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Legge 381 del 26 maggio 1970
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle
misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.
Vigente al: 23-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Assegno mensile di assistenza)
A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta'
superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire
12.000. (1) (2) (3)
((Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita
durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio)).
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29. (2) (3) (4)
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un
tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno. (5)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 1972, n.485 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A
decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile 1974, n.114 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A
decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
elevato a L. 25.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha
disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio
1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato
dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al
quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili"
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n.29 ha disposto (con l'art. 3-bis comma 5) che
" Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di
reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione
non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2
della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e
17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in
favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia
stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche'
l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che
viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160."
Art. 2.
(Norme per la concessione)
La concessione dell'assegno a deliberata, sempre che l'interessato
non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui
redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della
presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del
prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno
e' effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far
parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7
del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173,
rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato
del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un
medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal
Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al
primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la
Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,
nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato
puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta
semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una
commissione consultiva, composta dal direttore generale
dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un
funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro
con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero
dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Art. 3.
(Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale -
Presentazione delle domande di concessione)
((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal
secondo comma dell'articolo 1)) e' effettuato dalla commissione
sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale,
nominata dal medico provinciale e cosi' composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua
sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un
funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un
ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di
igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione
sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal
capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera
direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero
dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a
tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza,
debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
Art. 4.
(Ricorsi - Commissione sanitaria regionale)
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale
l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso
l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione,
nominata dal Ministro per la sanita' e cosi' composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato
dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato
dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;
dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato
dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della
sanita' o del Ministero dell'interno.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del
segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e
notificata in via amministrativa all'interessato.
Art. 5.
(Tutela giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo
comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, e' ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e
amministrativi.
Art. 6.
(Adempimenti del segretario della commissione sanitaria provinciale)
Il segretario della commissione sanitaria provinciale, entro tre
giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le
domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano
state accertate le condizioni del sordomutismo.
Provvede, altresi', a trasmettere mensilmente gli elenchi dei
nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Art. 7.
(Decorrenza dell'assegno)
L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle
provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, e'
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere
corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le
quote gia' maturate. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 13 dicembre 1986, n.912 ha dipsosto (con l'art. 1 comma 2) che
"L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve
intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile,
deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno
diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate
dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso
sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la
necessita' della deliberazione stessa.
Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma,
della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti
da sordomutismo."
Art. 8.
(Modalita' di erogazione dell'assegno)
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento
dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero
dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture, di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi,
provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante
accreditamento su conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai singoli enti.
Il pagamento ai beneficiari e' effettuato con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
Art. 9.
(Scadenza delle rate)
L'assegno e' pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei
mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di
ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.
Art. 10.
(Sordomuti ultrasessantacinquenni)
Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui
all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a
quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su
comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n.
903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione
della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della
pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti
comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla
data indicata al precedente comma. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno."
Art. 11.
(Disposizioni transitorie)
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti
trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli
interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno
mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.
L'Ente trasmette, altresi', le istanze e i ricorsi non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i sordomuti di eta' inferiore ai 65 anni che siano in godimento
del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei
pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento
previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e
dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze
in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di eta'
inferiore ai 65 anni.
Per i sordomuti di eta' superiore ai 65 anni, la prefettura
continuera' l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a
quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvedera'
alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di
cui all'articolo 10.
La prefettura inoltrera' all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale,
le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti
ultrasessantacinquenni.
Art. 12.
(Norme per la revisione)
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di
cui all'articolo 2, puo' disporre accertamenti sulla permanenza delle
condizioni di assistibilita', previste dalla presente legge, nei
confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la
revoca della concessione.
Avverso tale provvedimento, e' ammesso ricorso nei termini e con le
modalita' di cui agli articoli 2, 4, 5.
Art. 13.
(Finanziamento)
Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di
assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente
legge e' stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di
previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire
900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1
della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a
lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente
destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma
del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo
di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970
con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di
previsione della spesa per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Abrogazione)
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI
- COLOMBO - DONAT-CATTIN
- MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE