Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Circolari Inps CI 2004 Circolare 89 del 31 Maggio 2004
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Circolare 89 del 31 Maggio 2004
OGGETTO:
A -Legge n. 326/2003: disposizioni in materia di indennità di mobilità e di pensioni in favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA.
B - Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da aziende del SETTORE PETROLIFERO e PETROLCHIMICO.
C - Istruzioni contabili
SOMMARIO:
A – Legge n. 326/2003: disposizioni in materia di indennità di mobilità e di pensioni in favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA.
B - Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore petrolifero e petrolchimico.
C – Istruzioni contabili
A Legge n. 326/2003: indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’
Con circolare n. 194 del 16 dicembre 2003 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative ai lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della SANITA’ PRIVATA: nel caso in esame trattasi dei lavoratori della CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, Ente Ecclesiastico, Istituti Ospedalieri – Centri di Riabilitazione di Bisceglie (matricola aziendale 0900186673 c.s.c.7.07.04) (v. scheda All.6).
L’articolo 44, comma 9-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha sostituito il comma 7 dell’articolo 41 sopracitato, ha stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 - le cui istruzioni sono contenute nella circolare n. 149 del 6 settembre 2002 - trovano applicazione anche in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità privata, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità (e non più 700).
Al riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, sulla base di indicazioni della predetta Congregazione, che 448 sono complessivamente i lavoratori interessati al beneficio, 97 dei quali usufruiranno del trattamento di mobilità per 48 mesi, così come previsto dall’articolo 44, comma 9-bis in esame, e 351 per un periodo inferiore in quanto raggiungeranno il diritto alla pensione durante tale periodo.
Poiché il numero dei beneficiari ha un andamento decrescente nel tempo, il Ministero del lavoro ha autorizzato il riconoscimento del diritto alla mobilità a tutti i 448 interessati, ritenendo che siano soddisfatte le disposizioni legislative in parola in quanto, anche se nel primo periodo viene superata la quantificazione di 350 lavoratori, mediamente nell’arco di 4 anni di vigenza del beneficio, il numero degli interessati risulta essere inferiore alle predette 350 unità.
Il trattamento di mobilità, pertanto, potrà essere riconosciuto a tutti i lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità dal predetto ente, i cui nominativi saranno portati a conoscenza con un messaggio a parte.
Lo stesso articolo 44, comma 9-bis, ha stabilito inoltre che ai lavoratori interessati spetta un trattamento pari all’importo massimo dell’indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per ciascuno degli anni 2004-2007, e non più l’ottanta per cento dell’importo stesso. Pertanto a coloro che sono o che saranno licenziati nell’anno 2004 dovrà essere corrisposta l’indennità nell’importo di euro 915,94, per tutto il periodo di durata del beneficio; per coloro che saranno licenziati negli anni successivi, il trattamento mensile è pari a quello massimo stabilito per l’anno di licenziamento al netto della riduzione di cui all’articolo 26 dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità spetta la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti, l’assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori che fruiranno del trattamento in parola sono tenuti, così come disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 108/2002, a frequentare i corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati all’aggiornamento, alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione degli stessi.
La mancata ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione comporta la perdita del diritto al trattamento di mobilità; sono esentati dalla partecipazione alla frequenza dei corsi i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione nell’arco dei ventiquattro mesi di fruizione del trattamento in parola.
I lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le istruzioni contenute nelle circolari n. 124 del 31 maggio 1993, n. 74 del 4 marzo 1994, n. 70 del 30 marzo 1996, n. 32 del 14 febbraio 2000 e n. 174 del 28 novembre 2002.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita nota, ha precisato che i destinatari del beneficio in parola devono presentare all’INPS apposita domanda entro 68 giorni dal licenziamento, pena la perdita del diritto.
L’onere finanziario stabilito per la copertura della spesa relativa agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con esclusione del 2003, è stato quantificato dall’articolo 44, comma 9-ter, della legge n. 326/2003 in euro 6.400.000 per ciascun anno; tale onere è a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare il suddetto trattamento di mobilità per la durata massima di 48 mesi, devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 036.
