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Circolare 9 del 17 gennaio 2008
Oggetto:
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
1. Premessa
Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
L’articolo 1, comma 76, lettera a), del predetto provvedimento ha modificato l’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni.
La nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni.
Con la presente circolare si porta a conoscenza di tutte le strutture la novità appena citata e se ne chiariscono i riflessi nella valutazione delle gestioni che possono essere ammesse alla totalizzazione dei periodi contributivi.
Verranno, inoltre, illustrati ulteriori aspetti applicativi cui non era stata data soluzione nella circolare n. 69 del 9 maggio 2006, in quanto sugli stessi è stato interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha sciolto, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le riserve poste alla sua attenzione.
2. Anzianità contributiva minima richiesta per cumulare i periodi contributivi posseduti in ciascuna gestione.
Come già esplicitato in premessa, per effetto delle innovazioni in materia, l’anzianità contributiva minima richiesta per includere una gestione assicurativa nella totalizzazione, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, non è più di sei anni come previsto dall’originaria versione del d.lgs. n. 42 del 2006 ma di tre anni stante le modifiche apportate allo stesso decreto legislativo dalla legge in oggetto.
Relativamente alla determinazione della contribuzione posseduta in ciascuna gestione anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di tre anni, nulla è innovato rispetto a quanto contenuto nel punto 2 della circolare n. 69 del 2006, al quale si fa rinvio.
Si precisa, comunque, che le pensioni in totalizzazione per le quali è determinante l’utilizzo di periodi di contribuzione posseduti in gestioni incluse nella totalizzazione con un’anzianità contributiva non inferiore a tre anni, ma inferiore a sei anni, non possono avere decorrenza antecedente il 1° febbraio 2008.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva minima di tre anni, l’Assicurazione Generale Obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Pertanto, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dell’anzianità contributiva, pari ad almeno tre anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
ESEMPIO
2 anni di contribuzione nel Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti
1 anno di contribuzione nella Gestione Speciale degli Artigiani
2 anni di contribuzione nella Gestione Speciale CD/CM.
La contribuzione posseduta nelle predette gestioni può essere inclusa nella totalizzazione, essendo pari a 5 anni.
3. Accertamento dell’anzianità contributiva in ciascuna gestione in caso di periodi contributivi coincidenti con altre gestioni
L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, come novellato dal citato articolo 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247 del 2007 prevede che sia possibile cumulare i periodi contributivi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, posseduti in ciascuna gestione.
Al punto 8 della citata circolare n. 69 del 9 maggio 2006 è stato specificato che per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
Allo stesso modo deve essere considerata una ed una sola volta l’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione ai fini del raggiungimento del limite minimo dei tre anni in presenza di periodi coincidenti.
Pertanto, per determinare l’anzianità contributiva utile per il raggiungimento del limite in parola, qualora vi siano periodi contributivi coincidenti tra più gestioni, la contribuzione dovrà essere neutralizzata in una sola delle due gestioni ed interamente nella gestione in cui si decide di neutralizzare tali periodi.
ESEMPIO 1
ANNO |
GESTIONE 1 |
GESTIONE 2 |
GESTIONE 3 |
1985 |
X |
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1986 |
X |
||
1987 |
X |
X |
|
1988 |
X |
X |
|
1989 |
X |
||
1990 |
X |
X |
|
1991 |
X |
X |
|
1992 |
X |
||
1993 |
X |
||
1994 |
X |
||
1995 |
X |
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1996 |
X |
||
1997 |
X |
||
1998 |
X |
||
1999 |
X |
||
2000 |
X |
||
2001 |
X |
||
2002 |
X |
||
2003 |
X |
||
2004 |
X |
||
2005 |
X
|
Il lavoratore presenta periodi coincidenti nel triennio 1987-1989.
In tale caso si procede ad una “neutralizzazione” dei tre anni interamente nella Gestione 1 o nella Gestione 2. In entrambi i casi si perde il requisito dei sei anni minimi e, pertanto, una delle due gestioni non può essere inclusa nella totalizzazione.
Non è, infatti, possibile “neutralizzare” un anno nella “Gestione 1” e due anni nella “Gestione 2”.
ESEMPIO 2
Non si è, invece, in presenza di “neutralizzazione” parziale su più Gestioni nel caso in cui si debba procedere alla “neutralizzazione” di interi periodi contributivi coincidenti in più Gestioni.
