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Messaggio 23276 del 20 luglio 2004
Oggetto:
Trasformazione titolo. Sentenza n. 9492 del 2004 della Corte di Cassazione.
Con circolare n. 91 del 15 maggio 2002, aderendo all’orientamento assunto dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione, sono state fornite istruzioni in ordine alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia.
Sulla questione della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e in pensione di anzianità si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 8433 del 4 maggio 2004 le predette Sezioni hanno ribadito l’ammissibilità della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.
Relativamente, invece, alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, le Sezioni Unite hanno ritenuto, con la sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004, che “il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento ... sulla base dell’anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell’attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione”, disciplina peraltro richiamata per l’assegno ordinario di invalidità dall’articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Il problema della mutabilità del titolo può essere correttamente impostato e risolto, ad avviso della predetta Corte, solo nell’ambito della disciplina dei singoli istituti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della tutela accordata con ciascuno di essi dall’ordinamento, anche alla luce dei principi costituzionali in materia.
Con riguardo alla pensione di anzianità la Corte afferma che non opera la “garanzia costituzionale, riservata … alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall’età e fondata esclusivamente sulla durata dell’attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva”.
Secondo la Corte di Cassazione “non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità”.
In relazione al richiamato nuovo orientamento la definizione delle domande pendenti di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità deve essere sospesa.
Gli Uffici legali terranno conto del nuovo orientamento giurisprudenziale nella trattazione dei giudizi in corso.
Si fa riserva di fornire successive istruzioni sulla materia in questione.
IL DIRETTORE CENTRALE L’AVVOCATO COORDINATORE
DELLE PRESTAZIONI GENERALE
NORI TODARO