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Legge 140 del 15 aprile 1985
Oggetto:
Perequazione trattamenti pensionistici aumento pens. sociale. Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.
INPS, lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori
autonomi, prestazioni pensioni.
La presente legge stabilisce alcuni miglioramenti
pensionistici, con decorrenza 1 /1/1985 ed a precise
condizioni: la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(art. 1); delle pensioni sociale (art. 2); pensioni
assorbite nel trattamento minimo (art. 3); pensioni
acquisite con piu' di 780 contributi settimanali (art. 4);
pensioni superiori al trattamento minimo (art. 5). L' art.
6 prevede la maggiorazione del trattamento pensionistico per
gli ex combattenti. L' art. 7 riguarda il trattamento
minimo delle pensioni dei lavoratori autonomi. L' art. 8
contiene norme riguardanti le prestazioni ENPALS ed ENPAO.
L' art. 9 aumenta a L. 32.000.000 il massimale di
retribuzione pensionabile. L' art. 10 riguarda i fondi di
previdenza sostitutivi ed esonerativi dell' AGO. L' art. 11
indica la copertura finanziaria.
Art. 1
(Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
minimo, ai sensi dell' art. 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti,della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle
gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a
domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella
misura di lire 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a
lire 20.000 mensili al 1 luglio 1985, ed elevata a lire
30.000 mensili dal 1 gennaio 1987, per 13 mensilita', a
condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda, con
esclusione della pensione integrata al trattamento
minimo, redditi propri per un importo pari o superiore
all' ammontare annuo della maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di
due o piu' persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento minimo, redditi
propri per un importo pari o superiore a quello di cui
al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli
altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori
al limite costituito dalla somma dell' ammontare annuo
della maggiorazione sociale e di un importo pari all'
ammontare annuo della pensione sociale per ciascun
ulteriore componente il nucleo familiare.
*
2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la
maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale che non
comporti il superamento dei limiti stessi.
*
3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
*
4. Il nucleo familiare di cui al comma 1), punto 2), e'
costituito oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate
negli artt. 433, 436 e 437 del codice civile, se
conviventi.
*
5. La variazione della misura della maggiorazione
sociale, con effetto dal 1 gennaio 1988, e' stabilita
annualmente nella legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
*
6. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
sociale, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l' erogazione delle pensioni, dall' Istituto nazionale
della previdenza sociale, al quale compete l' accertamento
delle condizioni per la concessione.
*
7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l' esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell' Istituto nazionale della
previdenza sociale territorialmente competente.
*
8. In sede di prima applicazione l' INPS e' legittimato
all' erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all' esistenza
dei requisiti prescritti sottoscritta, in sede di
riscossione, dagli interessati su apposito modulo
predisposto dall' Istituto stesso.
*
9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l' importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
*
10. La suddetta sanzione e' comminata dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie
sedi territorialmente competenti.
*
11. La maggiorazione sociale decorre dal 1 giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda e
non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il 1 anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1 gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di
compimento dell' eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 gennaio 1985.
*
12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell' Istituto nazionale della previdenza sociale
concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per
la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9
e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale,
si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme
che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni.
*
Art. 2
(Aumento della pensione sociale)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale
di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata
secondo quanto stabilito nei commi successivi con
riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
*
2. La misura dell' aumento e' pari a lire 975.000 annue,
da ripartire in 13 mensilita' di lire 75.000 ciascuna. La
misura dell' aumento stesso, alle condizioni di seguito
stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per
la concessione della pensione sociale, spetta anche ai
soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di
cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni.
*
3. L' aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione
che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda redditi
propri per un importo pari o superiore all' ammontare
annuo complessivo della pensione sociale, di cui all'
art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'
aumento, di cui al presente articolo;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di
due o piu' persone, non possieda redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui al punto 1),
ne' redditi, cumulati con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare, pari o superiori al
limite costituito dalla somma dell' ammontare annuo
della pensione sociale comprensiva dell' aumento di
cui al presente articolo, dell' ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, nonche' di un
ulteriore importo pari all' ammontare annuo della
pensione sociale per ciascun componente il nucleo
familiare successivo al secondo.