ANNO |
GESTIONE 1 |
GESTIONE 2 |
GESTIONE 3 |
1981 |
X |
||
1982 |
X |
||
1983 |
X |
||
1984 |
X |
X |
|
1985 |
X |
X |
|
1986 |
X |
||
1987 |
X |
||
1988 |
X |
||
1989 |
X |
X |
|
1990 |
X |
X |
|
1991 |
X |
X |
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1992 |
X |
X |
|
1993 |
X |
X |
|
1994 |
X |
||
1995 |
X |
||
1996 |
X |
||
1997 |
X |
||
1998 |
X |
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1999 |
X |
||
2000 |
X |
||
2001 |
X |
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2002 |
X |
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2003 |
X |
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2004 |
X |
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2005 |
X |
Il lavoratore presenta periodi coincidenti nella “Gestione 1” e nella “Gestione 2” nel triennio 1983-1985 e periodi coincidenti nella “Gestione 2” e nella “Gestione 3”, nel periodo 1988-1993.
In tal caso, nel considerare i periodi coincidenti da “neutralizzare”, occorrerà valutare prima i periodi contributivi posseduti nella “Gestione 1” e nella “Gestione 2”.
L’anzianità contributiva posseduta nella “Gestione 1” è inferiore a quella posseduta nella “Gestione 2”; se la “neutralizzazione” operasse nella “Gestione 1” la stessa verrebbe esclusa dalla totalizzazione poiché i periodi contributivi non coincidenti residui sarebbero inferiori ai tre anni.
Debbono, pertanto, essere esclusi dal calcolo i periodi contributivi coincidenti della “Gestione 2”.
Si passerà, successivamente, a valutare i periodi contributivi coincidenti posseduti nella “Gestione 2” e nella “Gestione 3”.
Se la “neutralizzazione” operasse nella “Gestione 2” questa sarebbe esclusa dalla totalizzazione, poiché i periodi contributivi non coincidenti residui (“neutralizzazione” Gestione 1 e Gestione 2 – “neutralizzazione” Gestione 2 e Gestione 3) sarebbero pari a 2 anni.
Neutralizzando, invece, i periodi contributivi coincidenti posseduti nella “Gestione 3”, il lavoratore può utilizzare i periodi contributivi di tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto.
ESEMPIO 3
In ogni caso, il criterio generale da seguire nella scelta della gestione ove procedere alla “neutralizzazione” dei periodi contributivi coincidenti deve essere sempre quello di maggior favore per il lavoratore.
ANNO |
GESTIONE 1 |
GESTIONE 2 |
GESTIONE 3 |
1985 |
X |
||
1986 |
X |
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1987 |
X |
X |
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1988 |
X |
X |
|
1989 |
X |
||
1990 |
X |
X |
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1991 |
X |
X |
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1992 |
X |
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1993 |
X |
||
1994 |
X |
||
1995 |
X |
||
1996 |
X |
||
1997 |
X |
||
1998 |
X |
||
1999 |
X |
||
2000 |
X |
||
2001 |
X |
||
2002 |
X |
||
2003 |
X |
||
2004 |
X |
||
2005 |
X
|
In questo caso nel considerare i periodi coincidenti da “neutralizzare” ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione si valuteranno prima i contributi della “Gestione 1” e della “Gestione 2”. L’anzianità contributiva posseduta nella prima gestione è inferiore a quella posseduta nella seconda, ma se la “neutralizzazione” operasse in quest’ultima gestione (la quale ha una maggiore anzianità contributiva indispensabile per il raggiungimento del diritto a pensione) la stessa verrebbe esclusa dalla totalizzazione in quanto i periodi contributivi non coincidenti residui sarebbero pari a 2 anni. Pertanto, debbono essere esclusi dal calcolo i periodi coincidenti della “Gestione 1”. Si procederà poi a sommare l’anzianità contributiva posseduta nella “Gestione 2” con l’anzianità contributiva complessiva maturata nella “Gestione 3”, raggiungendo (e superando) i 20 anni di contribuzione non coincidenti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia in totalizzazione, che il lavoratore in questione potrà chiedere al compimento dei 65 anni di età.
Questo criterio consente di includere la gestione dove vi sia contribuzione sufficiente al raggiungimento del diritto a pensione.
ESEMPIO 4
ANNO |
GESTIONE 1 |
GESTIONE 2 |
GESTIONE 3 |
1984 |
X |
||
1985 |
X |
X |
|
1986 |
X |
X |
|
1987 |
X |
X |
|
1988 |
X |
||
1989 |
X |
X |
|
1990 |
X |
X |
|
1991 |
X |
X |
|
1992 |
X |
||
1993 |
X |
||
1994 |
X |
||
1995 |
X |
||
1996 |
X |
||
1997 |
X |
||
1998 |
X |
||
1999 |
X |
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2000 |
X |
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2001 |
X |
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2002 |
X |
||
2003 |
X |
||
2004 |
X |
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2005 |
X |
Per il raggiungimento del diritto alla prestazione è ininfluente che l’esclusione dei periodi coincidenti venga effettuato nella “Gestione 1” ovvero nella “Gestione 2”.
