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Opzione per il calcolo contributivo
Irrevocabilità dell'opzione
(msg.219/2013)
A norma dell’articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
Tale richiesta è finalizzata ad acquisire gli elementi di cognizione necessari per esercitare il diritto di opzione.
Le Sedi sono pertanto interessate a rilasciare detti schemi con immediatezza.
La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ. 07/06/2002, n. 108, punto 7).
In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.
Peraltro, si può verificare che l'opzione sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione. In questo caso, l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v. circolari n. 177 del 1996 e n. 42 del 2009). Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito con circ. 07/06/2002, n. 108, punto 7.