Qualora, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state presentate domande a seguito di licenziamenti intervenuti nel corso dell’anno 2003, e sia stato concesso il trattamento di mobilità con le istruzioni contenute nella circolare n. 194/2003, si invitano le Sedi a sospendere il pagamento della prestazione e a comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito l’elenco dei nominativi degli interessati, l’importo corrisposto e il termine calcolato del trattamento stesso.
Nel caso in cui, sempre in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state presentate domande a seguito di licenziamenti intervenuti successivamente alla data del 31 dicembre 2003, e sia stato concesso il trattamento di mobilità con le istruzioni contenute nella circolare n. 194/2003, utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 025, saranno emanate apposite istruzioni con messaggio a parte.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI
I lavoratori destinatari del trattamento di mobilità di cui al comma 9-bis, perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall'articolo 59, comma 6 (tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449), salvo che non si tratti di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995 (allegati 1 e 2).
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, i lavoratori che risultino in possesso dei relativi requisiti entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro giugno; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro settembre; i lavoratori che perfezionino i requisiti entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile dell'anno successivo (allegato 3 e 4).
I lavoratori in questione possono conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti: 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica (allegato 5).
Per i predetti lavoratori il requisito di età pensionabile, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria è fissato al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne (articolo 11, tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
Aggiornamento procedure
Al fine di individuare le prestazioni pensionistiche liquidate ai destinatari del trattamento di mobilità di cui al comma 9-bis dell'articolo 44 della legge n. 326/2003, le Sedi dovranno indicare in procedura IVS 74 pannello MNLAN 30 nel campo CODICE MOBILITA' il valore 8.
B Legge n. 350/2003: indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da aziende del SETTORE PETROLIFERO e PETROLCHIMICO
L’articolo 1, comma 1, del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto che i lavoratori dipendenti da aziende, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico con un organico di almeno 300 unità, hanno diritto ad una proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di trentasei mesi, al termine della durata dell’indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991.
Le istruzioni per l’applicazione di tale norma sono state fornite con circolare n. 149 del 6 settembre 2002, punto A.
Il comma 138 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha modificato in parte le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 172/2002, stabilendo che la proroga di trentasei mesi deve essere riconosciuta anche ai lavoratori che saranno licenziati entro il 31 dicembre 2004.
Lo stesso comma ha disposto inoltre che i requisiti per il riconoscimento del diritto e della durata dell’indennità di mobilità ( articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge n. 223/1991), si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto, in discordanza con le istruzioni contenute nella circolare n. 230 del 14 ottobre 1993, punto B-1.3, ovvero anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché tale interruzione non sia superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento.
C ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di cui al precedente punto A si rinvia alle disposizioni richiamate alla lettera C della circolare n. 194 del 16 dicembre 2003.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.449
(articolo 59, comma 6)
Anno
Età e anzianità
Anzianità
1998
54 e 35
36
1999
55 e 35
37
2000
55 e 35
37
2001
56 e 35
37
2002
57 e 35
37
2003
57 e 35
37
2004
57 e 35
38
2005
57 e 35
38
2006
57 e 35
39
2007
57 e 35
39
2008
57 e 35
40
Allegato 2
REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI
Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335
(articolo 59, comma 7)
Anno
Età e anzianità
Anzianità
1997
52 e 35
36
1998
53 e 35
36
1999
53 e 35
37
2000
54 e 35
37
2001
54 e 35
37
2002
55 e 35
37
2003
55 e 35
37
2004
56 e 35
38
2005
56 e 35
38
2006
57 e 35
39
2007
57 e 35
39
2008
57 e 35
40
Allegato 3
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI, PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI (articolo 59, comma 6)
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
30 settembre 2002
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° GENNAIO 2003 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2002
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° APRILE 2003 (art.59, comma 8)
31 marzo 2003
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2003 (art.59, comma 8)
31 marzo 2003
37 anni di contributi
1° LUGLIO 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2003 (art.59, comma 8)
30 giugno 2003
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2003 (art.59, comma 8)