Si ipotizzi che il “pro rata” della “Gestione 1” sia più alto di quello della “Gestione2”.
In tal caso, verrà inclusa nella totalizzazione la “Gestione 1” anziché la “Gestione 2” (ancorché vi sia stata maturata una maggiore anzianità contributiva) poiché il calcolo è più favorevole al lavoratore.
Questo criterio consente di estendere la totalizzazione a quella gestione ove venga liquidato un trattamento pensionistico “pro quota” più alto.
Ciascun Ente interessato alla totalizzazione sarà tenuto, pertanto, a comunicare all’Ente istruttore i propri periodi di assicurazione e contribuzione nonché la quota di pensione di propria competenza.
4. Gestione delle domande in totalizzazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 247 del 2007
La modifica legislativa che ha ridotto da sei a tre anni il requisito contributivo minimo richiesto per totalizzare i contributi di una gestione ha riflessi sulla valutazione delle gestioni assicurative con anzianità contributiva pari o superiore a tre anni, ma inferiore a sei anni, relativamente alle domande di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2008 e non ancora definite, ovvero già respinte.
In tali fattispecie le Sedi dovranno provvedere nel modo seguente:
· le domande respinte per l’esclusione determinante delle gestioni in esame potranno essere riesaminate, su richiesta degli interessati.
In tali ipotesi la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1° febbraio 2008.
· per le domande non ancora definite occorrerà distinguere i seguenti casi:
1. qualora la gestione o le gestioni escluse in esame siano determinanti per il diritto a pensione, le domande dovranno essere accolte e la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1° febbraio 2008;
2. qualora la gestione o le gestioni in esame non siano determinanti per il diritto a pensione dovrà essere contattato il richiedente affinché scelga di ottenere la pensione in totalizzazione senza il computo delle predette gestioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In alternativa, il lavoratore può scegliere di ottenere la pensione in totalizzazione con il computo delle gestioni in parola, ma con decorrenza 1° febbraio 2008.
Le pensioni in totalizzazione liquidate con l’esclusione delle gestioni nelle quali l’assicurato era in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a sei anni, ma pari o superiore a tre anni non possono essere ricostituite. Pertanto, le gestioni in cui è verificata la condizione appena descritta rimarranno escluse dalla pensione in totalizzazione.
5. Trattamento minimo e regime di cumulo
In considerazione del fatto che la pensione totalizzata è il risultato del cumulo dei versamenti effettuati presso più forme assicurative, ciascuna con un proprio ordinamento, e del fatto di essere calcolata con il sistema contributivo, ad eccezione dei casi in cui è applicabile nel calcolo il regime derogatorio, erano sorti dei dubbi interpretativi in ordine alla disciplina applicabile in materia di integrazione al trattamento minimo e di cumulo reddito-pensione.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata nota del 7 novembre 2007 ha espresso l’avviso che, nel silenzio del legislatore, sulla pensione da totalizzazione non possa essere riconosciuto il trattamento minimo, né deve considerarsi operante la disciplina dell’incumulabilità reddito da pensione-lavoro.
Pertanto:
· ai trattamenti pensionistici liquidati in totalizzazione non si applica l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo;
· le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.
In presenza delle richieste condizioni reddituali, ai titolari di pensione in totalizzazione vengono concesse le maggiorazioni sociali previste dall’articolo 1, della legge n. 544 del 1988, nonché le maggiorazioni sociali previste dall’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come interpretato dall’articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici, sempreché, ha precisato lo stesso Ministero, tra le quote di pensione che compongono la pensione totalizzata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
7. Diritto alla pensione supplementare
I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nel FPLD, i quali rimangono esclusi dalla totalizzazione per il mancato possesso dei sei anni minimi di contribuzione, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementare nel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria.
I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la pensione supplementare a carico della predetta gestione.
Relativamente al diritto ai trattamenti di famiglia, il Ministero del Lavoro ha precisato che è del tutto fondato un indirizzo applicativo che ne consenta l’erogazione sulla pensione da totalizzazione, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito che qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione totalizzata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
9. Titolarità di assegno ordinario di invalidità
La totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità nei confronti dei quali trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui stabilisce che la totalizzazione è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico autonomo.
Al riguardo, si precisa che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione ai sensi dell’articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2006, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.
Il Direttore generale
Crecco