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Messaggio 12389 del 11 marzo 1993
Oggetto:
Articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222. Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.
Pervengono da parte delle Sedi richieste di chiarimenti in merito all’esatta portata dell’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, secondo cui “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
La formulazione generica della norma in esame, la quale si limita a disporre la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei relativi requisiti, non può essere intesa nel senso che la trasformazione dell’assegno debba ritenersi operante esclusivamente nell’ambito della stessa gestione assicurativa.
Il predetto principio infatti deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
Tale criterio è del resto rispondente alle finalità della norma di cui trattasi preordinata ad evitare la permanenza nell’ambito dei trattamenti di invalidità di prestazioni per le quali si siano realizzate le condizioni per il pensionamento di vecchiaia. Considerato peraltro che non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa, il criterio in questione troverà di norma applicazione su richiesta degli interessati.
La decorrenza della pensione di vecchiaia dovrà in ogni caso essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti. Al riguardo, si ricorda che, come precisato al punto 9 della circolare n.50 del 23 febbraio 1993, diramata con messaggio n.5495 del 24 febbraio 1993, per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 occorre accertare, oltre alla sussistenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, di riordino del sistema previdenziale, anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro dipendente prevista dallo stesso decreto per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Si ritiene opportuno precisare che i periodi di godimento dell’assegno di invalidità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non operando in tale assicurazione, come è noto, il principio del cumulo dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Sulla base dei criteri di cui al presente messaggio debbono intendersi integrate le istruzioni fornite al punto 2.1, lettera a), della raccolta “Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche” pubblicata nel Supplemento agli Atti Ufficiali del mese di marzo 1991,
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI