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Messaggio 37294 del 10 novembre 2005
Oggetto: concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 e liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all’Inps ed all’Enpals.
L’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 prevede che gli assicurati, che risultano titolari di contribuzione versata all’Inps ed all’Enpals, possono presentare domanda di prestazione pensionistica presso le sedi dell’Inps o, alternativamente, presso le sedi dell’Enpals.
Analoga facoltà è prevista nel caso di richiesta di certificazione ai fini del bonus. In tale ambito, la certificazione all’interessato è rilasciata a cura dell’Ente individuato dall’ENPALS come competente alla successiva liquidazione della prestazione, mentre il rilascio della certificazione all’azienda (Mod. LC8) avviene a cura dell’Ente di ultima iscrizione del lavoratore.
A seguito di contatti presi con l’ENPALS e al fine di migliorare il livello qualitativo dei servizi si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
A. DOMANDA PRESENTATA PRESSO LA SEDE INPS
La Sede INPS che riceve la domanda trasmette alla Direzione Generale dell’ENPALS tramite e-mail indirizzata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
i dati relativi alla domanda stessa (oggetto della richiesta, data della domanda, dati anagrafici completi di codice fiscale ed indirizzo).
La Direzione Generale dell’ENPALS determina, sulla base dei dati in proprio possesso e attraverso la consultazione delle banche dati dell’INPS, l’Ente competente alla definizione della domanda.
Se la competenza è dell’ENPALS:
La Direzione Generale dell’ENPALS richiede alla Sede INPS competente la trasmissione dell’estratto conto e del fascicolo di domanda.
Se la competenza è dell’INPS
La Direzione Generale dell’ENPALS ne dà comunicazione alla sede INPS competente e trasmette la posizione assicurativa.
B. DOMANDA PRESENTATA PRESSO LA SEDE ENPALS
La Direzione Generale dell’ENPALS determina l’Ente competente alla definizione della domanda.
Se la competenza è dell’ENPALS
La Direzione Generale dell’ENPALS richiede alla sede INPS competente la trasmissione dell’estratto conto.
Se la competenza è dell’INPS
La Direzione Generale dell’ENPALS trasmette alla sede INPS competente il fascicolo della domanda e la posizione assicurativa.
2. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA
L’Ente competente alla liquidazione della prestazione o all’accertamento del diritto alla certificazione ai fini della concessione del “bonus”:
Ø accerta la situazione contributiva confrontando i dati esistenti nei propri archivi e quelli trasmessi dall’altro Ente;
Ø provvede a notificare la decisione all’interessato relativamente alla domanda presentata;
Ø trasmette il modello T3/E (vedi allegato) a mezzo e-mail all’altro Ente, comunicando l’esito, positivo o negativo dell’istruttoria, richiedendo altresì il trasferimento della contribuzione, nel solo caso in cui sia stata richiesta la liquidazione di una prestazione. L’individuazione da parte dell’ENPALS dell’indirizzo e-mail della Sede INPS competente avverrà tramite consultazione del sito internet dell’INPS alla voce “responsabili delle prestazioni ai cittadini – area assicurato pensionato”.
L’Ente di ultima iscrizione del lavoratore (che può non coincidere con l’Ente competente all’accertamento del diritto al bonus):
Ø provvede al rilascio al datore di lavoro della certificazione al bonus che ne autorizza l’esonero dal versamento contributivo
3. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE
Nell’applicazione della procedura di concessione del “bonus” si possono verificare le seguenti situazioni:
a) competenza dell’INPS all’accertamento del diritto e al rilascio della certificazione all’azienda;
b) competenza dell’INPS all’accertamento del diritto e dell’ENPALS al rilascio della certificazione all’azienda;
c) competenza dell’ENPALS all’accertamento del diritto e dell’INPS al rilascio della certificazione all’azienda;
d) competenza dell’ENPALS all’accertamento del diritto e al rilascio della certificazione all’azienda.
