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Messaggio 11136 del 15 maggio 2008
Oggetto:
Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. "Finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia.
Come noto l’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’applicazione di tale disciplina in caso di pensioni di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n.503 del 1992, in favore di assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all’80 per cento.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Le “finestre di accesso” introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti da assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all’80 per cento e per i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n.503 del 1992, l’età per il pensionamento di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese di apertura della “finestra di accesso” relativa al trimestre di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge.
Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese di apertura della “finestra di accesso” relativa al trimestre in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.
Si ricorda che, come precisato con messaggio 30923 del 31 dicembre 2007, per l’apertura della finestra è sufficiente che l’assicurato abbia maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa dipendente, cessazione che deve comunque avvenire entro l’ultimo giorno del mese precedente quello di decorrenza della pensione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori