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L'assegno ordinario di invalidità
Rischio precostituito
(art. 1, comma 2 legge 222/84)
L'art. 1, comma 2 legge 222/84, traducendo in norma il principio sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.163/1983, stabilisce che il diritto all'assegno di invalidita' sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa a meno di un terzo preesista al rapporto assicurativo purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'.
Per il riconoscimento del diritto la norma richiede che la capacita' lavorativa venga ulteriormente ridotta per effetto di soli fattori biologici, indipendentemente dalla misura della ulteriore riduzione che puo' essere anche di modesta entita'. Ovviamente nel caso in cui l'aggravamento sia sopravvenuto o la nuova infermita' sia insorta dopo la presentazione della domanda di assegno, la decorrenza della prestazione deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di spravvenienza dell'aggravamento o di insorgenza della nuova infermita' (circolare 262/84).