*
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'
aumento e' corrisposto in misura tale che non comporti il
superamento dei limiti stessi.
*
5. Agli effetti dell' aumento di cui al presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura
compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
*
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e'
costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate
negli artt. 433, 436 e 437 codice civile, se conviventi.
*
7. La valutazione della misura dell' aumento di cui al
presente articolo e' stabilita annualmente nella legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato.
*
8. L' aumento e' posto a carico del Fondo sociale, ed e'
corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'
erogazione delle pensioni, dall' Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, al quale compete l' accertamento delle
condizioni per la concessione.
*
9. La domanda per ottenere l' aumento, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una
dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l' esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell' INPS territorialmente competente.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'
art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito,
anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque
volte l' importo delle somme indebitamente percepite, a
favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'
INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
*
10. In sede di prima applicazione l' INPS e' legittimato
all' erogazione di un acconto dell' aumento di cui al
presente articolo, nei limiti di œ 50.000 mensili, sulla
base di dichiarazione relativa all' esistenza dei requisiti
prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di
riscossione, su apposito modulo predisposto dall' Istituto
medesimo.
*
11. L' aumento decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, l' aumento decorre dal 1
gennaio 1985, ovvero dal 1 giorno del mese successivo a
quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
*
Art. 3
(Pensioni assorbite nel trattamento minimo)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, alle pensioni a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, di importo superiore al
trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca
posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di
supplementi, successivamente assorbite nel trattamento
minimo, e' attribuito un aumento pari a L. 100.000 mensili.
*
2. L' aumento di cui al comma precedente per i
trattamenti ai superstiti derivanti dalle pensioni indicate
al comma stesso e' rapportato alle misure previste per i
trattamenti di riversibilita'.
*
3. L' aumento mensile e' corrisposto nella misura di un
terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di
un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo
dal 1 gennaio 1987.
*
Art. 4
(Miglioramenti per le pensioni acquisite con piu' di 780
contributi settimanali)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984, integrate al
trattamento minimo ai sensi dell' art. 6 del decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, aventi titolo alla
maggiorazione di cui all' art. 14-quater, commi 3 e 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate
come segue:
1) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di
contribuzione effettiva e figurativa alla data di
decorrenza della pensione;
2) in misura percentuale pari al prodotto del numero
degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti
indicati nella tabella di cui al presente articolo in
corrispondenza alla decorrenza della pensione.
*
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le
pensioni di reversibilita' e' presa a riferimento la data di
decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
*
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sullo
importo della pensione mensile non integrata al trattamento
minimo, spettante al 31 dicembre 1984, secondo i criteri di
determinazione, di cui all' art. 6, comma 6, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e per
le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle
aliquote di riversibilita'.
*
4. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono la
maggiorazione prevista dall' articolo 14-quater, commi 3 e
4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni
contenute nel presente articolo non puo' in ogni caso
determinare un incremento perequabile della pensione,
rispetto all' importo in pagamento al 31 dicembre 1984,
superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire
40.000, di cui lire 20.000 dal 1 gennaio 1985; ulteriori
lire 10.000 mensili, rispetto all' importo in pagamento al
31 dicembre 1985, dal 1 gennaio 1986; ulteriori lire 10.000
mensili, rispetto all' importo in pagamento al 31 dicembre
1986, dal 1 gennaio 1987.
*
6. Gli aumenti mensili, nei limiti dell' importo
spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 dal
1 gennaio 1985, sino a lire 40.000 dal 1 gennaio 1986 e
per intero dal 1 gennaio 1987.
*
7. Qualora i soggetti abbiano diritto all' applicazione
del precedente articolo 3 e del presente articolo, non si
provvede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il
trattamento piu' favorevole.
*
8. A decorrere dall' entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo
14-quater, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33.
