Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Modalità particolari di accesso alla pensione Prestazioni per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 7064
Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
(circ.119/2013)
Il comma 7-ter dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012, introdotto dalla legge n. 221 del 2012, prevede che, qualora gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della richiamata legge n. 223/1991, relativamente ai lavoratori interessati. Secondo le precisazioni ministeriali, la disposizione in esame si riferisce alle somme corrisposte, in apertura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo di ingresso.
Il recupero degli importi corrisposti a titolo di tassa di ingresso della mobilità avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, esposti sulla medesima matricola aziendale con la quale è stato effettuato il pagamento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 223/1991.
A tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> valorizzeranno il già previsto codice causale “G800” e nell’elemento <SommaACredito> l’importo da conguagliare.
Inoltre, nel caso in cui gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, non trova applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, per cui il datore di lavoro non è tenuto al versamento di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, prevista dalla predetta norma per tutti casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.
In deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991, il datore di lavoro che ha sottoscritto accordi di esodo può effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti.