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Messaggio 4666 del 19 febbraio 2004
Oggetto:
Maggiorazione anzianità contributiva. Lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento e lavoratori privi della vista. Assegno straordinario per il sostegno del reddito. Chiarimenti.
E' stato chiesto se la maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori in oggetto possa essere utilizzata ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente da imprese di credito e di credito cooperativo.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Con circolare n. 29, punto 2, del 30 gennaio 2002 è stato affermato che il riconoscimento disposto dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quindi la maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, come quello per l’accesso all’assegno straordinario.
Circa la possibilità di poter subordinare la scadenza dell'assegno straordinario in relazione alla anzianità posseduta dal lavoratore comprensiva della maggiorazione convenzionale maturata, si osserva che secondo le disposizioni del citato articolo 80, comma 3, l'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati.
Analoghi criteri trovano applicazione per i lavoratori privi della vista di cui alle circolari n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 e n. 173 del 26 giugno 1991.
p. IL DIRETTORE CENTRALE (f.to LONGA)