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Circolare 125 del 30 giugno 2000
Oggetto:
Integrazione al minimo in caso di titolarità di due o più pensioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 324 del 13 giugno 2000.
SOMMARIO:
La Corte di Cassazione, con varie sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983, che detta i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la problematica derivante da tale orientamento giurisprudenziale e, con deliberazione n.324 del 13 giugno 2000, ha stabilito che per le situazioni di plurititolarità insorte successivamente a tale data l’individuazione della pensione da integrare al minimo debba essere effettuata sulla base dei criteri giurisprudenziali; per le situazioni di plurititolarità già in essere è previsto che i nuovi criteri possano trovare applicazione a domanda degli interessati.
Con la presente circolare vengono indicati i nuovi criteri di scelta della pensione da integrare e vengono precisate le condizioni per la loro applicabilità.
1 – Premessa
L’articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638, nello stabilire che in caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta, detta specifici criteri per l'individuazione della pensione sulla quale l'integrazione stessa deve essere corrisposta.
In particolare, tale norma dispone che "Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione".
Con circolare n. 60095 AGO/50 del 7 marzo 1984 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in parola sulla base dei criteri affermati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 41 del 17 febbraio 1984.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983.
Nella seduta del 13 giugno 2000 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha preso in esame le problematiche nascenti dalla interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni in argomento e, in attesa di nuove disposizioni normative in materia, ha assunto la deliberazione n. 324, che si allega.
2 - Criteri stabiliti dalla deliberazione n.41 del 17 febbraio 1984
Secondo i criteri amministrativi sinora seguiti:
l’integrazione al trattamento minimo spetta sulla pensione su cui è erogato il trattamento minimo di importo più elevato anche se a carico della stessa gestione;
a parità di importo di trattamento minimo, l'integrazione spetta sulla pensione a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota;
nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione spetta sulla pensione diretta;
nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell'AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l'integrazione al trattamento minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi.
3 – Criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità
La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983 è stata dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale n. 18 del 1998.
Si legge in particolare in detta sentenza che "la scelta di liquidare l’integrazione sulla pensione costituita per effetto di almeno 781 contributi settimanali, qualora l’altra pensione risulti sorretta da una base contributiva più modesta, non costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del denunciato terzo comma che riguarda il caso di plurititolarità di pensioni erogate dalla medesima gestione INPS, né può ritenersi in sé irragionevole, a causa dell’asserito venir meno della sua ratio originaria".
In conformità a tale sentenza, la Corte di Cassazione, con sentenze n.7840 e n.10276 del 1998, con riferimento ad ipotesi di titolarità di due pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui una costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha confermato i criteri seguiti dall’Istituto per tale ipotesi.
Nell’esaminare una fattispecie relativa alla titolarità di due pensioni a carico di gestioni diverse, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 871 del 1999 ha peraltro stabilito che deve essere fornita una interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 638, osservando che "nella prima parte è disciplinato il caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse secondo cui l’integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota e, nella seconda parte, il caso del concorso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione.
In tale ultima ipotesi la norma dispone che l’integrazione (sempre che non risultino superati i limiti di reddito) è garantita sulla sola pensione diretta; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione."
Il criterio enunciato in tale ultima sentenza è stato confermato dalla Corte di Cassazione anche nelle successive sentenze n.1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n.8562 del 1999.
L’interpretazione letterale della norma delineata dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente da quanto previsto dai criteri in atto, comporta che:
il criterio di attribuire il trattamento minimo sulla pensione costituita da più di 780 contributi non deve essere applicato in caso di titolarità di pensione a carico del FPLD e di pensione a carico di altra gestione, mentre deve sempre trovare applicazione in caso di titolarità di pensioni a carico della stessa gestione anche quando si tratti di gestione dei lavoratori autonomi;
l’integrazione deve essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato solo in caso di pensioni a carico di gestioni diverse.
4 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.324 del 13 giugno 2000. Criteri applicativi
In attesa dell’emanazione di nuove disposizioni normative in materia, il predetto Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deliberato che:
per le situazioni di plurititolarità che insorgono da data successiva a quella della deliberazione, di dare applicazione ai criteri enunciati dalla Cassazione;
per le situazioni di plurititolarità già in essere, di procedere all’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità, solo a seguito di richiesta da parte degli interessati;
per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n.140 del 1985 o dal DPCM del 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere.
4.1 - Pertanto per le situazioni di plurititolarità insorte dal 14 giugno 2000 in poi l’individuazione della pensione da integrare deve essere effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati.
Nel caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo al momento della coesistenza, sulla pensione con decorrenza più remota.
Non assume pertanto più rilevanza la circostanza che una delle pensioni sia liquidata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi.
Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta. Qualora una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.
Si sottolinea che tale ultimo criterio è operante non solo in caso di più pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ma anche in caso di più pensioni a carico della stessa gestione dei lavoratori autonomi.
Si precisa che i criteri anzidetti devono trovare applicazione in tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione venga liquidata dal 14 giugno in poi, anche se con decorrenza anteriore.
