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Messaggio 654 del 9 gennaio 2008
Oggetto:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Riscatto dei corsi universitari di studio e ricongiunzione dei periodi assicurativi
Premessa
Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”
La predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha apportato delle modificazioni in materia di totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi ed in materia di riscatto dei corsi universitari di studio.
Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa su tali modifiche, facendo riserva di ulteriori approfondimenti con apposita Circolare esplicativa.
Riscatto dei corsi universitari di studio.
Modifiche apportate all’art.2 del decreto legislativo n.184/1997.
L’art.1, comma 77, legge n.247/07 citata, ha introdotto i commi 4–bis, 5-bis e 5-ter all’art.2 del decreto legislativo n.184/1997 (“Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici” in GU n.148 del 27/06/1997) relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.
Tali disposizioni hanno introdotto rilevanti novità in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto nonché in ordine alla valenza del riscatto stesso di cui si forniscono, nel prosieguo, le principali indicazioni.
1. Pagamento rateale
Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
2. Decorrenza
Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008.
3. Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti
Ulteriore novità è rappresentata dalla previsione che la facoltà di riscatto di cui al comma 5, art.2, del decreto legislativo n.184/1997 possa essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.
In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.
L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.
Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
4. Valenza della contribuzione
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del d. lgs. n.184/1997 sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
In proposito si ribadisce quanto già indicato nel messaggio n. 030923 del 31/12/2007 e, precisamente, che i contributi da riscatto dei periodi di studio diventano utili ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Inoltre, come precisato con messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007, considerato che i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007, anche in quest’ultima fattispecie i contributi da riscatto dei periodi di studio diventano utili per il diritto a pensione.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi
L’art.1, comma 76, legge n.247/07 oggetto del presente messaggio, prevede, nell’ambito di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione, l’assorbimento ed il superamento dell’attuale disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Al riguardo si rammenta che il medesimo art.1, comma 76, legge n.247/07 ha apportato delle modifiche all’art.1, comma 1, del decreto legislativo n.42/2006 (Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità) introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di totalizzare periodi contributivi accreditati nelle diverse gestioni ed ordinamenti previdenziali “di durata non inferiore a tre anni” in luogo dei “sei” precedentemente previsti nonché all’art.1, comma 1, del decreto legislativo n.184/1997 (Cumulo dei periodi assicurativi) prevedendo la possibilità per i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti, i periodi assicurativi non coincidenti a prescindere dalla maturazione, nelle predette forme di assicurazione, del diritto al trattamento previdenziale.
IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO