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Decreto del 12 luglio 2007
DECRETO 12 luglio 2007
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a
tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di un'apposita
gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di
altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione,
agli iscritti alla predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo
familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta
gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche
tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59,
comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed
agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternita' ed alla
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e' stata
stabilita la corresponsione di un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre
mesi successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e
tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16,
della legge n. 449 del 1997;
Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione
separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare
con il medesimo decreto;
Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla
quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonche' alla conseguente individuazione
dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma 791, della
citata legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «gestione
separata», nonche' agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla
gestione medesima.
Art. 2.
1. Le esercenti attivita' libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere
all'indennita' di maternita' a condizione che l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta'.
Art. 3.
1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, si applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti
attivita' libero professionale di cui all'art. 2.
Art. 4.
1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei
periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.
Art. 5.
1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5
per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di
maternita' per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151.
L'indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di
interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001. 2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti
l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilita' della contribuzione dovuta
alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.
3. L'indennita' e' corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalita' ivi previste, previa attestazione di
effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Art. 6.
1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e' corrisposta l'indennita' di maternita', sono
accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Art. 7.
1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute ad
astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota
aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista
dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva e' dovuta da tutti
gli iscritti alla gestione separata gia' destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.
Art. 8.
1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a decorrere dal secondo anno di
applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e
prestazioni erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art. 7 sara' modificata con ulteriore
provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalita' di cui al
presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze - Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio
n. 233