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Legge 1122 del 9 novembre 1955
Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Vigente al: 31-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e
indennita' da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209
(in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180."
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n.
256 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti
del quinto della residua parte."
Art. 2.
Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto
alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.
In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del
datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.
L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il
datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.
All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attivita' con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione e' ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.
Art. 4.
Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.
Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di giorni trenta
dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.
Non e' ammessa l'azione avanti l'autorita' giudiziaria prima che
sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.
Art. 5.
I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella, misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto e' previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n.
391.
Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila,
il contributo e' sempre commisurato su tale limite.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente
legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualita' fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i
giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.
Il datore di lavoro e', inoltre, obbligato a notificare
all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.
Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse
all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dai verificarsi delle variazioni.
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 8.
Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi
dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.
Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora
nella misura legale.
Art. 9.
Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di
contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.
Art. 10.
All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 11.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e
dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.
Art. 12.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore
somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il datore di lavoro, e in genere le persone preposte al lavoro, ove
si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costuisca reato piu' grave.
Sono punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 la mancanza o
la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 7 della presente legge.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine
di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, e' punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio
dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Art. 13.
Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il
contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.
Art. 14.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre
norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
L'Ispettorato del lavoro e' autorizzato ad avvalersi per la
vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.
Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti
rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda, o ai loro sostituti, presso la quale debbono effettuare il controllo.
Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone
incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
- MORO - ANDREOTTI
- GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO