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Messaggio 39845 del 6 dicembre 2005
OGGETTO:
Fondo di solidarietà dei dipendenti delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. 375/2003. Accredito della contribuzione figurativa correlata alla fruizione dell’assegno ordinario e dell’assegno straordinario.
Premessa
Com’è noto, contestualmente all’erogazione dell’assegno ordinario (1) e dell’assegno straordinario di sostegno al reddito in forma rateale (2), deve essere versata, da parte del datore di lavoro, la contribuzione correlata
(3). Il versamento avviene a carico del Fondo.
La contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno ordinario deve essere versata per il periodo di erogazione della prestazione.
La contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario deve essere versata per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.
La contribuzione correlata in argomento è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata devono essere calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente (4).
La contribuzione integrativa per gli iscritti allo speciale Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali deve essere calcolata e versata con le modalità previste dal Fondo esattoriali (5).
La contribuzione correlata deve essere versata, per ciascun lavoratore, dal Fondo di solidarietà al Fondo pensionistico di competenza, per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Date le particolari modalità di finanziamento di questo Fondo di solidarietà (6), le aziende non provvedono direttamente a versare né la provvista mensile anticipata per l’erogazione degli assegni straordinari, né la contribuzione correlata alle prestazioni.
A scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della circolare n. 82 del 30 giugno 2005, e nel messaggio n. 26623 del 20 luglio 2005, si forniscono ora le istruzioni per l’accredito della contribuzione in argomento sulla posizione assicurativa dei lavoratori, con riferimento al solo Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Per l’accredito della contribuzione da versare nel Fondo per gli impiegati esattoriali, si fa riserva di successive istruzioni.
1. Accredito della contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno ordinario nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori con l’accredito dei contributi correlati alla fruizione dell’assegno ordinario deve essere effettuato, alla scadenza dell’assegno ordinario, da parte della Sede che ha in carico la posizione aziendale.
Ai fini dell’accredito contributivo devono essere utilizzate le informazioni contenute nel modello allegato 2 alla circolare 82/2005 compilato dall’azienda per ciascun lavoratore, unitamente alla domanda di assegno ordinario.
Si ricorda che il periodo di fruizione dell’assegno ordinario è utile ai fini del diritto e della misura della pensione e, conseguentemente, è anche utile ai fini del diritto e della misura dell’assegno straordinario.
La contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti deve essere registrata nell’archivio delle posizioni assicurative ARPA nazionale con codice 127, con le seguenti modalità:
o il numero di settimane di fruizione dell’assegno ordinario, suddivise per anno di competenza, sulla base dell’informazione relativa al periodo di riduzione dell’ orario;
o la retribuzione di riferimento, ottenuta moltiplicando il numero di ore di riduzione di orario per la retribuzione oraria lorda utile per il calcolo dell’assegno ordinario e dei contributi correlati dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La retribuzione da indicare nella registrazione deve essere riferita al numero di settimane attribuite per ciascun anno solare.
Con riferimento agli specifici casi segnalati alle singole strutture interessate con il messaggio n. 13081 del 25 marzo 2005, si precisa che l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori deve essere effettuato sulla scorta delle informazioni a suo tempo trasmesse dall’azienda esodante.
2. Accredito della contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’aggiornamento della posizione assicurativa con i contributi correlati all’erogazione dell’assegno straordinario deve essere effettuato, alla scadenza dell’assegno straordinario, da parte della la Sede che ha in carico la prestazione.
La registrazione è preliminare alla liquidazione del trattamento pensionistico.
La contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti deve essere registrata nell’archivio delle posizioni assicurative ARPA nazionale con codice 126, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno straordinario, ed in particolare:
o il numero di settimane per cui deve essere accreditata la contribuzione correlata, suddiviso per anno di competenza;
o la retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati. Tale retribuzione deve essere suddivisa per 4,333 per ottenere la retribuzione media settimanale.
La retribuzione da indicare nella registrazione deve essere riferita al numero di settimane attribuite per ciascun anno solare.
L’aggiornamento della posizione assicurativa deve naturalmente essere effettuato anche per i beneficiari di assegno straordinario in favore dei quali sia stata già liquidata la prestazione pensionistica.
La prestazione pensionistica liquidata in via provvisoria deve essere trasformata in definitiva con l’inserimento della contribuzione in argomento, qualora non sia stata già utilizzata.
3. Aggiornamento delle procedure
Le procedure interessate sono state aggiornate per consentire l’inserimento e la gestione dei codici 126 e 127.
In particolare, la procedura pensioni è stata implementata per la gestione dei codici in argomento con il rilascio degli aggiornamenti comunicati con messaggio n. 37438 dell’ 11 novembre 2005.
4. Congruità dei dati
Con messaggio n. 026623 del 20 luglio 2005 sono state fornite le istruzioni relative alla contribuzione correlata al periodo di erogazione degli assegni straordinari ed è stata disposta la comunicazione trimestrale, da parte delle aziende esodanti, dei dati relativi alla contribuzione correlata
Tali dati debbono coincidere con quelli esposti nel quadro D del modello di domanda di assegno straordinario.
Si rende pertanto necessario verificare la congruità delle informazioni fornite dalle aziende in occasione della richiesta dell’assegno ordinario, ovvero dell’assegno straordinario, con i dati esposti nei relativi modelli di comunicazione compilati dall’azienda.
Pertanto, la sede dovrà comunicare alla Direzione Generale - Progetto interventi in favore dell'occupazione, la retribuzione media settimanale ed il numero di settimane utilizzate per l’accredito della contribuzione in argomento.
Le comunicazioni devono essere indirizzate alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
1) trattamento previsto dall’art. 5, comma 1, lett. “a”, punto 2 del DM 375/2003.
2) trattamento previsto dall’art . 5, comma 1, lettera b) del DM 375/2003.
3) art. 6, comma 3 del D.M. 23 novembre 2003, n.375.
4) art. 11, comma del D.M. 23 novembre 2003, n.375.
5) art. 10 della legge 2 aprile 1958, n.377.
6) La circolare n. 156 del 9 dicembre 2004 ha chiarito che, fino a eventuale diversa istruzione, i contributi di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto n.375/2003 non dovranno essere versati. Le motivazioni della sospensione del versamento contributivo in argomento sono state ulteriormente illustrate con il messaggio 13996 del 4 aprile 2005.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE DEI
DELLE PRESTAZIONI SISTEMI INFORMATIVI
Nori Spadaccia
IL DIRETTORE DEL PROGETTO INTERVENTI
IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE
Righetti