*
TABELLA
*
Anno 1968 e anteriori 2,6
anno 1969 e anteriori 2,5
anno 1970 . . . . . . 2,5
anno 1971 . . . . . . 2,5
anno 1972 . . . . . . 2,4
anno 1973 . . . . . . 2,0
anno 1974 . . . . . . 1,8
anno 1975 . . . . . . 1,7
anno 1976 . . . . . . 1,6
anno 1977 . . . . . . 1,6
anno 1978 . . . . . . 1,5
anno 1979 . . . . . . 1,4
anno 1980 . . . . . . 1,3
anno 1981 . . . . . . 1,2
anno 1982 . . . . . . 1,1
anno 1983 . . . . . . 1,0
*
Art. 5
(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento
minimo)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di
importo superiore al trattamento minimo a carico dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e
torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982,
sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore
al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 maggio 1968 - 31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 gennaio 1972 - 31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 gennaio 1978 - 30 giugno 1982.
*
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le
pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di
decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
*
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si
applicano sull' importo della pensione, al netto delle quote
aggiuntive di cui all' art. 10, comma 3, della legge 3
giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.
*
4. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma
1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili
di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000, e sono corrisposti
entro un importo pari al 40 per cento degli anzidetti limiti
massimi dal 1 gennaio 1985, entro un importo pari ad un
ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per il residuo
importo, dal 1 gennaio 1987.
*
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti
alla disciplina della perequazione automatica con effetto
dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
*
Art. 6
(Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex
combattenti)
*
1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano
titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla
legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni,
hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile
del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo
le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
*
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre
a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai
fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed
e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal
1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
1987.
*
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e'
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
*
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai
fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in
godimento e dal 1 giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda per i futuri
pensionati.
*
5. L' onere derivante dall' applicazione del presente
articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
*
6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
pensione interessati, con le modalita' che saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli
oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo.
*
7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da
considerare parte integrante del trattamento di pensione a
tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di
titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all' importo
complessivo, non viene assorbita dalla integrazione al
minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.
*
Art. 7
*
(Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni
speciali per gli artigiani, gli esercenti attivita'
commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
*
1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la
legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a
decorrere dal 1 gennaio 1988, l' importo mensile del
trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni
speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita'
commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle
gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica
prevista per quest' ultimo.
*
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia
approvato entro il 30 settembre 1985, la misura di aumento
dei trattamenti minimi sara' stabilita, sentite le categorie
interessate, con separati provvedimenti.
*
Art. 8
(Contributi straordinari all' ENPALS e all' ENPAO)
*
Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dello spettacolo gestita dell' ENPALS e delle prestazioni a
carico dell' Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per le ostetriche sono stabiliti per l' anno 1985, a favore
dei suddetti Enti, contributi straordinari a carico dello
Stato pari rispettivamente a 60 miliardi di lire ed a 15
miliardi di lire.
*
Art. 9
(Massimale di retribuzione pensionabile)
*
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di
cui all' art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e
successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dal 1
gennaio 1985, a Lire 32.000.000.
*
Art. 10
(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale
nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali)
*
Entro il 30 giorno 1985, le pensioni aventi decorrenza
anteriore al 1 luglio 1982, a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale
dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e del
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno
rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati
provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in
materia dalle specifiche normative delle singole gestioni.
I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni
predette e delle categorie interessate.
*
Art. 11
(Copertura finanziaria)
*
1. All' onere derivante dall' attuazione della presente
legge, valutato in Lire 2.162 miliardi per l' anno 1985, in
Lire 2.973 miliardi per l' anno 1986 ed in Lire 4.244
miliardi per l' anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto
a Lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto sul Capitolo 6856 dello Stato di
previsione del Ministero del tesoro per l' anno medesimo,
all' uopo utilizzando parte dell' accantonamento preordinato
per "Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione
dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti
senza altra fonte di reddito", e quanto a Lire 162 miliardi
con le maggiori entrate IRPEF per l' anno prossimo medesimo;
quanto a lire 2.700 miliardi per l' anno 1986 e 3.800
miliardi per l' anno 1987, mediante riduzione delle
proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto
accantonamento iscritto al Capitolo 6856 del citato stato di
previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio
triennale 1985-1987 e quanto a Lire 273 miliardi per il 1986
e Lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate
IRPEF che saranno conseguiti nei rispettivi esercizi.
*
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.