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Circolare 62 del 22 aprile 2009
Oggetto:
Articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14. Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito.
SOMMARIO:
Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell’anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell’anno successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell’anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni.
La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.
In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell’anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva
1. Premessa
Sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".
L’articolo 35, commi da 8 a 13, della citata legge reca disposizioni relative alle modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito (allegato 1).
Il comma 8 prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l’accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il comma 9 prevede che, in sede di prima liquidazione di una prestazione, si debba far riferimento al reddito dell’anno in corso. Tale reddito è dichiarato dall’interessato in via presuntiva al momento della domanda.
Il comma 10 rinvia all’Allegato A della legge in oggetto ai fini dell’individuazione dei procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro indicati dal medesimo comma conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
Il comma 11 prevede che, al fine di consentire agli enti previdenziali la verifica dei redditi collegati alle prestazioni previdenziali, i soggetti beneficiari delle medesime prestazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono comunicare i propri dati reddituali.
I commi 12 e 13 disciplinano gli effetti dell’omessa o ritardata comunicazione da rendere ai sensi del comma 11.
2. La nuova disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali
L’ordinamento pensionistico contiene numerose norme che prevedono che il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sia collegato al reddito del titolare della prestazione o anche del coniuge.
Le suddette norme attribuiscono rilevanza a diverse tipologie di reddito e fanno riferimento a periodi diversi per l’accertamento del reddito rilevante.
La nuova disciplina prevista dalla disposizione in oggetto ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all’Allegato A, due periodi di riferimento per l’accertamento dei redditi rilevanti: “l’anno in corso”, in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione; “l’anno precedente” per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 35, una prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta in sede di prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il reddito presunto di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, è effettuata, ogni anno, sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno precedente, la verifica del diritto alla corresponsione, dal 1° luglio del medesimo anno, delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito, già liquidate negli anni precedenti. Il reddito di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Resta confermato l’arco temporale cui si riferiscono i limiti di reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.
Pertanto, ferma restando l’individuazione del “reddito rilevante” secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione.
Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Nell’allegato 2 della presente circolare sono riportate le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito alle quali si applica la nuova disciplina.
3. Prima liquidazione (comma 9)
Il comma 9 prevede: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.”
Per anno in corso si intende, ovviamente, l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione collegata al reddito.
La disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito, (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali).
La disposizione in esame non si applica per il ripristino di prestazioni collegate al reddito, principali o accessorie, nel caso in cui il relativo diritto, riconosciuto sulla base del reddito presunto e confermato sulla base del reddito effettivo, sia stato successivamente revocato per ragioni reddituali. In tal caso la medesima prestazione può essere riliquidata applicando la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 35 (cfr. paragrafo 4).
Al fine di ottenere la “prestazione di base” ovvero “la prestazione accessoria”, l’interessato, nel momento in cui ha maturato o ritiene di aver maturato il diritto – anche per effetto di variazioni del reddito – è tenuto a presentare una dichiarazione relativa al reddito presunto dell’anno in corso.
La decorrenza delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito riconosciute in prima liquidazione è determinata, sia per le prestazioni di base che per quelle accessorie, ai sensi delle diverse disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.
Il reddito dichiarato in via presuntiva deve essere considerato per il riconoscimento del diritto e della misura della prestazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il reddito effettivamente percepito nell’anno di decorrenza della pensione deve essere comunicato dall’interessato, ai sensi del comma 8, dell’articolo 35, secondo le istruzioni applicative fornite al successivo paragrafo 4.
4. Verifica dei redditi incidenti sulle prestazioni pensionistiche (comma 8)
L’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 dispone quanto segue: “L’Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La verifica dei redditi ai sensi della disposizione sopra indicata deve essere effettuata secondo le modalità e i termini di cui al comma 11 dell’articolo 35, sulla base dei redditi conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
Pertanto, l’Istituto provvede annualmente a richiedere i redditi rilevanti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni collegate mediante invio di modelli di comunicazione reddituale.
La disposizione in esame stabilisce che i suddetti modelli devono essere restituiti entro il 30 giugno di ciascun anno con l’indicazione dei dati reddituali relativi all’anno precedente.
Devono presentare il modello reddituale di cui sopra coloro i quali siano titolari di prestazioni collegate al reddito.
Per coloro ai quali, nell’anno precedente, è stata riconosciuta, in sede di prima liquidazione, una prestazione collegata al reddito, considerando il reddito presunto dell’anno in corso, la comunicazione dei dati reddituali effettivamente percepiti nell’anno di decorrenza è funzionale ad accertare l’effettivo diritto e la misura delle prestazioni collegate al reddito corrisposte nell’anno di decorrenza della pensione e fino al 30 giugno dell’anno successivo, e ad accertare il diritto alle medesime prestazioni nel periodo successivo che va dal 1° luglio al 30 giugno.