30 giugno 2003
37 anni di contributi
1° OTTOBRE 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2003(art.59, comma 8)
30 settembre 2003
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2003
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
31 marzo 2004
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2004 (art.59, comma 8)
31 marzo 2004
38 anni di contributi
1° LUGLIO 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2004 (art.59, comma 8)
segue Allegato 3
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
30 giugno 2004
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2004 (art.59, comma 8)
30 giugno 2004
38 anni di contributi
1° OTTOBRE 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2004(art.59, comma 8)
30 settembre 2004
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° GENNAIO 2005 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2004
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° APRILE 2005 (art.59, comma 8)
31 marzo 2005
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2005 (art.59, comma 8)
31 marzo 2005
38 anni di contributi
1° LUGLIO 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2005 (art.59, comma 8)
30 giugno 2005
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2005 (art.59, comma 8)
30 giugno 2005
38 anni di contributi
1° OTTOBRE 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2005(art.59, comma 8)
30 settembre 2005
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° GENNAIO 2006 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2005
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° APRILE 2006 (art.59, comma 8)
segue Allegato 3
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
31 marzo 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2006 (art.59, comma 8)
31 marzo 2006
39 anni di contributi
1° LUGLIO 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2006 (art.59, comma 8)
30 giugno 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2006 (art.59, comma 8)
30 giugno 2006
39 anni di contributi
1° OTTOBRE 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2006(art.59, comma 8)
30 settembre 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° GENNAIO 2007 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° APRILE 2007 (art.59, comma 8)
31 marzo 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2007(art.59, comma 8)
31 marzo 2007
39 anni di contributi
1° LUGLIO 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2007 (art.59, comma 8)
30 giugno 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2007 (art.59, comma 8)
30 giugno 2007
39 anni di contributi
1° OTTOBRE 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2007 (art.59, comma 8)
30 settembre 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° GENNAIO 2008 (art.59, comma 8)
segue Allegato 3
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
31 dicembre 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° APRILE 2008 (art.59, comma 8)
31 marzo 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2008: (art.59, comma 8)
31 marzo 2008
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2008 (art.59, comma 8)
30 giugno 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2008 (art.59, comma 8)
30 giugno 2008
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2008(art.59, comma 8)
30 settembre 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° GENNAIO 2009 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2009 (art.59, comma 8)
Allegato 4
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEILAVORATORI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 59, comma 7, lettere a) e b)
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
30 settembre 2002
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° GENNAIO 2003 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2002
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° APRILE 2003 (art.59, comma 8)
31 marzo 2003
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° LUGLIO 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2003 (art.59, comma 8)
30 giugno 2003
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° OTTOBRE 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2003(art.59, comma 8)
30 settembre 2003
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2003
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni di contributi
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
31 marzo 2004
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° LUGLIO 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2004 (art.59, comma 8)
segue Allegato 4
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
30 giugno 2004
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° OTTOBRE 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2004(art.59, comma 8)
30 settembre 2004
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° GENNAIO 2005 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2004
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° APRILE 2005 (art.59, comma 8)
31 marzo 2005
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° LUGLIO 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2005 (art.59, comma 8)
30 giugno 2005
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° OTTOBRE 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2005(art.59, comma 8)
30 settembre 2005
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° GENNAIO 2006 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2005
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni di contributi
1° APRILE 2006 (art.59, comma 8)
31 marzo 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2006 (art.59, comma 8)
segue Allegato 4
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
31 marzo 2006
39 anni di contributi
1° LUGLIO 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2006 (art.59, comma 8)
30 giugno 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2006 (art.59, comma 8)
30 giugno 2006
39 anni di contributi
1° OTTOBRE 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2006(art.59, comma 8)
30 settembre 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° GENNAIO 2007 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2006
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° APRILE 2007 (art.59, comma 8)
31 marzo 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2007(art.59, comma 8)
31 marzo 2007
39 anni di contributi
1° LUGLIO 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2007 (art.59, comma 8)
30 giugno 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2007 (art.59, comma 8)
30 giugno 2007
39 anni di contributi
1° OTTOBRE 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2007(art.59, comma 8)
30 settembre 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° GENNAIO 2008 (art.59, comma 8)
segue Allegato 4
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
31 dicembre 2007
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di contributi
1° APRILE 2008 (art.59, comma 8)
31 marzo 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2008: (art.59, comma 8)
31 marzo 2008
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.6.2008 (art.59, comma 8)
30 giugno 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2008 (art.59, comma 8)
30 giugno 2008
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o superiore a 57 anni entro il 30.9.2008(art.59, comma 8)
30 settembre 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° GENNAIO 2009 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2008
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2009 (art.59, comma 8)
Allegato 5
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEILAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI (articolo 59, comma 6 e 8)
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
31 dicembre 2002
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contribuzione
1°LUGLIO 2003 (art.59, comma 8)
31 marzo 2003
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2003 (art.59, comma 8)
31 marzo 20003
58 anni di età e 35 anni di contributi
1° OTTOBRE 2003 (art.59, comma 8)
30 giugno 2003
40 anni di contributi
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
30 giugno 2003
58 anni di età e 35 anni di contributi
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
30 settembre 2003
40 anni di contributi
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
30 settembre 2003
58 anni di età e 35 anni di contributi
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2003
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2004 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2003
58 anni di età e 35 anni di contributi
1° LUGLIO 2004 (art.59, comma 8)
31 marzo 2004
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2004 (art.59, comma 8)
30 giugno 2004
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° GENNAIO 2005 (art.59, comma 8)
segue Allegato 5
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
30 settembre 2004
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2005 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2004
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2005 (art.59, comma 8)
31 marzo 2005
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2005 (art.59, comma 8)
30 giugno 2005
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° GENNAIO 2006 (art.59, comma 8)
30 settembre 2005
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2006 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2005
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2006 (art.59, comma 8)
31 marzo 2006
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2006(art.59, comma 8)
30 giugno 2006
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi 39 anni di contributi
1°GENNAIO 2007 (art.59, comma 8)
30 settembre 2006
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2007(art.59, comma 8)
31 dicembre 2006
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2007 (art.59, comma 8)
31 marzo 2007
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2007 (art.59, comma 8)
segue Allegato 5
Data entro la quale vengono maturati i requisiti
Requisiti
Decorrenza della pensione
30 giugno 2007
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1°GENNAIO 2008 (art.59, comma 8)
30 settembre 2007
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2008 (art.59, comma 8)
31 dicembre 2007
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° LUGLIO 2008 (art.59, comma 8)
31 marzo 2008
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° OTTOBRE 2008 (art.59, comma 8)
30 giugno 2008
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° GENNAIO 2009 (art.59, comma 8)
30 settembre 2008
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni di contributi
1° APRILE 2009 (art.59, comma 8)
All. 6
INDENNITA' PARI ALLA MOBILITA' – Legge 27.12.2002, n. 289, art. 41, comma 7
Sostituito dall'art 44, comma 9 bis, della legge 24 11 2003, n. 326
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SANITA’ PRIVATA
BENEFICIARI
350 lavoratori (448, v. punto A della presente circolare) licenziati da enti non commerciali del settore della SANITA’ PRIVATA, operanti nelle are individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative ed in situazioni di crisi aziendali in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale
REQUISITI
Esistenza di un rapporto di lavoro, a prescindere dalla sua durata, presso gli enti stessi
Cessazione del rapporto di lavoro c/o gli enti di cui sopra successivo al 31.12.2003 (licenziati nel corso del 2004 sino al 2007)
ISCRIZIONE nelle liste regionali di mobilità
DOMANDA
Mod- DS21 da presentare all’INPS entro 68 gg dalla data di licenziamento pena la perdita del diritto
DECORRENZA
8° giorno successivo alla data di licenziamento o alla fine dell’indennità di mancato preavviso se la domanda è stata presentata entro l’8° giorno; in caso contrario dal 5° giorno dalla data di presentazione
DURATA
Quarantotto (48) mesi
(l'anzianità aziendale, l'anagrafica del lavoratore al momento del licenziamento non influiscono sulla durata della prestazione che è dettata dalla L. 326/2003 pari ad un massimo di 48 mesi, salvo la decadenza o le sospensioni già previste dalla L. 223/1991)
IMPORTO
Un trattamento mensile fisso di € 915,94.= ( novecentoquindici / 94) massimale mobilità 2004 - per i licenziati nel corso del 2004 - (al netto del 5,54%) per tutta la durata del beneficio
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Assegno Nucleo Familiare - erogabile massimo per 26 quote al mese
Contribuzione figurativa (calcolo settimane = n° giorni di calendario interessati dall’indennità / 7) (valore retributivo: riferimento alla retribuzione effettiva precedente il licenziamento) (utilizzo: diritto e misura per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e Assegno ordinario di invalidità; solo misura per pensione di anzianità e anche diritto in presenza dei requisiti di cui alla L. 335/1995)
PAGAMENTO
Diretto a carico INPS, mediante assegno e/o bonifico bancario presso Istituti di credito o Banco posta, a carattere mensile
INCOMPATIBILITÀ
Con tutti i trattamenti pensionistici diretti
Con prestazioni previdenziali (malattia, maternità, CIGS, IG e CS per TBC) è invece cumulabile con IPS TBC
NON E’ POSSIBILE L’OPZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI INVALIDITA' / ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
PROCEDURA DI CALCOLO pgm 4651
CODICE di domanda 7
CODICE MOTIVO CESSAZIONE 70
CODICE intervento 036
ADEMPIMENTI SEDI
Monitoraggio dei lavoratori interessati dal beneficio
Informativa ai Clienti: I lavoratori sono tenuti a frequentare corsi di formazione professionale indetti dalla Regione o competenti enti locali; sono esentati i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione nell'arco di 24 mesi di fruizione del trattamento pari alla mobilità. La mancata ingiustificata partecipazione ai corsi comporta la perdita del diritto al trattamento di mobilità
MODULISTICA
DS21 compilato dal lavoratore (domanda)
DS22 compilato dalla Ditta
Deduzioni / Detrazioni d'Imposta
ANF/prest comprensivo di stato famiglia o autocertificazione se viene richiesto l’Assegno per il nucleo familiare quando non é stato compilato l’apposito quadro sul modello DS21
I titolari della prestazione disciplinata dalla presente scheda, possono beneficiare DELL'ASSEGNO ANTICIPATO DI MOBILITA' secondo i criteri in vigore per la legge n. 223/1991. In questo caso devono produrre domanda su mod. DS21Ant.
CONTI IMPUTAZIONE
GAU 30 / 029 imputazione dell'indennità pari alla mobilità
GAT 30 / 052 imputazione assegno nucleo familiare connesso all'indennità suddetta
GAU 24 / 049 recuperi per prestazioni indebite
GAU 30 / 039 assegno anticipato dell'indennità pari alla mobilità
ISTRUZIONI OPERATIVE
Per la liquidazione del trattamento di mobilità di cui al presente messaggio le Sedi, al fine di una corretta imputazione contabile della spesa, durata del beneficio ed importo da erogare, dovranno utilizzare il seguente codice d’intervento: 95
Prima di porre in pagamento le prestazioni, le Sedi sono tenute a controllare l’effettivo diritto dei lavoratori a percepire l’erogazione del trattamento di mobilità in questione e quindi verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato, che non sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione e che il nominativo sia inserito nell’elenco allegato al presente messaggio.
Si precisa, inoltre, che, alle indennità di mobilità concesse, deve essere applicato il requisito dell’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
Se, in attesa di disposizioni ministeriali, ai lavoratori interessati è stato erogato il trattamento di una prestazione AspI, le Sedi dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità gli importi concessi a tale titolo, sempreché naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell’ indennità di mobilità.
Il trattamento in questione potrà essere erogato nel limite massimo di 66 mesi per ciascun beneficiario e, comunque, non oltre la data di maturazione del diritto a pensione se precedente.
Per l’imputazione contabile del trattamento di mobilità, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 89 del 31 maggio 2004.
IL DIRETTORE CENTRALE PSR
Luca Sabatini