4.2 - Per le situazioni di plurititolarità già in essere al 14 giugno 2000, l’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri di cui al precedente punto 4.1 deve essere effettuato solo a seguito di richiesta da parte degli interessati. Il trasferimento ha effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità.
I giudizi relativi all’individuazione della pensione da integrare non devono essere ulteriormente coltivati e devono essere definiti al meglio. Ciò, ovviamente, a meno che il criterio di scelta della pensione da integrare a suo tempo adottato dall’Istituto, in quanto confermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia ancora operante.
4.3 - Per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n.140 (v. circolare n.60105 A.G.O./117 del 25 maggio 1985), o dal DPCM del 16 dicembre 1989 (v. circolare n. 10 del 12 gennaio 1990), risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, la situazione in essere non deve essere modificata.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
DELIBERAZIONE N.324
Oggetto: Articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638. Titolarità di due pensioni
inferiori al trattamento minimo. Individuazione della pensione da integrare.
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 13 giugno 2000))
visto l’articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n.638 secondo cui "Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione";
preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 17 febbraio 1984 e dei criteri applicativi adottati dall’Istituto secondo cui:
1) l'integrazione al minimo spetta sulla pensione su cui è erogato il trattamento minimo di importo più elevato anche se a carico della stessa gestione;
2) a parità di importo, l'integrazione spetta sulla pensione a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione al minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi;
3) nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione spetta sulla pensione diretta. Nel caso di concorso di più pensioni di cui una liquidata nell’AGO sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi, l’integrazione al minimo spetta sulla pensione AGO liquidata con almeno 781 contributi;
vista la sentenza n. 18 del 1998 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983;
avuto riguardo alle sentenze n.7840 e n.10276 del 1998 con cui la Corte di Cassazione, con riferimento ad ipotesi di titolarità di due pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui una costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha confermato i criteri in atto nell’Istituto per tale ipotesi;
tenuto conto delle sentenze n.781 n.1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n.8562 del 1999, con cui la Corte di Cassazione, nell’esaminare fattispecie relative alla titolarità di due pensioni a carico di gestioni diverse, di cui una a carico del FPLD costituita sulla base di più di 780 contributi settimanali, ha stabilito che deve essere fornita una interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 638, osservando che "nella prima parte è disciplinato il caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse secondo cui l’integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota e, nella seconda parte, il caso del concorso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione. In tale ultima ipotesi la norma dispone che l’integrazione (sempre che non risultino superati i limiti di reddito) è garantita sulla sola pensione diretta; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.";
osservato che l’interpretazione letterale della norma delineata dalla giurisprudenza, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni in atto, comporterebbe:
che il criterio di attribuire il trattamento minimo sulla pensione costituita da più di 780 contributi non dovrebbe essere applicato in caso di titolarità di pensione a carico del FPLD e di pensione a carico di altra gestione, mentre dovrebbe sempre trovare applicazione in caso di titolarità di pensioni a carico della stessa gestione anche quando si tratti di gestione dei lavoratori autonomi, senza tener conto del fatto che per le pensioni a carico di tali gestioni non ha mai assunto alcuna rilevanza la circostanza che le stesse siano state liquidate con più di 780 contributi settimanali;
che l’integrazione dovrebbe essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato solo in caso di pensioni a carico di gestioni diverse;
considerato che l’applicazione generalizzata del criterio giurisprudenziale comporterebbe, per un consistente numero di pensionati, una riduzione del livello pensionistico erogato attualmente, con conseguente insorgere di un nuovo filone di contenzioso;
ritenuto che non sia possibile, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di entrata in vigore della legge n.638 del 1983, adottare per le situazioni di plurititolarità in essere criteri che comporterebbero una riduzione di tale livello pensionistico;
considerato che a tutt’oggi non è stata emanata una norma di legge che, nel disciplinare con nuovi criteri la materia, faccia salvi i trattamenti in essere più favorevoli;
ritenuto che sia necessario rinnovare l’intervento sul Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale affinché vengano intraprese iniziative legislative che tengano conto dei criteri di cui al precedente alinea, al fine di evitare un nuovo filone di contenzioso;
tenuto peraltro conto che l’Istituto risulta sistematicamente soccombente nei giudizi instaurati dai pensionati lesi dall’applicazione dei criteri in vigore e che l’Avvocatura Centrale ha espresso l’avviso che detti giudizi non debbano essere ulteriormente coltivati;
vista le relazione predisposta sull’argomento;
su proposta del Direttore Generale;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni normative in materia;
d e l i b e r a
per le situazioni di plurititolarità che insorgono da data successiva a quella della presente deliberazione, di dare applicazione ai criteri enunciati dalla Cassazione;
per le situazioni di plurititolarità già in essere, di procedere all’eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarità, solo a seguito di richiesta da parte degli interessati;
per le situazioni di plurititolarità in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n.140 del 1985 o dal DPCM del 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere.
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Visto
IL SEGRETARIO
Visto
IL PRESIDENTE
Dr. U. Fumarola
Prof. M. Paci