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Circolare 127 del 5 luglio 2000
Oggetto
OGGETTO: Sentenza n. 201 del 24-28 maggio 1999, Ordinanza n. 415 del 25-29 ottobre 1999 e Sentenza n. 432 dell’11-23 novembre 1999 della Corte Costituzionale. Calcolo della retribuzione pensionabile in caso di minore contribuzione nell’ultimo quinquennio.
Sommario
1 - PREMESSA
Le disposizioni che disciplinano la liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni stesse e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione (articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613).
Per determinare l'importo delle pensioni costituite sulla base di contribuzione versata in più gestioni, da liquidare in forma retributiva, l'articolo 16, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dispone che "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti".
Per la liquidazione delle pensioni in argomento occorre pertanto procedere, in applicazione di quanto disposto dal predetto articolo 16, al calcolo di tante distinte quote di pensione per quante sono le gestioni nelle quali sono stati versati i contributi ( circolare n. 242 del 20 novembre 1990 ).
Qualora tra la contribuzione da utilizzare per il calcolo della pensione sia compresa anche contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la relativa quota deve essere determinata tenendo conto, per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, dell'articolo 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale dispone che "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
In ordine ai criteri di determinazione della retribuzione pensionabile della quota di pensione relativa alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la Corte Costituzionale è intervenuta con diverse sentenze nel corso dell'anno 1999.
2 - SENTENZA N. 201 del 24-28 MAGGIO 1999
Con sentenza n. 201 del 24-28 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 22 del 2 giugno 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata con ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona.
Il Tribunale di Cremona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38 della Costituzione - del combinato disposto dell'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nelle gestioni dei lavoratori autonomi e nella gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione. La questione prospettata riguardava l'ipotesi di un lavoratore che aveva già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria, che negli ultimi cinque anni aveva versato contributi volontari nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dopo aver versato contributi obbligatori in tale fondo ed in quello della gestione dei lavoratori autonomi.
La Corte ha, peraltro, osservato che le censure formulate dal giudice rimettente attengono solo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti stabilite dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982. Infatti "La sollevata questione di legittimità costituzionale è dunque da ritenere circoscritta proprio al disposto di quest'ultimo articolo, non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi. Ma la norma stessa è rimasta modificata dalle pronunce di questa Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui essa non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettante sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima".
Tenuto conto che la norma in parola deve intendersi modificata in tal senso e considerate le altre sentenze n.427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988, "la cui ratio decidendi è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa) mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere", la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità.
3 - ORDINANZA N.415 DEL 25-29 OTTOBRE 1999
Con ordinanza n. 415 del 25-29 ottobre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ,1^ Serie Speciale, n. 44 del 3 novembre 1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione" con ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova.
Il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 3 "nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante, nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori - dal 1953 al 1973 - e volontari - dal 1973 al 1985 - versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, con quelli obbligatori, versati dal 1975 nella gestione degli esercenti commerciali), non prevede che la pensione di anzianità, liquidata dalla gestione commercianti, debba essere calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora ciò porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato".
La Corte Costituzionale, richiamando i criteri illustrati con la sentenza n.201 del 1999 ed osservando che nel caso di specie "l'assicurata ha raggiunto l'anzianità contributiva minima già in virtù dei soli contributi obbligatori", ha dichiarato manifestamente infondata la questione, che non si differenzia da quella dichiarata infondata con la predetta sentenza n. 201.
4 - SENTENZA N. 432 DELL'11-23 NOVEMBRE 1999
Con sentenza n. 432 dell'11 - 23 novembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 48 del 1° dicembre 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n.160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima".
La norma di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1976 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, disponendo che la retribuzione annua pensionabile per dette pensioni è rilevata dalle ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione ed è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi di 52 settimane che hanno fornito le retribuzioni più elevate (circolare n. 60025 Prs/89 del 14 maggio 1976).
Il Tribunale di Bologna, esclusa la diretta rilevanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 1989 e n. 428 del 1992, in quanto concernenti norme diverse e successive rispetto a quella applicabile nella fattispecie in esame, ha osservato che la retribuzione annua pensionabile va calcolata in base ai tre gruppi di 52 settimane con contribuzione più elevata nell'ambito delle 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
Poiché l'assicurata, titolare di una pensione di anzianità a decorrere dall'agosto 1978, ha conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva ( trentacinque anni) non già in costanza di rapporto di lavoro ma successivamente a seguito di contribuzione volontaria (sino al 1978) di importo modesto rispetto ai contributi obbligatori, ne deriva, secondo il predetto Tribunale, un trattamento pensionistico inferiore, tenendo conto delle ultime 520 settimane, rispetto a quello liquidabile conteggiando esclusivamente i contributi assicurativi obbligatori.
Di qui il prospettato dubbio di legittimità delle disposizioni in parola in riferimento agli articoli 3, 35 primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
La questione, osserva la Corte Costituzionale, "è solo parzialmente fondata, muovendo il giudice a quo da una errata considerazione della ratio delle pronunce n. 428 del 1992, n. 307 del 1989, n. 574 del 1987, nonché da un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione volontaria. Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994 e n. 822 del 1988 questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli articoli 3 e 38 della Costituzione (sentenze n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995)". E' da ritenere, infatti, che il contrasto con le richiamate disposizioni, "sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e della adeguatezza, sussista soltanto quando ad maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianità minima contributiva (anche se raggiunta con contributi non solo obbligatori) corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione".
La richiamata giurisprudenza ha solo affermato, come rilevato dalla Corte, che all'assicurato "deve essere consentito di optare per il trattamento previdenziale risultante dal conseguimento dell'anzianità contributiva minima, allorché l'ulteriore contribuzione comporti una riduzione della pensione, ma senza poter ottenere, ove abbia esercitato tale opzione, che gli siano riconosciuti in aggiunta eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (sentenza n. 388 del 1995).
Da quanto premesso, secondo la Corte Costituzionale, discende che, nella specie, occorre distinguere tra versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima e quelli ulteriori. I principi di cui alla citata giurisprudenza valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo (anche se non raggiunto con la sola contribuzione obbligatoria)". In senso contrario "si deve concludere con riguardo ai versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima. Non si rinvengono, infatti, (tanto meno negli articoli 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, indicati dal rimettente) principi costituzionali che impongano in ogni caso e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria. E dunque è da ritenersi che il legislatore non abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità nell'individuare il periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile non escludendo da esso la contribuzione volontaria nel caso in cui la pensione di anzianità venga a dover essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione volontaria".
Avuto riguardo alle premesse osservazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato, quindi, la illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma. della legge n. 153 del 1969 come sostituito dall'articolo 26 della legge n. 160 del 1975.
Con la predetta sentenza la Corte ha pertanto distinto tra la contribuzione volontaria determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione che deve essere inclusa nel calcolo e la contribuzione volontaria ulteriore che deve essere esclusa dal calcolo, ove comporti un trattamento pensionistico deteriore.
5 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 201
Per effetto dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n. 201, nella definizione delle pensioni interessate vanno osservati i seguenti criteri.
5.1 - Pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La sentenza in parola trova applicazione per le pensioni di anzianità a carico delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, la cui retribuzione pensionabile, per quest'ultima quota, sia stata determinata a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 297, anche sulla base della contribuzione volontaria.
La sentenza n. 201 è applicabile a condizione che i periodi di contribuzione volontaria accreditata nell'AGO non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità e per la liquidazione alla relativa decorrenza.
Qualora i predetti periodi siano necessari solo in parte, la sentenza è del pari applicabile, per i versamenti volontari non necessari ai fini del diritto (v. sentenza n. 432/1999, punto 4).
Il ricalcolo della pensione deve essere effettuato dalla decorrenza originaria senza il computo della contribuzione volontaria né ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile né ai fini del computo dell'anzianità contributiva, ponendo in pagamento il trattamento più favorevole.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, debbono essere calcolate in due quote, sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992 sia la retribuzione pensionabile della quota relativa alle anzianità maturate successivamente devono essere determinate senza tener conto dei periodi di contribuzione volontaria. Ovviamente la retribuzione pensionabile di entrambe le quote, una volta operata l'esclusione degli anzidetti periodi, deve essere comunque calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota.
Inoltre gli anzidetti periodi devono essere esclusi dall'anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e da quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.
Le domande di pensione di anzianità pendenti nonché quelle di futura presentazione devono essere definite in base ai criteri di cui sopra senza il computo dei periodi di contribuzione volontaria fatti valere nell'AGO. Ciò sempre a condizione che i periodi di contribuzione volontaria non siano determinanti per il diritto a pensione di anzianità e per la liquidazione alla relativa decorrenza.
A domanda degli interessati potranno essere ricostituiti anche i trattamenti già liquidati.
La ricostituzione dei trattamenti deve essere effettuata con effetto dalla decorrenza originaria con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.6491 del 23 maggio/18luglio 1996, secondo cui la prestazione, con domanda, è richiesta e dovuta nella sua interezza, di guisa che, modificata la misura della prestazione per effetto della sentenza costituzionale, ciò che è avvenuto è un adempimento soltanto parziale, in relazione al quale la residua parte dovuta è soggetta alla prescrizione ordinaria.
Hanno titolo alla riliquidazione a domanda anche le pensioni di reversibilità, derivanti da pensione diretta di anzianità per la quale sussistevano le predette condizioni.
5.2.- Pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
Nella parte motiva della sentenza n. 201 la Corte Costituzionale ha osservato che le censure formulate dal giudice rimettente riguardano le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile relativamente alla quota dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nella considerazione che dette modalità non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi fatti valere nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Pertanto sono da ricomprendere nell'ambito di applicazione della sentenza in questione anche le pensioni di anzianità da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti la cui retribuzione pensionabile debba essere determinata, a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 297, computando anche contribuzione volontaria.
Per le pensioni in questione e per le relative pensioni di reversibilità, sempre che per la pensione diretta ricorrano le condizioni della sentenza n. 201, debbono trovare applicazione i criteri delineati sopra per i trattamenti pensionistici liquidati a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Le stesse devono essere quindi liquidate senza il computo dei periodi di contribuzione volontaria sia ai fini della retribuzione pensionabile che ai fini dell'anzianità contributiva, qualora il trattamento così determinato risulti più favorevole di quello calcolato sulla base dell'intera posizione contributiva.
Ciò a condizione che i periodi di contribuzione volontaria accreditata nell'assicurazione generale in parola non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità e per la liquidazione alla relativa decorrenza.
Qualora solo una parte dei versamenti volontari sia necessaria per il conseguimento del diritto a pensione e per la liquidazione della relativa decorrenza, la sentenza in parola può trovare applicazione per l'ulteriore contribuzione volontaria non necessaria per il diritto a pensione ed alla relativa decorrenza (v. sentenza n. 432, punto 6 della presente circolare).
A domanda degli interessati possono essere ricostituiti anche i trattamenti già liquidati con effetto dalla decorrenza originaria e con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
6 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 432
La sentenza in parola trova applicazione per le pensioni di anzianità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1976/30 giugno 1982, considerato che l'articolo 26 della legge n. 160 disciplina i criteri di determinazione della retribuzione annua pensionabile ai fini del calcolo delle pensioni aventi decorrenza nel predetto periodo.
La predetta sentenza è applicabile a condizione che i periodi di contribuzione volontaria accreditata nell'Ago non siano necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità.
Qualora solo una parte dei versamenti volontari sia necessaria per il conseguimento del diritto a pensione la sentenza n. 432 può trovare applicazione per l'ulteriore contribuzione volontaria non necessaria per il diritto a pensione.
Il ricalcolo della pensione deve essere effettuato dalla decorrenza originaria senza il computo della contribuzione volontaria né ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile né ai fini del computo dell'anzianità contributiva, ponendo in pagamento il trattamento più favorevole.
La ricostituzione dei trattamenti deve essere effettuata, a domanda degli interessati, con effetto dalla decorrenza originaria con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamati al precedente punto 5.1 della presente circolare.
Hanno titolo alla riliquidazione a domanda anche le pensioni di reversibilità, derivanti da pensione diretta di anzianità per la quale sussistano le predette condizioni.
7. - EFFETTI DELLE NUOVE SENTENZE SULLE SITUAZIONI GIA' ESAMINATE DALLA CORTE COSTTITUZIONALE
I principi affermati dalle sentenze n. 201 e n. 432 esplicano effetti anche sui criteri sinora seguiti per l'applicazione delle precedenti sentenze emanate dalla Corte Costituzionale con riferimento all'articolo 3, comma 8, della legge n. 297 del 1982.
Nella parte motiva della sentenza n. 201 la Corte ha infatti osservato che l'articolo 3, comma 8, è rimasto modificato dalle proprie precedenti sentenze in materia: n.307 del 1989 ( circolare n. 173 del 1° agosto 1989 ), n. 428 del 1992 ( circolare n. 155 del 10 luglio 1993 ), n. 264 del 1994 ( circolare n. 52 del 20 febbraio 1995, messaggio n. 34971 dell’11 novembre 1995 e circolare n.133 del 12 giugno 1997 ), n. 388 del 1995 ( circolare n.158 del 30 luglio 1996 ) e n. 427 del 1997 ( circolare n. 229 del 2 novembre 1998 ) che hanno trovato applicazione finora per le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile nonché per le pensioni di anzianità a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria al compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati.
A seguito dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale le predette sentenze devono ora trovare altresì applicazione:
1 - per le pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima quota;
2 - per le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile;
3 - per le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima quota, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile.
Inoltre, i criteri enunciati dalla Corte con la sentenza n. 432 a proposito dei periodi di contribuzione volontaria devono essere applicati anche con riferimento agli altri tipi di contribuzione ridotta finora presi in considerazione nelle sentenze emanate con riferimento all’articolo 3. comma 8, della legge n. 297 del 1982.
Pertanto, la contribuzione ridotta (periodi di contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale e prolungamenti ex articolo 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413) determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione deve essere inclusa nel calcolo. La contribuzione ridotta (periodi di contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale e prolungamenti ex articolo 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n.413) ulteriore non determinante per il diritto a pensione deve essere esclusa dal calcolo.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO