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Messaggio 24235 del 22 dicembre 2011
Oggetto
decreto ministeriale 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Quesiti vari.
Con messaggio n. 22647 del 2011 sono stati forniti chiarimenti in ordine al riconoscimento del beneficio pensionistico per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti.
A seguito di quesiti pervenuti alla casella, inviati dalle Sedi territoriali si forniscono chiarimenti in ordine al procedimento di accertamento dei requisiti indicati nel del decreto legislativo in oggetto per il riconoscimento del beneficio dello svolgimento del lavoro particolarmente faticoso e pesante.
1. Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
E’ stato rappresentato il caso di lavoratori che nel corso del 2011 hanno perfezionato il requisito di 2080 contributi settimanali, per i quali, qualora venisse loro riconosciuto lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti, risulterebbe sussistente il requisito agevolato rispetto a quanto previsto dalla Tabella B di cui alla legge n. 247/2007, in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito dei 2080 contributi settimanali.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Con il messaggio n. 22647 del 2011 al punto 5.2 è stato precisato che “dovranno essere adottati provvedimenti di reiezione per le domande presentate da lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva”.
L’indicazione di cui sopra è coerente con la natura del beneficio pensionistico in questione che è costituita dall’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso al trattamento pensionistico.
L’indicazione di cui sopra non trova applicazione qualora, per effetto del riconoscimento del beneficio in oggetto, i lavoratori in questione perfezionino il requisito agevolato in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito delle 2080 settimane di contribuzione.
Pertanto, per tali fattispecie, non può essere respinta la domanda di beneficio presentata da lavoratori che hanno già raggiunto l’anzianità contributiva di 2080 contributi settimanali ma che, in virtù del requisito agevolato previsto per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti potrebbero, per effetto della disciplina delle decorrenze, conseguire il trattamento pensionistico in data anteriore a quello previsto in relazione al requisito ordinario legato alla sola anzianità contributiva.
Pertanto, nel caso di specie, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 67/2001, non devono essere respinte le domande dei lavoratori che, nel corso del 2011, perfezionerebbero il requisito agevolato (cfr. prospetto riepilogativo allegato al messaggio n. 16762 del 2011) in data anteriore al raggiungimento dei 2080 contributi settimanali.
2. Documentazione utile ai fini del riconoscimento del beneficio per i lavoratori notturni.
Sono stati rappresentati casi per i quali la documentazione allegata alla domanda di beneficio presentata dai lavoratori notturni è costituita dalle buste paga con indicazione della sola indennità per lavoro notturno, senza possibilità di risalire al requisito richiesto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), neppure attraverso cartellini “marca tempo” o “registri presenze”.
A tal proposito si fa presente che in presenza di buste paga contenenti l’indicazione di maggiorazioni che di per sé non sono idonee a desumere né il numero di ore svolte nell’arco temporale richiesto dalla legge per ciascun giorno lavorativo, né il numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoro notturno è stato svolto, può essere valutata la seguente ulteriore documentazione: contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale; eventuali ordini di servizio.
Pertanto si può procedere al riconoscimento dello svolgimento del lavoro faticoso e pesante qualora dalla correlazione della maggiorazione indicata in busta paga (secondo le diverse denominazioni assunte) con la documentazione sopra indicata emerga lo svolgimento del lavoro notturno secondo le modalità e connotazioni previste dal decreto legislativo n. 67/2011.
3. Termini per la presentazione della documentazione a corredo della domanda.
Con il citato messaggio n. 22647 del 2011 è stato precisato che “le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il 6 dicembre 2011.”
A tal proposito si precisa che la documentazione necessaria da presentarsi entro il suddetto termine deve essere considerata esclusivamente quella “minima” prevista ai fini della procedibilità della domanda come indicata dalla Tabella A allegata al decreto interministeriale.
Ne consegue che, in presenza della suddetta documentazione minima alla data del 6 dicembre 2011, può essere valutata anche l’ulteriore documentazione presentata ad integrazione, quantunque sia pervenuta successivamente alla suddetta data.
4. Accertamento del requisito dello svolgimento del lavoro notturno nell’anno di maturazione del requisiti
Considerato che l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 67/2011 prevede che, fino al 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile purché le attività di cui al comma 1 siano svolte per almeno sette anni compreso l’anno di maturazione dei requisiti, è stato chiesto se, per i lavoratori a turni di cui all’articolo 1, lettera b), n.1, è previsto un numero minimo di giorni lavorativi in cui, nell’anno di maturazione dei requisiti, deve essere svolto il lavoro notturno come individuato al citato articolo 1, lettera b), n. 1.
A tal proposito si fa presente che con messaggio n. 22647 del 30/11/2011 è stato precisato al punto 3 che “per la valutazione del periodo in cui è svolto il lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato”.
Pertanto ai fini del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67/2011, per i lavoratori che perfezionano il requisito pensionistico agevolato ad esempio nel 2011 deve essere accertato, nel corso dell’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 o precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (ove anteriore) lo svolgimento del lavoro notturno come individuato dal citato articolo 1, lettera b), n. 1 secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione.
Il Direttore Generale
Nori