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Messaggio 9333 del 15 maggio 1997
OGGETTO: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO. RIPARTIZIONE TRA I
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DEL CUMULO CON LA
PENSIONE.
CON MESSAGGIO N.59 DEL 12 MARZO 1997, NEL FORNIRE CHIARIMENTI IN
ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DA
VALUTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
DIVIETO DI CUMULO, TOTALE O PARZIALE, CON LA PENSIONE, E' STATO
TRA L'ALTRO PRECISATO CHE IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO DEI
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI DEVE ESSERE INDIVIDUATO
NEL REDDITO AGRARIO.
E' STATO ALTRESI' PRECISATO CHE IL REDDITO COSI' INDIVIDUATO DEVE
ESSERE RIPARTITO DAL CAPO FAMIGLIA, CON APPOSITA DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA', TRA I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE IN
RELAZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO E CHE LE
QUOTE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITE AI COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE, DIVERSI DAL TITOLARE, NON POSSONO SUPERARE IL 49 PER
CENTO DEL REDDITO, RESTANDO IN TAL MODO ATTRIBUITO AL TITOLARE
DELL'AZIENDA ALMENO IL 51 PER CENTO DEL REDDITO.
IN EFFETTI, TALI INDICAZIONI RECEPISCONO IL CRITERIO STABILITO
DALL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI APPROVATO CON D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N.917, PER LA
RIPARTIZIONE, AI FINI FISCALI, DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE
COSTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE.
NEI CASI DI MANCATA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA FAMILIARE, LA
RIPARTIZIONE DEL REDDITO TRA LE UNITA' ATTIVE DEL NUCLEO
FAMILIARE ISCRITTE ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DEI COLTIVATORI
DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PUO' ESSERE EFFETTUATA IN PROPORZIONE
ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO, SENZA ALCUN
VINCOLO IN ORDINE ALL'AMMONTARE DELLA QUOTA DI REDDITO DA
RISERVARE AL CAPO FAMIGLIA TITOLARE DELL'AZIENDA.
LA DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE DEL REDDITO DA PARTE DEL
TITOLARE DELL'AZIENDA, RICHIESTA A FINI FISCALI PER LE IMPRESE
FAMILIARI, DEVE RITENERSI NON NECESSARIA A CORREDO DELLA
DICHIARAZIONE INDIVIDUALE, IN QUANTO LA DICHIARAZIONE RILASCIATA
DAL SINGOLO COMPONENTE DEL NUCLEO E' SUFFICIENTE AD ATTESTARE
L'AMMONTARE DEI REDDITI CONSEGUITI NEGLI ANNI DI INTERESSE.
PER QUANTO RIGUARDA GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI, LA
RIPARTIZIONE DEL REDDITO IN RAGIONE DEL 51 PER CENTO AL TITOLARE
DELL'AZIENDA E DEL 49 PER CENTO AI COLLABORATORI E' ESPRESSAMENTE
PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1990,
N.233. ANCHE PER TALI ASSICURATI, PERALTRO, VALGONO I CRITERI
ENUNCIATI CON RIFERIMENTO AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE DEI
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, PER CIO' CHE CONCERNE LA
VALIDITA' DELLA SOLA DICHIARAZIONE REDDITUALE RESA DAL SINGOLO
COMPONENTE SENZA CHE SI RENDA NECESSARIA LA DICHIARAZIONE DI
RIPARTIZIONE DA PARTE DEL TITOLARE.
IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO