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Messaggio 24385 del 30 giugno 2005
Oggetto: Istruttoria delle domande di integrazione salariale ordinaria
Facendo seguito ai messaggi n. 016061 del 19.4.05 e n. 0022312 del 13.6.05, i cui contenuti sono in linea di massima tuttora applicabili, ad ulteriore chiarimento si sottolinea che la eventuale carenza di documentazione probatoria di nuove acquisizioni di ordini comprovanti la attendibilità della previsione di ripresa di attività, può trovare fondata sostituzione nell’esame delle complessità comportamentali aziendali quali i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la ripresa di attività, la situazione del mercato nel quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, se vi sia uno stato di riduzione o sospensione delle precedenti di attività.
Si tratta di elementi che devono condurre ad un giudizio di affidabilità o di inaffidabilità della dichiarazione di ripresa della attività e che permettono ai componenti della Commissione provinciale di assumere decisioni ponderate sulle singole richieste di CIG.
Si raccomanda quindi che nell’istruttoria si tenga conto dei criteri di valutazione sopra indicati.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Ziccheddu