Eureka Previdenza

Circolare 107 del 29 settembre 2005

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di congedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001).

Con la sentenza in argomento, pubblicata sulla G.U., 1 Serie Speciale, corte Costituzionale, n. 25 del 22.6.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di handicap grave perché totalmente inabili” (si intende in maniera permanente salvo revisioni del giudizio).
Secondo il dispositivo della sentenza, è perciò ora possibile, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto) di figli in condizioni di handicap grave, riconoscere il congedo di cui trattasi a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente disabile. In proposito restano ferme le restanti disposizioni emanate in materia relative ai fratelli o sorelle in caso di diritto al congedo stesso per le ipotesi di morte di entrambi i genitori.

Lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale)

Momentaneamente può essere utilizzato per la richiesta di che trattasi l’attuale modulo di domanda Hand. 5, in attesa che siano apportate le opportune modifiche, che riguarderanno anche il superamento del limite dei 5 anni dall’accertamento di grave handicap.



Il Direttore Generale
Crecco

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