Per la gestione delle domande relative all’ipotesi a) le Sedi debbono utilizzare la “Procedura Pensioni” – opzione di “certificazione diritto pensione” con le consuete modalità; la contribuzione relativa ai periodi di iscrizione presso l’ENPALS deve essere inserita in archivio ARPA, con il codice tipo contribuzione “120” e con il codice tipo documento “8”, che evidenzia gli accrediti non aventi carattere di definitività. Nel campo note dovrà, altresì, essere indicato “ENPALS” (vedi messaggio n. 20806 del 1 luglio 2004).
In tali casi la procedura gestisce in modo automatizzato sia l’accoglimento che l’eventuale reiezione delle domande.
Le ipotesi b), c) e d) ricadono nelle situazioni trattate in modo non automatico dalla “Procedura Pensioni” (msg. n. 41265 del 17 dicembre 2004) e si possono gestire con la funzione di “certificazione diritto pensione”, attraverso l’attivazione del tasto PF8 nel pannello CA646.
In tale pannello è necessario indicare il periodo di iscrizione all’ENPALS ed il relativo numero di settimane (si tratta di un di cui dei contributi già indicati).
I casi in esame presentano le seguenti caratterizzazioni:
Ø nell’ipotesi b) selezionando la lettera ‘S’ al campo ‘LC2/LC5’ e la lettera ‘N’ al campo ‘LC8’ viene consentita l’emissione dei documenti di certificazione previsti per la definizione della certificazione (accoglimento o reiezione) e contestualmente viene bloccato l’invio del modello LC8. In modo automatico lo stato della domanda su FELPE riporterà la descrizione di nuova istituzione “Bonus da inviare a cura di altro Ente” (Msg. n. 014966 del 11/04/2005);
Ø nell’ipotesi c) selezionando la lettera ‘N’ al campo ‘LC2/LC5’ e la lettera ‘S’ al campo ‘LC8’ viene consentita la sola stampa della copia del modello LC8 da conservare agli atti con l’indicazione “certificazione rilasciata dall’ENPALS”. Contestualmente viene consentito l’invio a livello centrale del modello LC8 che sarà inviato all’azienda. In modo automatico, inoltre, la procedura segnala in FELPE, nello stato della domanda: “Bonus inviato - liquidazione pensione a cura di altro Ente”.
Ø nell’ipotesi d) con la lettera ‘N’ al campo ‘LC2/LC5’ e la lettera ‘N’ al campo ‘LC8’ viene bloccata sia l’emissione dei documenti di certificazione che l’invio del modello LC8. In modo automatizzato la procedura segnala in FELPE, nello stato della domanda: “Invio bonus e liquidazione pensione a cura di altro Ente”.
Per tutti i casi sopra descritti viene consentita la stampa completa di bozza.
Per quanto riguarda lo scambio delle informazioni previsto dalla presente procedura si precisa che, in attesa che lo stesso avvenga tramite un sistema di posta elettronica certificata, la documentazione cartacea deve continuare ad essere trasmessa dopo l’invio dell’e-mail con l’indicazione dei relativi riferimenti.
4. TITOLARI DI CONTRIBUZIONE INPS/INPDAI E ENPALS
Come noto il predetto D.P.R. n. 1420 del 1971 e la Convenzione INPS-ENPALS del 3 dicembre 1973 consentono di cumulare da parte dell’INPS, ovvero dell’ENPALS la contribuzione versata presso quest’ultimo Ente e presso l’assicurazione generale obbligatoria, al fine di liquidare un’unica prestazione.
Il medesimo provvedimento non è estendibile al caso in cui l’assicurato sia in possesso di contribuzione versata all’ex INPDAI anche se, per effetto della soppressione dello stesso Ente, è confluita nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS in contabilità separata.
Pertanto, le Sedi che ricevono una domanda di pensione o di certificazione/“bonus” da parte di un lavoratore che si trovi nella situazione sopra indicata, dovranno considerare le stesse anche come domande di ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 dall’ENPALS al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Le Sedi dovranno, comunque, avere cura di acquisire il consenso dell’assicurato all’avvio del predetto procedimento di ricongiunzione.
Definita la domanda di ricongiunzione sarà possibile procedere a quanto richiesto dall’interessato, secondo le istruzioni impartite nel tempo.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
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