 1999 (primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza n. 180 sulla Gazzetta Ufficiale) la pensione indiretta o di reversibilità fosse ancora in pagamento ovvero non lo fosse più per avvenuto superamento dei limiti di età da parte dei figli o per altra causa di cessazione.

2.3.1 - Pensioni in pagamento alla data del 1° giugno 1999.

La pensione indiretta o di reversibilità liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere ricostituita secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria includendo tra i contitolari il nipote minore superstite.
Per il periodo antecedente il 1° giugno 1999 deve essere corrisposta al nipote minore superstite, nei limiti della prescrizione decennale, l’eventuale differenza tra l’importo della pensione ricostituita e quello della pensione corrisposta, per lo stesso periodo, ai contitolari.

2.3.2 - Pensioni non più in pagamento alla data del 1° giugno 1999.

La pensione indiretta o di reversibilità deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria includendo tra i contitolari il nipote minore.
Per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei contitolari deve essere corrisposta al nipote minore superstite, entro i limiti della prescrizione decennale, l’eventuale differenza tra l’importo della pensione riliquidata e quello della pensione corrisposta, per lo stesso periodo, ai contitolari superstiti.

2.4 - Decessi che hanno dato luogo alla liquidazione di pensione a fratelli o sorelle.

Nelle ipotesi considerate il riconoscimento del diritto in favore del nipote superstite comporta la soppressione della pensione liquidata ai collaterali essendo il diritto del primo incompatibile e prevalente rispetto a quello dei secondi.
Occorre peraltro tener presente che le pensioni corrisposte ai collaterali sono state a suo tempo liquidate legittimamente per cui le prevalenti ragioni del nipote superstite devono essere contemperate con l’esigenza di salvaguardare i diritti patrimoniali maturati in favore degli altri superstiti.
In coerenza con tali premesse, i casi che dovessero ricorrere saranno definiti secondo i seguenti criteri distinguendo a seconda che le pensioni liquidate ai collaterali fossero ancora in pagamento o meno alla data del 1° giugno 1999.

2.4.1 - Pensioni in pagamento alla data del 1° giugno 1999.

La pensione indiretta o di reversibilità deve essere attribuita al nipote superstite a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato. Per il periodo antecedente il 1° giugno 1999, peraltro, al nipote minore superstite deve essere corrisposta l’eventuale differenza tra la pensione a lui spettante e quella corrisposta, per lo stesso periodo, ai fratelli o sorelle.
La pensione liquidata ai collaterali deve essere revocata a far tempo dal 1° giugno 1999.

2.4.2 - Pensioni non più in pagamento alla data del 1° giugno 1999.

La pensione indiretta o di reversibilità deve essere attribuita al nipote superstite a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato: per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei fratelli o sorelle, deve essere peraltro corrisposta al nipote superstite, entro i limiti della prescrizione decennale, l’eventuale differenza tra la pensione a lui spettante e quella corrisposta, per lo stesso periodo, agli altri superstiti.

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La sentenza n 180/1999 della Corte Costituzionale trova applicazione anche per le pensioni ai superstiti a carico del Fondo Volo, del soppresso Fondo Autoferrotranvieri, del Fondo Elettrici, e del Fondo Telefonici, nella considerazione che le disposizioni relative alla individuazione dei soggetti destinatari della tutela pensionistica in esame rinviano alle norme vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo Volo: articolo 32 della legge n. 859 del 13 luglio 1965; Fondo Autoferrotranvieri.: articolo 19 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971; Fondo Elettrici: articolo 9 della legge n.1079 del 25 novembre 1971; Fondo Telefonici: articolo 37 della legge n.1450 del 4 dicembre 1956).
Per quanto riguarda l’individuazione del termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria, per le domande di pensione presentate a carico del soppresso Fondo Autoferrotranvieri, il predetto termine è pari a 5 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato per le domande presentate prima del 24 agosto 1996 mentre è quello previsto dall’articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande presentate dal 24 agosto 1996, data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n..414. (circolare n. 189, punto 8, del 3 ottobre 1996).

3. – EFFETTI DELLA SENTENZA N.180 SUI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

La pronuncia della Corte Costituzionale, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, interessa anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento che all'art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fanno sia l'art.3, ultimo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U.A.F.) in materia di assegni familiari, sia, ancor più esplicitamente, l'art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
La vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In entrambi i casi, comunque, è necessario verificare la condizione di non autosufficienza economica del nipote secondo i criteri richiamati al p. I della presente circolare.
Considerata la peculiarità della fattispecie descritta, si ritiene opportuno sottoporre il riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, ad apposita autorizzazione all'Istituto, al fine di evitare il rischio di duplici erogazioni.
Le Sedi e i datori di lavoro provvederanno a dare attuazione alla sentenza, riconoscendo gli eventuali arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, su richiesta degli interessati, anche nei casi di cui trattasi.
Restano ferme le disposizioni a suo tempo impartite per i fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale, i quali possono far parte del nucleo familiare del richiedente solo se minori o maggiorenni inabili, purché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
In proposito si ricorda che, ove fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale siano stati formalmente affidati dai competenti organi a norma di legge, essi rientrano nella categoria degli equiparati ai figli ai sensi del citato art. 38 e, quindi, possono far parte del nucleo familiare anche in assenza delle condizioni sopra prescritte.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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