Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Messaggi ME 2011 Messaggio 20275 del 26 ottobre 2011
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 12765
Messaggio 20275 del 26 ottobre 2011
Oggetto: prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili - azione di rivalsa.
Come è noto, la legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Con messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011, in attesa della definizione dell’intero iter procedurale, della procedura informatica, della modulistica, nonché delle tabelle ministeriali per la quantificazione del valore capitale della prestazione erogata, come previsto al comma 2 del predetto articolo, è stata rilasciata in produzione la nuova versione del certificato medico on-line, che avvia la richiesta delle predette prestazioni, con la segnalazione, da parte del medico certificatore dell’eventuale responsabilità di terzi nell’evento.
Inoltre, con il predetto messaggio sono state fornite le prime disposizioni operative ai Dirigenti medici nonché è stato rilasciato il questionario -modello AS1invciv- da consegnare e far compilare all’interessato in sede di visita diretta, ove si riscontrasse che lo stato invalidante per il quale si chiede la prestazione è determinato, in tutto o in parte, da fatti illeciti di terzi.
In attesa della definizione dell’intero iter procedurale telematico, si rende necessario impartire urgenti disposizioni per interrompere i termini di prescrizione che, nei casi più frequenti – incidenti stradali-, sono di due anni dall’evento di danno.
Per le finalità di cui sopra, ovvero interruzione dei termini prescrizionali, è stata predisposta la comunicazione di preavviso, secondo l’allegato modello, da inoltrare a mezzo raccomandata con A/R, a cura dell’Unità organizzativa che presiede alla Funzione “Controllo Prestazioni”, al terzo responsabile e all’impresa assicuratrice.
Giova ricordare che la disposizione normativa in parola si applica ad eventi dannosi con responsabilità di terzi a decorrere dal 24 novembre 2010.
Il Direttore Generale
Mauro Nori