Possono presentare il modello reddituale di cui sopra anche coloro ai quali, a seguito di variazioni del reddito, è stato revocato il diritto ad una prestazione riconosciuta sulla base dei redditi effettivamente percepiti, al fine di conseguire, ai sensi del citato comma 8, la riliquidazione della medesima prestazione.
Considerate le diverse situazioni alle quali può essere ricondotta la presentazione dei modelli reddituali, la verifica dei suddetti modelli può avere i seguenti esiti:
a) conferma dal 1° luglio del diritto alla corresponsione della prestazione collegata al reddito in godimento al 30 giugno;
b) revoca, a decorrere dal 1° luglio, della prestazione collegata al reddito corrisposta fino al 30 giugno;
c) annullamento del diritto alla prestazione riconosciuta in sede di prima liquidazione nell’anno precedente, in considerazione del reddito effettivamente percepito nel medesimo anno;
d) riliquidazione ( ripristino) a decorrere dal 1° luglio della prestazione collegata al reddito precedentemente revocata.
A seguito della revoca (lett. b) della prestazione collegata al reddito si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte oltre il 30 giugno.
A seguito dell’annullamento (lett. c) della prestazione riconosciuta in sede di prima liquidazione si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte a partire dalla data di decorrenza.
Si fa presente che, in caso di un provvedimento di annullamento di cui alla suddetta lett. c) l’interessato mantiene la facoltà di richiedere, nello stesso anno o negli anni successivi, il riconoscimento della medesima prestazione come prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso (comma 9, articolo 35).
Esempio: al titolare di un prestazione previdenziale integrata al trattamento minimo avente decorrenza 2010, liquidata sulla base del reddito dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva, viene annullato, nel 2011, il riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo a seguito della verifica dei redditi effettivamente percepiti nel 2010. In tal caso l’interessato ha facoltà di richiedere nuovamente, come prima liquidazione, l’integrazione al trattamento minimo, nel 2011 o negli anni successivi, sulla base del reddito dell’anno in corso ai sensi del comma 9 dell’articolo 35.
5. Omissione o ritardo nella comunicazione dei redditi rilevanti
In caso di mancata restituzione dei predetti modelli entro il termine del 30 giugno, l’Istituto provvede ad inviare, mediante lettera Raccomandata A.R., un sollecito di adempimento all’obbligo di comunicazione previsto dal comma 11 dell’articolo 35.
Nel caso in cui i destinatari dell’avviso di cui sopra non comunichino i dati richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, la corresponsione della prestazione collegata al reddito dovrà essere sospesa a decorrere dal rateo di ottobre.
In caso di mancata comunicazione dei redditi effettivamente percepiti da coloro ai quali è stata riconosciuta, in sede di prima liquidazione, una prestazione sulla base del reddito presunto, resta impregiudicata la facoltà dell’Istituto di procedere ai controlli di rito e di recuperare le somme indebitamente corrisposte dalla data di decorrenza.
Il comma 13 dell’articolo 35 disciplina le conseguenze del ritardo della comunicazione dei dati reddituali:
se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo la prestazione assistenziale o previdenziale è ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, qualora risulti la sussistenza del relativo diritto, con la corresponsione degli arretrati relativi agli importi sospesi;
se la comunicazione viene resa oltre il 30 giugno dell’anno successivo, viene ripristinata la prestazione previa verifica del relativo diritto, senza corresponsione di arretrati.
6. Procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro.
Il comma 10 dell’articolo 35 prevede che “Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione”.
L’allegato A menziona i seguenti procedimenti:
a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1º agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ;
b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n 222;
d) incumulabilità della pensione di anzianità (non più in vigore dall’1.1.2009) e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 503;
e) incumulabilità della pensione di anzianità (non più in vigore dall’1.1.2009) e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Nulla è innovato in ordine alle tipologie di redditi da lavoro rilevanti ai fini dei procedimenti sopra indicati.
Nulla è innovato altresì in ordine alle modalità e ai tempi per l’accertamento dei redditi da lavoro rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e).
In particolare, i dati rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alla lettera e) continuano ad essere dichiarati mediate il Mod. 503 AUT relativamente ai redditi previsti per l’anno in cui è resa la dichiarazione e ai redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente.
I dati reddituali rilevanti ai fini dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere comunicati dall’interessato nelle modalità e nei termini indicati al paragrafo 4 della presente circolare.
Il procedimento di cui alla lettera c) è attivato sulla base del reddito dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva dal titolare del trattamento pensionistico.
Il procedimento disciplinato dall’articolo 9 della legge n. 222/1984 è comunque attivato qualora, a seguito di accertamento d’ufficio o di dichiarazione del titolare della prestazione, risulti che in un determinato anno i redditi da lavoro effettivamente percepiti abbiano superato il limite di reddito di cui al suddetto articolo 9.
In ogni caso il provvedimento conseguente alla revisione produce effetti a decorrere dai termini previsti dai commi 2 e 5 del citato articolo 9.
7. Trattamenti di famiglia
Nulla è innovato dall’art. 35, commi 8 e 9, L. 14/2009, per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dalla Legge 153/1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Infatti, la termologia adottata dai commi in questione non è riferibile alla prestazione di cui trattasi, né per quanto riguarda la composizione del nucleo, in cui non è ravvisabile la figura del beneficiario e il coniuge assume rilievo solo a condizioni tassativamente indicate, né per quanto riguarda il reddito, in quanto la liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare è calcolata sulla base del reddito percepito, nell’anno precedente il primo luglio di quello di erogazione della prestazione, da tutto il nucleo familiare, mentre il comma 8 dell’articolo in questione fa riferimento a quelle prestazioni previdenziali o assistenziali che prendono in considerazione solo il reddito conseguito dal beneficiario e dal coniuge.
Non risulta, inoltre, applicabile il comma 9 essendo strettamente legato al comma 8.
Alla materia dell’assegno per il nucleo familiare continua, pertanto, a trovare applicazione la normativa vigente, che già prevede, peraltro, l’erogazione della prestazione prendendo come reddito di riferimento quello conseguito nell’anno precedente il primo luglio di quello di erogazione dai componenti del nucleo familiare.
Parimenti non trovano applicazione i commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge citata per gli assegni familiari e le quote di maggiorazione su pensione, poiché anche per dette prestazioni familiari viene in rilievo il reddito del nucleo, che si calcola sulla base del reddito percepito nell’anno precedente il primo luglio di quello di erogazione della prestazione, mentre per quanto concerne l’individuazione dei beneficiari della prestazione si fa riferimento al diverso criterio del carico.
Pertanto, anche per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione su pensione continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia.
8. Corresponsione delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2009
La legge 27 febbraio 2009, n. 14, è entrata in vigore il 1° marzo 2009.
Pertanto, per l’individuazione dell’anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima.
Per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l’articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (anno in corso per le prime liquidazioni).
Per le decorrenze dal 1° gennaio 2009 fino al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente alla legge n. 14 del 2009.
In questo senso deve considerarsi sciolta la riserva contenuta nel messaggio n. 6617 del 24 marzo 2009. Pertanto la nuova normativa deve essere applicata anche alle prestazioni di invalidità civile, secondo le decorrenze appena illustrate.
Per le prestazioni collegate al reddito aventi decorrenza anteriore al 2009 il diritto alla corresponsione delle medesime prestazioni per il periodo anteriore al 1° luglio è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti alla legge n. 14 del 2009, mentre il diritto alla corresponsione dal 1° luglio 2009 deve essere verificato, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 35 della legge n. 14 del 2009.
La verifica della sussistenza dal 1° luglio 2009 di tale diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell’anno 2009, per i redditi del 2008. I medesimi redditi sono considerati rilevanti per la corresponsione della prestazione fino al 30 giugno 2010.
Resta confermato che i redditi del 2008 sono valutati anche al fine di verificare l’eventuale corresponsione indebita di prestazioni o quote di prestazioni erogate nel 2008 sulla base del reddito dell’anno in corso, per le quali si procederà al recupero ai sensi dell’articolo 13, legge n. 412/1991.
Ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non abbiano comunicato entro il 30 giugno i dati reddituali relativi al 2008 richiesti dall’Istituto, verrà inviato, mediante Raccomandata A.R., un sollecito ad effettuare la suddetta comunicazione entro 30 giorni, pena la sospensione della prestazione collegata al reddito a decorrere dal rateo di ottobre 2009.
In caso di omessa o ritardata comunicazione trovano applicazione le istruzioni fornite al paragrafo 5 della presente circolare.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
Art. 35.
(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito)
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 4, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
Allegato 2
Prestazioni collegate al reddito
integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 683 e successive modificazioni e integrazioni;
integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153;
assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
aumento della pensione sociale di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni e integrazioni;
maggiorazione dell'assegno sociale di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni;
importo aggiuntivo di 154,94 euro di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima - prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127;
riduzione delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.