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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione di anzianità
Agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia (art. 10, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503). L’equiparazione delle pensioni di anzianità alle pensioni di vecchiaia agli effetti del cumulo opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 2.3).
Disciplina vigente dal 1° gennaio 2009
Disciplina vigente dal 1° gennaio 2003
Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2002