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Circolare 89 del 10 luglio 2009
OGGETTO:
Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti.
SOMMARIO:
La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.
1. PREMESSA
Come è noto, l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30/04/1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
Il D.lgs. 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).
Peraltro, da numerose Sedi sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro.
Con la presente circolare, sulla scorta della risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, si forniscono chiarimenti tesi ad assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.
2. Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico
Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.
Il Ministero del Lavoro, con la citata risposta ad interpello, ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, “risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.
Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).
Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto 2 della circolare n. 97 del 05/04/1995, a monte della quale il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.
3. Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro
Nel rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni fornite con circolare n. 97 del 05/04/1995, punto 2.
Al riguardo, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.
Il Dicastero del Lavoro, infatti, in coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha reputato opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.
Eventuali domande di pensione che risultino pendenti alla data della presente circolare devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.
In conformità ai predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.
IL Direttore generale
Crecco