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Legge 45 del 5 marzo 1990
Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
Vigente al: 31-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Facolta' di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
Modalita' di ricongiunzione
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
Art. 3.
Esercizio della facolta'
1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una
sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi
di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Art. 4.
Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento
1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione
previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione
presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonche' il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facolta' di cui all'articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina
l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma
2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o
riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa e' stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma
non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro
sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Art. 5.
Determinazione del diritto e della misura
della pensione
1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della
pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito
o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.
Art. 6.
Coincidenza di periodi di contribuzione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi
coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata verra' rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a
scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 7.
Facolta' per i superstiti
1. Le facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere
esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.
Art. 8.
Esclusione dall'applicazione di disposizioni
1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta'
previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
Art. 9.
Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
1. I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a
favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI