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Circolare 22 del 31 gennaio 2001
OGGETTO:
Art.41 della legge n.488/1999 di soppressione dei Fondi elettrici e telefonici: chiarimenti.
SOMMARIO:
- Mantenimento della iscrizione nell’evidenza contabile separata dei soppressi Fondi elettrici e telefonici nei casi di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e conferma della previgente normativa in materia di prosecuzione volontaria, riscatti, ricongiunzioni, unificazione, regolarizzazione delle assenze, trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O. In materia di accrediti figurativi conferma della previgente disciplina per il soppresso Fondo telefonici e possibilità di accredito in favore degli iscritti al soppresso Fondo elettrici a decorrere dal 16 novembre 1996 della contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione e CIG.
In ordine a talune problematiche interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 41 della legge n.488/1999, con il quale è stata disposta la soppressione del Fondo elettrici e del Fondo telefonici e l’iscrizione presso il FPLD, in apposita evidenza contabile separata, dei titolari di posizioni assicurative presso i soppressi Fondi, con l’applicazione delle normative vigenti nei Fondi medesimi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito le indicazioni che di seguito si riportano.
1- In merito alla salvaguardia delle posizioni previdenziali dei lavoratori per i quali intervenga la cessione dei contratti di lavoro ad altra società – a seguito di trasferimento di ramo di azienda e di mobilità professionale dei lavoratori - nell’ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che comportano l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, il Ministero del Lavoro ritiene che per detti lavoratori si debba mantenere l’iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD, per i periodi assicurativi maturati successivamente a tali processi.
2- Per quanto concerne la possibilità di avvalersi della facoltà di ricongiungere diversi periodi assicurativi, la disposizione normativa di cui all’articolo 41 consente una continuità, anche nell’applicazione della normativa sulla ricongiunzione, tra la situazione antecedente e quella successiva al momento della soppressione dei Fondi e della costituzione di una evidenza contabile separata presso l’INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto il legislatore ha inteso che i periodi contributivi maturati presso altre gestioni previdenziali, compreso il FPLD, possano essere ricongiunti dagli iscritti ai soppressi Fondi ai sensi dell’art.2, della legge n.29/1979. Ciò anche al fine di non determinare una diversità di trattamento rispetto ai lavoratori elettrici e telefonici che hanno ricongiunto periodi maturati presso il FPLD prima della soppressione dei Fondi.
Del pari, secondo le indicazioni ministeriali, sono tuttora applicabili l’art.3, comma 14, del d.lgs. n.562/1996, per il soppresso Fondo elettrici e l’art.28 della legge n.1450/1956, come modificato dall’art.3, comma 13, del d.lgs. n.658/1996 per il soppresso Fondo telefonici, che disciplinano il trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O..
3- Per quanto concerne la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri, la conservazione della normativa dei soppressi Fondi, ai sensi dell’art.41 della legge n.488/1999, rende inapplicabile la disciplina del regime generale.
Pertanto i periodi che possono essere presi in considerazione ai fini della totalizzazione per i lavoratori telefonici e per quelli elettrici iscritti al Fondo successivamente alla data del 15 novembre 1996 sono, a norma dell’art.45 del Regolamento CEE n.1408/1971 e delle analoghe disposizioni delle Convenzioni bilaterali, solo quelli maturati in regimi corrispondenti o, quanto meno, in mancanza di regimi analoghi, nell’esercizio della stessa professione od occupazione.
4- In tema di accreditamenti figurativi nell’ambito del Fondo elettrici, il predetto Ministero ha rilevato che l’art.6, comma 1, del d.lgs. n.562/1996, estende la disciplina vigente nell’A.G.O. al soppresso Fondo, consentendo l’accredito figurativo della contribuzione relativa a periodi di malattia, disoccupazione e CIG dei lavoratori "elettrici" a decorrere dal 16 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto di che trattasi.
Tenuto conto del complesso delle indicazioni che emergono dalle note ministeriali, si deve ritenere che nulla sia innovato, per i lavoratori in argomento, anche in materia di versamenti volontari, riscatti, regolarizzazione assenze e, relativamente al Fondo telefonici, di unificazione ai sensi dell’art.5 della legge 29 gennaio 1992, n.58.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO